Acquisto di una macchina nuova – le specifiche di fornitura

Acquisto di una macchina nuova – le specifiche di fornitura

tratta da postilla.it di Ugo Fonzar,

Ovvero, come prevenire l’acquisto (incauto?) di una macchina marcata CE ma non conforme.

Ogni giorno siamo a rischio e possiamo acquistare qualche oggetto marcato CE non conforme alle direttive di prodotto. Se siamo dei consumatori privati, si dovrà applicare il “buon senso” del “buon padre di famiglia” (che acquisterà una ciabatta con relativa prolunga non a 0,5 euro, nonostante sia palese che è “un po’ deboluccia”), mentre se siamo al lavoro, il “papà” è il datore di lavoro che ha obbligazioni specifiche.
Se ci si concentra sull’acquisto di macchine per la produzione, si ricorda che queste rientrano nell’insieme (più ampio) di attrezzature di lavoro, normalizzate dal titolo III del D.Lgs. 81/08, in particolare l’obbligazione da ottemperare è contenuta all’art. 70 co. 1 che dispone quanto segue:

Art. 70. Requisiti di sicurezza
1. … le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

È chiaro quindi che la sola marcatura CE che da, per definizione assieme alla dichiarazione CE di conformità, presunzione di conformità non è sufficiente.
Non solo, il processo di acquisto di un macchinario non è solo il “tirar fuori i portafogli e pagare” ma deve avvenire con una precedente “scelta e analisi del rischio”, come disposto dall’art. 71

Art. 71. Obblighi del datore di lavoro

2. All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Quindi che una macchina sia
–    Piccola (di poco valore)
–    Grande (di costo elevato)
–    Strategica (produzione “chiave”)
–    Non strategica (marginale)
–    Extra Unione Europea (Cina – USA)
sarà necessario adottare una serie di cautele onde prevenire il frequente iter che accade in molti casi (a lato la traduzione):
–    Prendèn (prendiamo)
–    Brighèn (adoperiamoci)
–    Combinèn (combiniamo)
–    Fasèn (lavoriamo)
–    Vedèn (vediamo)
–    Va ben? (va bene?)
(l’iter procedurale di cui sopra è una citazione di un esimio collega).

Se acquisto un prodotto non conforme avrò in primis l’obbligo di pagarlo (per ottemperare al contratto di compravendita) e poi (o contemporaneamente) di poterlo contestare (e intanto “campa cavallo…”).

Come prevenire ciò? Se abbiamo compreso che i soldi sono un bene primario e uno dei pochi “valori” su cui far leva, allora è il caso di costituire un contratto di compravendita con delle specifiche tecniche di fornitura e un “collaudo finale” (o intermedi nei casi più complessi) che libera il “saldo” (o gli stati di avanzamento dei pagamenti) una volta superati i test previsti e condivisi all’atto della firma del contratto stesso.

LE SPECIFICHE DI FORNITURA e IL COLLAUDO
La domanda a cui si deve rispondere per evitare l’iter del “Prendèn, Brighèn, …” è “Perché non sono curioso?”. Ovvero, ho visto che spesso l’acquisto di un macchinario di varie centinaia di migliaia di lire è fatto molto più superficialmente che quando si cambia l’auto (qui si consultano 10 riviste diverse, si vedono le offerte su internet, si vanno in 5 concessionari diversi, ecc.).

Le specifiche tecniche (integrative al contratto) avranno un indice come sotto indicato
–    Premessa
–    Riferimenti legislativi
–    Progettazione, costruzione e certificazione della macchina
–    La documentazione a corredo della macchina
–    Componentistica della macchina
–    Rumore emesso dalla macchina
–    Collaudo della macchina
–    Check-list di collaudo

Premessa
Qui sarà da far riferimento al contratto (documento principale) e lo scopo delle specifiche. Ovviamente le specifiche non potranno essere in contrasto con i disposti legislativi e regolamentari, ma potranno indicare clausole suppletive non previste dalla legge e, soprattutto, i riferimenti tecnici (in primis le norme tecniche armonizzate che sono volontarie) per la fabbricazione del macchinario.

Riferimenti legislativi e normativi
I riferimenti sono importanti in quanto riassumono gli obblighi di legge. È sconsigliato dire solo “la macchina dovrà esser marcata CE”, ma si consiglia di entrar nel merito (per quanto possibile) delle direttive di prodotto da applicare, ovvero chiedere al fabbricante la giustificazione formale della loro non applicazione (ad es. per la direttiva PED o ATEX).
L’elenco delle norme tecniche armonizzate poi “desiderate” dal committente sono essenziali per poter poi disporre i controlli e i collaudi, altrimenti con la scusa che tali norme sono di tipo “volontario” il fabbricante potrà trovar mille scuse per non averle applicate.
Si ricorda poi che la direttiva macchine non tratta certi aspetti dell’impatto dei macchinari; uno per tutti i requisiti ambientali (ad es.  scarichi, emissioni, rumore esterno) non sono assoggettati ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute (rivolti alla salute e alla sicurezza dei lavoratori); si dovrà quindi, inserire indicazioni a integrazione di tali requisiti nella specifica tecnica che indicherà le “prestazioni ecologiche” del macchinario (o altre ad es. risparmio energetico, antincendio, ecc.).

