Sulla responsabilita’ del delegato anche privo di fondi
Assunta dalla Corte di Cassazione una posizione abbastanza rigorosa ed in un certo senso controcorrente in merito alla delega di funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A cura di G.Porreca.
Cassazione Sezione III Penale – Sentenza n. 44890 del 20 novembre 2009 (u. p. 21/10/2009) – Pres. Petti – Est. Fiale – P.M. Fraticelli – Ric. G. S.
Commento a cura di G. Porreca (www.porreca.it)
La presenza di una delega non perfetta in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e quindi la sua invalidità non esonera il delegante da responsabilità ma non esclude neanche la che di fatto abbia svolte le funzioni a lui delegate. E’ questa la massima che emerge dalla lettura di questa singolare sentenza della Corte di Cassazione III sezione penale. Nella stessa viene sostenuto, in altri termini, che il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate ovvero non si ritenga in condizioni di svolgerle adeguatamente deve chiedere al delegante di porlo in grado di farlo ed in caso di mancato accoglimento della richiesta deve rifiutare il conferimento dell’incarico.
Il caso e l’iter giudiziario
La Corte di Appello ha confermato la sentenza emessa da un Tribunale monocratico che aveva affermata la responsabilità penale di un dirigente comunale delegato dal sindaco di un Comune in ordine alle contravvenzioni di cui all’art. 382 del D.P.R. n. 547/1955, all’art. 22, comma 1, all’art. 43, comma 3, ed all’art. 21 del D. Lgs. n. 626/1994 e lo aveva condannato alla pena complessiva di mesi tre di arresto, convertita nella corrispondente pena pecuniaria di euro 2.660,00 di ammenda (interamente condonata con concessione del beneficio della non menzione).
I reati contestati si riferivano all’infortunio occorso ad un lavoratore il quale, incaricato di eseguire la pulizia e la smerigliatura di una ringhiera sul lungomare della borgata, era stato attinto da una scheggia di ruggine penetratagli in un occhio in quanto non era stato munito di occhiali idonei a proteggere gli occhi da schegge e materiali dannosi e non aveva, altresì, ricevuto una adeguata informazione sui pericoli connessi alla propria attività lavorativa.
Avverso tale sentenza il dirigente comunale ha proposto ricorso alla Corte di Appello eccependo che la delega conferitagli dal sindaco in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro non poteva ritenersi “pienamente valida e produttiva di effetti giuridici” perché non accompagnata dall’effettiva assegnazione, da parte del delegante, dei fondi necessari per l’espletamento delle funzioni delegate. Inoltre lo stesso ha sostenuto che gli occhiali dei quali era stato munito il lavoratore infortunato e che questi indossava al momento dell’infortunio erano correttamente dotati di stanghette e ripari laterali così come previsto dalla vigente normativa in materia di dispositivi individuali di protezione oltre al fatto che incongruamente la Corte di merito aveva ritenuto “superfluo” l’espletamento di perizia rivolta ad accertare se gli occhiali stessi di protezione fossero conformi alla normativa tecnica in materia di prevenzione degli occhi dei lavoratori dai rischi meccanici derivanti da lavori di smerigliatura.
Il ricorso e la decisione della Corte di Cassazione.
La Corte di Cassazione ha però rigettato il ricorso perché infondato. La stessa ha ritenuta priva di decisività la censura proposta dal ricorrente riguardante la validità della delega conferitagli in materia di sicurezza sul lavoro. “se anche fossero vere le circostanze dedotte nell’atto di gravame, infatti,” ha sostenuto la Sez. III, “non per questo verrebbe meno la responsabilità del delegato, poiché l’invalidità della delega – in base al principio di effettività – impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate (vedi Cass., Sez. 4, 27.11.2008, n. 48295, Libori). In realtà il delegato che ritenga di non essere stato posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega”.
Per quanto riguarda, infine, la regolarità degli occhiali di protezione dei quali il lavoratore infortunato era stato dotato, i giudici del merito, secondo la suprema Corte, avevano giustamente dichiarata la loro inidoneità a proteggerne gli occhi da schegge e materiali dannosi prodotti nell’esecuzione all’aperto di lavori di smerigliatura ed in condizioni meteorologiche dove l’azione del vento, tra l’altro, era un fattore ben conosciuto e prevedibile. Detti occhiali, infatti, ha concluso la Sez. III, pure essendo stata certificata la loro resistenza alle particelle ad alta velocità ed alle temperature elevate, non possedevano l’importante requisito di una completa aderenza al volto in quanto restavano distanziati dallo stesso per oltre un centimetro consentendo in tal modo il passaggio di materiale che, così come è accaduto, poteva raggiungere gli occhi di chi li indossava.
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Commenti alla pagina.
Autore: m626 29/03/2010 (08:22)
Mi sembra che la corte abbia ristabilito un principio sacrosanto ovvero che non si può rimanere inerti di fronte ad un reato, ad una omissione o a qualunque cosa possa compromettere, nel caso specifico, la sicurezza del lavoratore. E’ un pò come quando si commenta il fatto che i bagnanti possano rimanere indifferenti alla presenza di un cadavere sulla spiaggia e continuino ad abbronzarsi o a fare il bagno. Insomma: la corte ha condannato Ponzio Pilato. Quello che c’è di nuovo semmai è che la corte indichi uno dei possibili modi in cui il “delegato” può dimostrare di non rimanere inerte, cioè rifiutare la delega. Quindi dando per scontato che il delegato potesse veramente avere tutti gli strumenti per valutare correttamente il rischio che correva il lavoratore. In altre parole: il presupposto che la corte deve necessariamente adottare è che il dirigente comunale è in possesso delle conoscenze necessarie per adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione (sa che viene svolta una certa attività di lavoro, sa che per quella attività sono presenti determinati rischi, sa quali sono le misure idonee per la prevenzione, ecc…). Sarebbe interessante sapere se la corte ha potuto appurare queste circostanze, magari verificando se il dirigente comunale aveva avuta una adeguata formazione, se avesse a dipsoizione un DVR, se potesse consultare un RSPP, se fosse in grado di monitorare costantemente il sistema di gestione della sicureza sul lavoro. E se il dirigente comunale fosse cosciente di poter assolvere alle funzioni delegate solo a queste condizioni; le quali condizioni non sono, evidentemente, legate ad un budget di spesa adeguato o meno all’acquisto di occhiali di protezione idonei o ad impartire la dovita formazione/informazione al lavoratore.