Macchine agricole, l’obbligo di adeguare quelle già in servizio spetta agli utilizzatori.

Macchine agricole, l’obbligo di adeguare quelle già in servizio spetta agli utilizzatori.

La Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la Circolare n. 44 del 22 dicembre 2010, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alle problematiche di sicurezza delle macchine agricole semoventi.

In riferimento alle macchine agricole semoventi, la circolare 44/2010 sottolinea ancora una volta che tali attrezzature, in particolare quelle di costruzione non recente, risultano spessissimo prive di appropriate misure di protezione.
Stante l’elevata probabilità e il gran numero di infortuni gravi e mortali causati dal ribaltamento di tali mezzi e la estrema gravità delle conseguenze del suo verificarsi, il livello di rischio associato all’utilizzo di queste attrezzature di lavoro si pone a valori assolutamente inaccettabili, talché l’adeguamento delle macchine già in servizio deve essere visto come un intervento di priorità indifferibile di modo che le stesse, corredate degli idonei presidi tecnici, possano garantire i necessari livelli di sicurezza per gli operatori che ne sono alla guida.

A questo riguardo va chiarito che:
– l’obbligo dell’adozione di appropriate misure di protezione (dispositivi di protezione in caso di capovolgimento e cinture di sicurezza) riguarda i fabbricanti nel momento in cui immettono sul mercato gli esemplari di nuova produzione,
– l’obbligo di adeguare quelle già in servizio spetta agli utilizzatori – fatte, beninteso, salve le questioni di natura contrattuale tra costoro, in quanto acquirenti, e i fabbricanti.

La descritta e diffusa situazione di carenza di misure di sicurezza contro il rischio da ribaltamento risulta essere particolarmente ricorrente nel caso delle ed. motoagricole le quali, dopo i trattori, rappresentano la più frequente causa di infortuni gravi e mortali.
Per questa famiglia di attrezzature di lavoro, fermo restando quanto più sopra espresso circa i rispettivi obblighi di fabbricanti ed utilizzatori, i problemi circa l’individuazione e l’applicazione dei predetti presidi di sicurezza agli esemplari già in servizio si pongono in maniera analoga al caso dei trattori, ed in maniera analoga sono suscettibili di trovare soluzione tecnica.

La circolare 44/2010 richiama l’attenzione degli utilizzatori di esemplari di motoagricole già in servizio e non dotate dei predetti dispositivi di protezione e ritenzione sul fatto che, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 71 comma 1, all’articolo 70 comma 2 e delle prescrizioni di cui al punto 2.4 della parte II dell’allegato V al D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, sussiste a loro carico un preciso obbligo di procedere al necessario adeguamento.

Per conseguire tale obiettivo, utili indicazioni possono già oggi essere desunte dalle linee guida dell’ISPESL, in particolare:
• per l’installazione delle cinture di sicurezza, è possibile fare riferimento alla linea guida “l’installazione dei sistemi di ritenzione del conducente”, consultabile all’indirizzo sil sito dell’ISPESL
• mentre per l’installazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, limitatamente alle motoagricole con caratteristiche costruttive riconducibili a quelle dei trattori agricoli o forestali propriamente detti e caratterizzate dalla presenza di un sedile destinato solo al conducente è possibile fare riferimento alla linea guida “L’installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali” consultabile all’indirizzo web: http://www.ispesl.it/sitodts/Linee_guida/telai_indice.asp .

Atteso che l’individuazione delle misure di adeguamento per le restanti tipologie di motoagricole già in servizio e di costruzione non recente può comportare delle difficoltà anche notevoli, è in fase di costituzione presso l’INAIL un apposito gruppo di lavoro incaricato di elaborare un documento tecnico per agevolare gli utilizzatori in questo compito.

In attesa del completamento dei lavori del citato gruppo, si attira l’attenzione degli utilizzatori sulla necessità che l’uso delle suddette attrezzature di lavoro non corredate dei dispositivi di sicurezza di che trattasi avvenga previa specifica valutazione dei rischi emergenti dalle lavorazioni da effettuarsi, con l’adozione di adatte cautele di carattere organizzativo (affidamento a lavoratori particolarmente esperti ed addestrati, ricognizione delle condizioni dei suoli, ecc.) atte a limitare la probabilità del verificarsi del ribaltamento.

download Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22/12/2010, n. 44

 

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Alessandro Pratelli

Perito aeronautico, calsse '72. Lavora come redattore tecnico dal 1995 poi fonda AP Publishing. Appassionato di Direttive e norme tecniche. La frase che preferisce? "Se non alzi mai gli occhi, ti sembrerà di essere nel punto più in alto".