Progettazione, costruzione e certificazione della macchina
L’iter di certificazione sarà da esplicitare in modo da riservarsi la richiesta di parti del Fascicolo Tecnico della Costruzione al fabbricante (ad es. per una certificazione di una linea complessa) che normalmente non è tenuto a fornirlo assieme al macchinario.
Dato che comunque per alcuni aspetti peculiari potranno esser “derogate” le norme tecniche di riferimento, allora si consiglia di inserire una clausola del tipo:
Qualora il fabbricante non utilizzi le norme tecniche armonizzate come riferimento progettuale ed esecutivo ai fini della osservanza del requisito essenziale di sicurezza e di salute a cui si riferiscono, oppure non sono presenti norme tecniche a tale scopo, è necessario produrre alla Committenza relazioni scritte e valutazioni comprovanti il livello di sicurezza equivalente raggiunto. La Committenza si riserva di accettare tali soluzioni e di dare il benestare per il prosieguo della progettazione/fabbricazione della macchina/impianto.

La documentazione a corredo della macchina
Spesso l’organizzazione aziendale prevede la distribuzione su files dei documenti o un numero di copie elevato degli stessi (ad es. per conoscenza del RSPP, dell’ufficio di manutenzione, della produzione, ecc.).
In tal senso si consiglia di inserire delle clausole specifiche sul numero di manuali e la fornitura dello stesso su supporto informativo e ricordare la traduzione in lingua italiana della documentazione.
Si consiglia poi di elencare (onde evitare malintesi o mancanze documentali importanti) per bene gli schemi richiesti, ad es.:
–    Schemi degli impianti elettrici (circuiti di comando, di controllo e di potenza, di illuminazione) ed elenco dei componenti sostituibili
–    Indicazioni sui SIL, PL o Categorie dei circuiti facenti funzioni di sicurezza
–    Schemi degli impianti pneumatici ed elenco dei componenti sostituibili
–    Schemi degli impianti oleoidraulici ed elenco dei componenti sostituibili
–    Schemi degli impianti di adduzione dei combustibili
–    Schemi degli impianti del vapore
–    Documenti tecnici significativi degli apparecchi di subfornitura
–    Software
–    Schede di sicurezza dei prodotti e sostanze utilizzate dalla macchina
–    Classificazione delle zone pericolose ai fini dell’esplosione – Direttiva Atex
–    … altre misure ad hoc (campi elettromagnetici, rumore esterno, …)

Componentistica della macchina
Qui potranno esser previsti le marche e i componenti preferiti dal committente, onde evitare di aver un magazzino di manutenzione con troppe marche e modelli e ottimizzare anche i costi di gestione successivi.

Rumore emesso dalla macchina
Il requisito di sicurezza per le macchine relativo al rumore non impone un livello massimo, e spesso, ci si ritrova ad aver fatto molte azioni di miglioramento nei luoghi di lavoro per mitigare il rischio rumore, ma poi arriva un macchinario nuovo rumoroso e questo “rovina tutto”.
Si consiglia quindi di prevedere una clausola tipo
La macchina dovrà essere progettata, realizzata ed installata in modo da contenere il rumore emesso al livello minimo concretamente attuabile e compatibile con le caratteristiche tecniche ed il funzionamento della stessa.
Si dovrà progettare la macchina in modo che, nelle normali condizioni operative di funzionamento, il livello equivalente di rumore emesso sia contenuto entro il limite di:
80 dB(A) – (è da decidere il livello)
Nel caso di superamento di tale limite, il Fornitore dovrà provvedere a prendere accordi specifici con la nostra Azienda.
Qualora il macchinario emetta rumori di tipo impulsivo (di durata inferiore ad 1 secondo), il Fornitore dovrà concordare con la Committente le modalità di rilievo e i limiti ammessi, fatto salvo quanto previsto dalle norme tecniche armonizzate e dal D.Lgs. 81/08 – titolo VIII.

Collaudo della macchina
Come già indicato la legislazione inerente la sicurezza durante il lavoro non prevede, in via generale, una esclusione di responsabilità del datore di lavoro per le macchine utilizzate se queste si rivelano difformi dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e presentano “vizi palesi” (pur risultando formalmente marcate CE e provviste di dichiarazione di conformità e di Manuale di Istruzioni per l’Uso).
Per i motivi sopra esposti si raccomanda, nell’acquisto di macchine, di ritenere la marcatura CE una condizione indispensabile ma non sufficiente a garantire la necessaria sicurezza.
A seguito dell’ultimazione della fornitura, in data e luogo da stabilire di comune accordo con il Fornitore, dovranno essere eseguiti i controlli ritenuti necessari ad accertare la regolare esecuzione ed ultimazione della fornitura, nel rispetto di quanto stabilito dalle specifiche del contratto di acquisto.
In caso di mancato superamento del collaudo il Fornitore dovrà porvi rimedio a sue spese e nei termini di tempo concordati.
Effettuati gli interventi di cui sopra verranno ripetuti i controlli di collaudo ritenuti necessari.
Solo con il superamento del collaudo si intenderà accettata la Macchina da parte del committente e si procederà alla liquidazione dell’importo concordato come da contratto per la fornitura.
Sarà necessario chiarire che l’approvazione del Committente non esonera il Fornitore da alcuna responsabilità per inconvenienti che possano verificarsi a causa di una non corretta progettazione, difetti di costruzione e/o funzionamento, oppure per errata interpretazione delle disposizione di legge e normative di buona tecnica vigenti.

