Approfondimento sulla figura del preposto. A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.
A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano
1 Profili generali
Secondo la Suprema Corte (Corte di Cassazione sezione III penale, 27 gennaio 1999 n. 1142, P.M. in c. Celino “il preposto, privo del potere o dovere di predisporre mezzi e strutture, svolge compiti di controllo e sorveglianza, con corrispettivi poteri organizzativi e disciplinari”:
- “è responsabile, tra l'altro, dell'attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro ed organizzate dai dirigenti per il concreto svolgimento dell'attività” lavorativa;
- “rende edotti i lavoratori dei rischi cui sono soggetti”;
- “vigila sull'uso dei dispositivi di sicurezza individuali”;
- “verifica se, nelle fasi di produzione, si presentino rischi imprevisti e prende le opportune cautele”;
- “deve attuare il piano di manutenzione delle macchine e predisporre verifiche e controlli sulle stesse per garantirne la perfetta efficienza”.
La sentenza aggiunge che “da tale coacervo di funzioni si evince che grava sul preposto, nell'alveo del suo compito fondamentale di vigilare sull'attuazione delle misure di sicurezza, l'obbligo di verificare la conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa (inidoneità originaria o sopravvenuta), siano pericolosi per l'incolumità del lavoratore che li manovra)”.