L’omissione dolosa di cautele antinfortunistiche
tratta da puntosicuro.it
Quando è ipotizzabile l’omissione dolosa di cautele antinfortunistiche? Un approfondimento in merito all’applicazione dell’articolo 437 del codice penale, a cura di Rolando Dubini, e una rassegna giurisprudenziale a cura di Anna Guardavilla.
L’omissione dolosa di cautele antinfortunistiche
A cura di Rolando Dubini, avvocato in Milano.
Per quanto riguarda i reati di omissione dolosa* e colposa di cautele contro gli infortuni sul lavoro di cui agli articoli 437 e 451 del codice penale, perché sia individuato il dolo nell’aver omesso di attuare le misure di sicurezza, secondo la prevalente e preferibile interpretazione giurisprudenziale, il pericolo non deve interessare necessariamente la collettività dei cittadini o, comunque, un numero rilevante di persone, in quanto la tutela si estende anche all’incolumità dei singoli lavoratori, come si evince dall’interpretazione letterale della rubrica della disposizione in esame e dalla lettura logico sistematica del secondo comma dell’art. 437 del codice penale, che configura un’aggravante del reato sussistente anche nell’ipotesi in cui si verifichi un infortunio individuale sul lavoro (si confrontino le sentenze della Cassazione Sez. 4^, 16 luglio 1984, ric. Bucatini; Sez. 1^, 14 marzo 1988, ric. Ziri; Sez. 1^, 7 aprile 1988, ric. Barbagallo; Sez. 1^, 13 febbraio 1991, ric. Michelagnoli; Sez. 1^, 22 settembre 1995, ric. Gencarelli; Sez. 1, 20.11.1996, ric. Frusteri; Sez. 1, 11 marzo 1998, ric. Luciani).
* “ovvero dalla coscienza e volontà di commettere un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato – art. 42 c.p. – il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione art. 43 c.p.].
Inoltre, la Procura di Torino ha invitato gli Ufficiali di polizia Giudiziaria, in caso di rivisita negativa per mancata ottemperanza a seguito di verbale di prescrizione, a ipotizzare la violazione art. 437 c.p.:
“Procedura rivisite negative/violazione art. 437 CP
(dal verbale della riunione tenutasi presso la Procura di Torino il 16 febbraio 2010, ndr)
Con riferimento alla nota della Procura della Repubblica del 28/5/1999, alcuni Spresal in caso di rivisite negative (mancata ottemperanza alle prescrizioni), oltre che la comunicazione di mancata ottemperanza al PM titolare, inviano una nuova segnalazione, nella quale si ipotizza la violazione dell’art. 437 CP, direttamente al Dott. Guariniello.
[…]
Il Dott. Guariniello ha ribadito la necessità di inviare la nuova notizia di reato per violazione dell’art. 437 CP nei casi di rivisite negative.”
Il verbale della riunione tenutasi il 16 febbraio 2010 (si veda anche ” D.Lgs 81/08: chiarimenti dalla Procura di Torino” in PuntoSicuro numero 2376 di giovedì 15 aprile 2010).
Nota di redazione: per la rassegna giurisprudenziale di sentenze di legittimità e di merito sull’articolo 437 del codice penale si veda al termine dell’articolo.
L’omissione dolosa di cautele antinfortunistiche: un caso specifico
Cassazione penale, sez. I, sentenza 24 aprile 2008 n. 17214 ric. Avossa
“Nel caso di specie, un datore di lavoro fu dichiarato colpevole del delitto di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche di cui all’art. 437 c.p. per “omessa installazione di un impianto idoneo ad evitare il contatto dei lavoratori con le fiamme prodotte dal pantografo, e quindi destinato a prevenire infortuni sul lavoro come prescritto con verbale ASL”.
Si era accertato che “i tecnici del servizio SPRESAL della ASL avevano riscontrato la mancanza di un sistema automatico di spegnimento di fiamma in caso di accesso di persone nella zona di taglio ossiacetilenico del pantografo (installato presso la s.r.l. di cui l’imputato era amministratore unico) e che quest’ultimo non aveva provveduto ai prescritti lavori di messa in sicurezza dell’impianto entro il termine stabilito, pur continuando le lavorazioni per oltre un mese da tale termine”.
Ad avviso dei giudici di merito “la condotta dell’imputato era sorretta da dolo [ovvero dalla coscienza e volontà di commettere un’azione od omissione preveduta dalla legge come reato – art. 42 c.p. – il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione art. 43 c.p.]. e non da semplice colpa [il delitto “è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline” art. 43 c.p.], avendo egli non solo e non tanto omesso di controllare la tempestiva esecuzione dei lavori da parte dell’elettricista incaricato ma per avere consentito il mantenimento in funzione della macchina per tutto il tempo compreso tra il 29/6/2003 (data di scadenza del termine per i lavori di adeguamento) ed un imprecisato giorno di agosto, così volontariamente esponendo i dipendenti alla situazione di pericolo che gli era nota e che non era stata consapevolmente rimossa”.
Per la sussistenza del dolo richiesto dall’art. 437 c.p. (intenzione anche generica di commettere il reato), esso sussiste anche se il pericolo per la pubblica incolumità non sia specificatamente perseguito, poiché “è sufficiente la consapevolezza e accettazione del pericolo insito nell’operare senza le misure necessarie per prevenire disastri, o infortuni sul lavoro, qualunque ne sia la ragione e anche se l’agente risulta mosso dall’intento di ridurre i costi dell’opera e magari speri che il disastro o l’infortunio non si verifichi” [Cass. Sez. IV Pen., sent dell’ 8 novembre 1993, n. 10048, P.M., Arienti e altri].
Questa Corte, nei suoi più recenti pronunziati (cfr. Cass. sentenze n. 12464/2007 e n. 6393/2006), ha rammentato che il bene giuridico protetto dalla previsione di cui all’art. 437 c.p., è la sicurezza sul lavoro di una comunità ristretta o di singoli lavoratori e non già di indistinte collettività, con la conseguenza che la necessaria pluralità dei destinatari della protezione non significa la loro coincidenza con l’intera comunità dei dipendenti neanche in termini di potenzialità diffusiva generale dell’effetto dannoso (in tal caso costituendo, indebitamente, fonti di pericolo soltanto i materiali esplodenti, gli incendi o la fuoruscita di sostanze tossiche).
Si è voluto cioè sanzionare l’omesso apprestamento di quelle cautele idonee a prevenire non solo disastri ma anche infortuni sul lavoro quale effetto di uno, pochi o molti contatti dei lavoratori con la macchina o l’impianto sfornito delle protezioni imposte dalle norme.”
Rassegna giurisprudenziale (formato PDF, 175 kB)
Come ulteriore elemento di approfondimento pubblichiamo una rassegna di sentenze di legittimità e di merito sull’articolo 437 del codice penale, messa a disposizione dalla dott.ssa Anna Guardavilla, “affinché la divulgazione di questa importante e sempre più applicata norma sia capillare e raggiunga tutti gli operatori del settore, al fine della garanzia di una efficace prevenzione degli infortuni.”