Check-list di collaudo
La check-list di collaudo è un documento comune a più funzioni aziendali (ad es. manutenzione, RSPP, produzione, ingegneria di produzione) con la filosofia che “due teste son meglio di una” (e in questo caso non vale il detto che “due cuochi rovinano il brodo”, anzi…) in quanto la gestione di una attrezzatura di lavoro è vista diversamente a seconda delle funzioni coinvolte e ognuno potrà dare un contributo importante (sia a livello di collaudo ma anche durante la stesura delle specifiche tecniche di fornitura). Tale documento sarà firmato anche in contraddittorio con il fornitore e conterrà già i requisiti che saranno analizzati all’atto dell’ok finale.
I contenuti saranno sia di tipo documentale che tecnico con degli item di controllo sintetici da fare e ognuno di questi con dei giudizi del tipo:
OK    È verificata la presenza sulla macchina, requisito conforme
mah    Requisito pressoché conforme o da verificare successivamente
NO    Non presente, requisito non ottemperato, da provvedere
NP    Requisito non pertinente
(solo quando tutto sarà OK o NP il collaudo sarà positivo).

Un esempio di capitoli da svolgere nelle check-list di controllo sono di seguito elencati:
–    Certificazioni CE e istruzioni per l’uso
–    Segnaletica di sicurezza della macchina
–    Protezioni e dispositivi di sicurezza
–    Accessi in quota
–    Comandi e arresti della macchina
–    Equipaggiamenti elettrici/elettronici
–    Servizi ausiliari della macchina
–    Dispositivi di Protezione Personale
–    Igiene del lavoro – agenti chimico, fisici (sostanze, radiazioni, polveri, rumore, vibrazioni, ROA…)
–    Rischio esplosione – ATEX
–    Aspetti di prevenzione incendi
–    Emissioni (in atmosfera, scarichi, in ambiente, …) e tutela ambiente esterno

Fatto quindi questo iter avremo filtrato di molto le macchine non conformi che la ns azienda può acquistare ogni giorno vista la libera circolazione delle merci e la loro presunta conformità con la sola marcatura CE.
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5 Commenti a “Acquisto di una macchina nuova – le specifiche di fornitura”

Commento di Serafino Frongia scrive:

O Ugo io sono un tifoso del RAMS ( Reliability, Availability, Maintanability e Safety) che in italiano suona come ADMS (Affidabilità, disposizione, manutenibilità e sicurezza), ovvero l’ABC di una macchina.
Ti tolgo via tutte le teorie e le premesse del caso ma un bel capitoletto di conti atti a dimostrarmi il MTBF dato dalla somma del MTTR e del MTTF non sarebbe male, che poi scopri (caso reale) che per cambiare il sensore di un cilindro ci voglio 2 giorni di lavoro oppure una spesa inziale di 50,00 euro (dico cinquanta)….
Se poi ciricordiamo che, per via spannometrica, il 10% dei fault sono correlati alla sicurezza, il termine MTTF ci indicherà anche una sorta di “periclosità” della macchina senza contare l’importanza del termine MTTR: se per fare una riparazione sciocca ma importatne ai fini della sicurezza (vedi sensore di cui sopra) ci impieghi 2 giorni, aspetti il fermo macchina ed intanto by-passi…
A volte le soluzioni economiche proposte per convincere il cliente nascondono nel mezzo una spesa maggiore per far funzionare l’aggeggio e se non metti sul contratto qualche clausola che metta il pepe al costruttore, siamo ai limiti di visto e piaciuto

Danilo scrive:

anch’io come Serafino sono convinto che gran parte della sicurezza associata alle macchine è diretta funzione di RAMS ovvero più è altro il valore affidabilistico e meno problemi anche correlati con la sicurezza ci saranno. Come per il valore del rumore prodotto gli utilizzatori dovrebbero abituarsi a richiedere sulle richieste d’offerta ai vari potenziali fornitori anche questi 2 numeri che, associati al prezzo d’offerta finale definiscono in modo circoscritto il valore di ciò che stiamo per acquistare ed inoltre ci permette di fare dei confronti reali; ad evitare italiahce furbate di possono mettere anche delle penali se si rilevano dei valori diversi nella realtà.

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Alessandro Pratelli

Perito aeronautico, calsse '72. Lavora come redattore tecnico dal 1995 poi fonda AP Publishing. Appassionato di Direttive e norme tecniche. La frase che preferisce? "Se non alzi mai gli occhi, ti sembrerà di essere nel punto più in alto".