Valutazione del rischio elettrico
IL RISCHIO ELETTRICO: OBBLIGHI DEL D.LGS. 81/08 ALLA LUCE DELLA NUOVA EDIZIONE DELLA NORMA CEI 11-27:2014
La valutazione del rischio elettrico è un obbligo esplicitamente introdotto dal Titolo III del D. Lgs. 81/08, modificato dal D. Lgs. 106/09. Sebbene l’obbligo di valutare tutti i rischi fosse già presente nel D. Lgs. 626/94, l’odierna articolazione del D. Lgs. 81/08 specifica dei criteri per la valutazione del rischio elettrico e per l’identificazione delle misure di sicurezza, anche con riferimento alla “pertinente normativa tecnica” (tra le quali, attualmente, le norme CEI 11-27 EDIZIONE IV del 2014 e CEI 50110-1 EDIZIONE III del 2014).
LA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
Per garantire sempre la conformità alle richieste normative e grazie alla propria esperienza nel settore, Vega Engineering ha sviluppato una metodologia di valutazione del rischio elettrico, conforme ai requisiti legislativi (D. Lgs. 81/08, alle normative tecniche nazionali (CEI 11-27:2014 e CEI 50110-1:2014) e alla norma BS 18004, presentata a livello nazionale in numerosi Seminari e Convegni e pubblicata sulle più importanti riviste tecniche di Settore.
I tecnici di Vega Engineering, esperti nel settore, sono disponibili per informazioni e chiarimenti in merito alla valutazione del rischio elettrico contattando il numero di telefono 0413969013 o compilando l’apposito form cliccando sul link a piè di pagina.
APPROFONDIMENTO SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
Il Titolo III del D. Lgs. 81/08, al Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche”, riprende e sviluppa gli obblighi del datore di lavoro connessi alla presenza e valutazione del rischio elettrico: appare rilevante l’esplicito obbligo introdotto dall’art. 80 “Obblighi del datore di lavoro”, comma 2, a carico del datore di lavoro, di valutare i rischi di natura elettrica connessi con la presenza di impianti e apparecchi elettrici, tenendo in considerazione tre principali aspetti:
– le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro considerando eventuali interferenze (e conseguenti rischi interferenti);
– i rischi elettrici presenti nel luogo di lavoro;
– tutte le condizioni di esercizio prevedibili degli impianti ed apparecchi elettrici.
LA FORMAZIONE DEGLI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI: LA NORMA CEI 11-27 IV EDIZIONE DEL 2014
Tra le misure di sicurezza vanno evidenziate la manutenzione, l’informazione e, soprattutto, la formazione dei lavoratori, in particolare degli “addetti ai lavori elettrici”, che dovrà essere erogata in conformità alle norme tecniche applicabili (CEI 11-27:2014).
LA CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI ELETTRICI COME PRE-REQUISITO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO
Un pre-requisito per la valutazione del rischio elettrico è la rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti di legge, ossia la realizzazione degli impianti secondo la “regola dell’arte”. La verifica di conformità degli impianti, in altri termini, è un’attività che deve essere svolta a monte della valutazione del rischio elettrico e che, se non dà luogo ad un riscontro positivo, determina già una condizione di rischio per i lavoratori inaccettabile.
Per garantire la conformità degli impianti il datore di lavoro dovrà:
a) accertarsi che l’impianto elettrico sia installato nel rispetto delle specifiche disposizioni applicabili, in particolare, che l’impianto elettrico sia progettato ed installato a regola d’arte, verificando la documentazione di progetto e le dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori o facendo periziare l’impianto (richiedendo il rilascio della dichiarazione di rispondenza DIRI ai sensi del D.M. 37/08);
b) accertarsi che i fabbricati risultino protetti dalle scariche atmosferiche (art. 84 del D.Lgs. 81/08), ovvero dotati di idonei sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche, in conformità alle norme tecniche (in particolare CEI EN 62305-2);
c) assoggettare l’impianto elettrico a regolare manutenzione e verifica in base ad un programma di controlli predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche (ad es. guida CEI 0-10), comprovando con idonee registrazioni l’effettuazione di tale attività di manutenzione;
d) assoggettare l’impianto elettrico alle previste verifiche periodiche di cui al D.P.R. 462/01 (attività documentata per mezzo dei verbali rilasciati dal soggetto verificatore).
