Direttiva 2009/125/CE ErP – Molti motori elettrici non potranno più essere venduti

Direttiva 2009/125/CE ErP – Molti motori elettrici non potranno più essere venduti

tratta da voltimum.it

Dal 6 giugno 2011 i motori elettrici devono avere un livello di efficienza IE2

Il Regolamento 640/2009 per i motori elettrici incluso nella Direttiva 2005/32/CE ErP (Energy using Products) sostituita dalla Direttiva 2009/125/CE ErP (Energy related Products) progettazione ecocompatibile farà sì che molti motori che non rispondono ai requisiti del Regolamento disponibili oggi sul mercato non potranno più essere venduti.

La Direttiva prevede, infatti, un nuovo quadro normativo già a partire dal 16 giugno 2011 per i motori elettrici con scadenze secondo il Regolamento 640/2009, a seguire dal 2013 per i circolatori senza premistoppa con il Regolamento 641/2009.

Scadenze Regolamento 640/2009 per i motori elettrici:

16 giugno 2011:

i motori devono avere come minimo un livello di efficienza IE2, quale definito all’allegato I, punto 1.

1 gennaio 2015:

i motori con una potenza nominale compresa tra 7,5 e 375 kW devono avere come minimo il livello di efficienza IE3, quale definito all’allegato I, punto 1, oppure il livello di efficienza IE2, di cui all’allegato I, punto 1, e devono essere muniti di variatore di velocità;

1 gennaio 2017:

tutti i motori con una potenza nominale compresa tra 0,75 e 375 kW devono avere come minimo il livello di efficienza IE3, quale definito all’allegato I, punto 1, oppure il livello di efficienza IE2, di cui all’allegato I, punto 1, e devono essere muniti di variatore di velocità.

Il Regolamento 640/2009 non si applica:

a) ai motori progettati per funzionare interamente immersi in un liquido;

b) ai motori completamente integrati in un prodotto (ad esempio in un cambio, una pompa, un ventilatore o un compressore) per i quali non è possibile testare le prestazioni energetiche autonomamente dal prodotto;

c) ai motori progettati appositamente per funzionare:

i) a più di 1 000 metri di altitudine sul livello del mare;

ii) a temperature dell’aria ambiente superiori a 40 °C;

iii) a una temperatura massima di esercizio superiore a 400 °C;

iv) a temperature ambiente dell’aria inferiori a – 15 °C per qualsiasi tipo di motore o inferiori a 0 °C per motori muniti di raffreddamento dell’aria;

v) a una temperatura del refrigerante dell’acqua in entrata al prodotto inferiore a 5 °C o superiore a 25 °C;

vi) in atmosfere potenzialmente esplosive, quali definite nella direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

d) in motori autofrenanti, ad eccezione dei requisiti di informazione di cui all’allegato I, punti da 2.3 a 2.6 e 2.12.

Download regolamento

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Alessandro Pratelli

Perito aeronautico, calsse '72. Lavora come redattore tecnico dal 1995 poi fonda AP Publishing. Appassionato di Direttive e norme tecniche. La frase che preferisce? "Se non alzi mai gli occhi, ti sembrerà di essere nel punto più in alto".