In base alle precedenti considerazioni, la valutazione del rischio elettrico dovrà concentrarsi sui rischi residui, ovvero sui rischi non già prevenuti o protetti da una progettazione e realizzazione a regola d’arte, ed in particolare sui rischi elettrici connessi ad una non idonea manutenzione e verifica degli apparecchi (includendo in questa definizione anche le macchine) ed impianti elettrici, ad una carente informazione dei lavoratori sui rischi di natura elettrica e ad una insufficiente formazione sul corretto utilizzo degli apparecchi ed impianti elettrici.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO PER GLI “UTILIZZATORI”
È evidente la differenza in termini di rischio tra i lavoratori che “impiegano” semplicemente l’impianto e le apparecchiature elettriche rispetto a quei lavoratori (generalmente indicati come “addetti ai lavori elettrici”) che effettuano ad esempio operazioni di manutenzione degli impianti, ossia “lavori elettrici” (come definito dalla norma CEI 11-27 del 2014): nel primo caso la sostanziale “intrinseca” sicurezza di impianti ed apparecchi a norma garantisce un lavoratore, correttamente informato sui concetti basilari del rischio elettrico, mentre nel secondo caso solo una puntuale definizione dell’ambito di intervento del lavoratore addetto ai lavori elettrici, associata ad una specifica formazione e addestramento in merito al rischio elettrico, nonché alla fornitura ed utilizzo di D.P.I. idonei, consente di garantire il raggiungimento di livelli di sicurezza “accettabili”.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO PER GLI “ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI”: LE NORME CEI 11-27 E CEI 50110-1 DEL 2014
Per effettuare la valutazione del rischio elettrico per i lavoratori “Addetti ai lavori elettrici” e per la scelta delle misure di sicurezza, il datore di lavoro, dovrà riferirsi alle indicazioni rintracciabili nelle norme CEI 11-27 (IV EDIZIONE del 2014) e CEI 50110-1 (III EDIZIONE del 2014).
In merito ai lavori elettrici è necessario sottolineare che l’art. 82 stabilisce che i lavori sotto tensione sono innanzitutto vietati, tuttavia, quando inevitabilmente necessari per ragioni tecnico-organizzative, consentiti su impianti elettrici con tensione di sicurezza, o su impianti di categoria 0 e I, purché il lavoratore “addetto ai lavori elettrici” sia formato e addestrato ad operare rispettando i requisiti indicati nella norma CEI 11-27 e il datore di lavoro abbia attribuito formalmente l’idoneità allo svolgimento delle specifiche attività effettivamente svolte dal lavoratore (intendendo con ciò che l’idoneità non può essere generica, ossia per qualunque lavoro elettrico), e nel rispetto di procedure di lavoro previste dalle vigenti norme tecniche.
E’ importante sottolineare che la nuova norma CEI 11-27 (IV Edizione 2014) introduce nuove figure professionali: la Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico (URI) e la Persona o Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL). Queste nuove figure sono state introdotte per tener conto che nelle aziende/società strutturate organizzativamente (ad es. medie e grandi dimensioni) ogni attività lavorativa viene studiata e progettata più che da una singola persona, da uno staff aziendale. L’URI, se coincide con il Responsabile dell’Impianto per i lavori (RI), deve essere necessariamente una PES (Persona Esperta) mentre l’URL, se identificata in una persona, deve essere necessariamente una PES (Persona Esperta) che coincide con il Preposto alla conduzione del lavoro (PL).
La nuova norma CEI 11-27 4° Edizione 2014 ribadisce comunque la necessità che le figure professionali del Responsabile dell’Impianto (RI) e del Preposto ai Lavori (PL) vadano individuate sempre prima di poter eseguire “lavori elettrici” e anche “non elettrici” con rischio elettrico (ad esempio lavori di potatura svolti vicino a linee aeree).
Il Datore di Lavoro dovrà quindi non solo valutare i rischi, ed in particolare il Rischio Elettrico ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs.81/2008, individuando precise procedure di lavoro in sicurezza, ma anche assegnare precisi ruoli e responsabilità ai soggetti che rivestiranno queste funzioni, con evidenti compiti organizzativi e di supervisione nell’esecuzione di lavori elettrici che dovranno svolgersi, come previsto dal Titolo III del D. Lgs. 81/08, in conformità alla normativa vigente, ossia alla nuove norme CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014.
LA QUALIFICA DEGLI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI SECONDO LA NORMA CEI 11-27 IV EDIZIONE DEL 2014
Come previsto dalla norma CEI 11-27 del 2014, il datore di lavoro attribuisce per iscritto ai lavoratori addetti ai lavori elettrici la qualifica ad operare sugli impianti: tale qualifica può essere di persona esperta (PES), persona avvertita (PAV) ed idonea ai lavori elettrici sotto tensione (PEI). La norma CEI 11-27 fornisce quindi sia prescrizioni che linee guida al fine di individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, di normativa e di sicurezza, nonché di capacità organizzativa e d’esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità delle persone esperte, avvertite e/o idonee ad effettuare in sicurezza lavori sugli impianti elettrici.
La valutazione del rischio elettrico per i lavoratori addetti ai lavori elettrici, pertanto, potrà determinare un giudizio “accettabile” se si verifica che:
a) i lavoratori sono formati e addestrati all’effettuazione di lavori elettrici secondo la norma CEI 11-27 (si vedano a tal proposito anche le attività formative per addetti ai lavori elettrici organizzate da Vega Formazione in merito);
b) i lavoratori addetti ai lavori elettrici sono formalmente qualificati ai sensi della norma CEI 11-27 dal datore di lavoro per le specifiche attività effettivamente svolte dagli stessi;
c) i lavoratori dispongono e adottano precise procedure di lavoro, conformi con quelle previste dalla norma CEI 11-27;
d) i lavoratori addetti ai lavori elettrici sono dotati ed addestrati ad utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali idonei e regolarmente verificati, in particolare conformi alle indicazioni della norma CEI 11-27, oltre che a quanto stabilito dal datore di lavoro a seguito della valutazione del rischio elettrico.