Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2010, n. 34774 – Macchinario inidoneo

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 settembre 2010, n. 34774 – Macchinario inidoneo

Responsabilità di un produttore e di un datore di lavoro per infortunio provocato da macchinario inidoneo.
Condannati in primo e secondo grado, ricorrono in Cassazione – I ricorsi sono infondati, ma la sentenza va annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.

La Corte afferma che al “legale rapp.te della ditta datrice di lavoro, è stata addebitata la violazione dell’art. 2087 c.c. “perché per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché in violazione alle norme in materia di prevenzione infortuni (art. 68 D.P.R. 547/55 e artt. 22 e 6 comma 2 del D.Lgs 626/94), … … per non aver protetto, segregate o comunque munito di dispositivi di sicurezza la lama della macchina ***        e non essersi assicurato che *** avesse acquisito una sufficiente ed adeguata formazione in materia di sicurezza e salute relative al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni…”.”

“Quanto all’affidamento che il *** poteva fare sul fornitore del macchinario (azienda leader nel settore), va tenuto conto che in materia di lavoro, il datore è il primo garante della sicurezza dei suoi dipendenti. Pertanto in caso di infortuni egli non è esonerato da responsabilità, se non ha esercitato i dovuti controlli e la necessaria vigilanza, in ordine alla fornitura di una macchina non munita dei necessari congegni di sicurezza.

Nel caso di specie, il macchinario era privo dei sistemi di blocco automatico, tanto vero che il *** rimosso il carter di protezione della sega a nastro per rimuovere il fascio di tovagliolini inceppati, ebbe a procurarsi le lesioni alla mano sinistra, perché la lama non aveva arrestato il suo movimento.

Ne consegue la constatazione della evidente violazione delle richiamate norme di sicurezza e la configurabile responsabilità del costruttore, per quanto detto, non esclude ma si associa a quella del datore di lavoro (cfr. Cass. IV, n. 6280\07, Mantelli).

Né può dirsi che la causalità della negligente condotta omissiva del *** sia esclusa dalla condotta disattenta della vittima, la quale, prima di effettuare l’intervento di rimozione, non aveva azionato un pulsante di blocco (quindi non automatico) a sua disposizione.

Invero, questa corte ha più volte ribadito che in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute”.

Quanto invece alla responsabilità del produttore, la Corte di cassazione ha chiarito che non potesse valere, per escluderla, la “delega di funzioni” che questi sosteneva avere rilasciato all’interno della propria azienda.

Inoltre in tema di responsabilità del produttore, va ricordato il principio consolidato secondo cui, in caso di infortunio sul luogo di lavoro determinato dall’utilizzo di un macchinario inidoneo, sussiste la posizione di garanzia del costruttore della macchina, che non è esclusa nè da quella del progettista nè da quella dello stesso datore di lavoro che il macchinario utilizzi.

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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA DEL 10/06/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIERO MOCALI – Presidente –

Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO – Consigliere –

Dott. CLAUDIO D’ISA – Consigliere –

Dott. GIULIO MAISANO – Consigliere –

Dott. FAUSTO IZZO – Rel. Consigliere –

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

1) A. ***

2) P. ***

avverso la sentenza n. 2915/2008 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 05/03/2009

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza per intervenuta prescrizione;

Udito il difensore Avv.to Carlo Di Brigno (per A.); Avv. Silvia Del Corso (per P. ) che si sono associati alla richiesta del P.G.);

FattoDiritto

1. Con sentenza del 15\1\2008 il Tribunale di Lucca condannava *** ed ***, per il delitto di cui all’art. 590 c.p. per lesioni aggravate in danno dell’operaio         ***

Il Tribunale concesse le attenuanti generiche equivalenti, irrogava la pena di mesi 1 di reclusione, pena condonata.

Al *** veniva addebitato di avere fatto lavorare l’operaio presso una sega tipo “***” destinata al taglio di tovagliolini di carta, priva di segregazione della lama o di dispositivi di sicurezza, di modo che, mentre l’operaio cercava di rimuovere dei tovagliolini lavorati che si erano inceppati nei meccanismi, la sua mano sinistra veniva attinta dalla lama in movimento che gli provocava l’amputazione di due falangi.

All’***, legale rappresentante dell’azienda produttrice del macchinario, veniva addebitato di aver posto in commercio la macchina senza gli adeguati dispositivi di sicurezza.

2. Con sentenza del 5\3\2009 la Corte di Appello di Firenze confermava la pronuncia di condanna. Osservava la Corte che:

  • in ordine al *** non si era consumata alcuna violazione del principio di correlazione, in quanto, immutato il fatto contestato, il giudice di primo grado si era limitato a richiamare ulteriori norme di prevenzione (gli artt. 72 e 82 DPR 547\55) la cui violazione aveva reso insicuro l’utilizzo della sega;
  •  l’incidente si era verificato, non durante l’esecuzione di operazioni di produzione, ma al momento in cui il lavoratore aveva rimosso un carter per poter eliminare dei tovagliolini accumulati e nessun sistema automatico aveva determinato l’arresto del movimento della lama;
  • irrilevante era che il macchinario fin dall’origine fosse sprovvisto di sistemi di blocco automatici, in quanto è il datore di lavoro garante della sicurezza dei suoi dipendenti;
  • la condotta della vittima non poteva considerarsi né abnorme, né imprevedibile e, pertanto non recideva il nesso causale con la condotta omissiva del ***
  • quanto all’*** non risultava da nessun atto formale che egli avesse delegato il controllo delle misure di prevenzione infortuni ad altro soggetto, in esecuzione di una delibera del Consiglio di amministrazione della società del 19\10\1998.

3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati, lamentando:

3.1. per il ***  :

a) la violazione di legge ed in particolare del principio di correlazione, in quanto al P. era stata addebitata la violazione dell’art. 68 del DPR 547\1955, mentre invece in sentenza la responsabilità dell’imputato era stata ricondotta alla violazione degli art. 72 ed 82 DPR cit.

Ebbene non poteva dirsi che si era trattato di una mera modificazione della indicazione delle norme da applicare, fermo restando il fatto contestato, in quanto con il richiamo ai detti articoli si era fatto riferimento a specifiche condotte che il *** avrebbe dovuto tenere e non aveva tenuto. Inoltre, con il richiamo alle predette norme si erano aggiunti dei profili di colpa specifica non contestati.

b) L’erronea applicazione delle norme di prevenzione, in quanto il giudice di merito non aveva rilevato che il macchinario era stato acquistato da un’azienda leader in tale settore e munita di certificazione CE. La lama era segregata all’interno del macchinario ed in ogni caso accessibili all’operario era[no] i pulsanti di emergenza e di blocco della lama.

c) La violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione all’affermata sussistenza del nesso causale tra la condotta del *** e l’evento. Infatti il processo aveva accertato che il dipendente aveva ricevuto dall’azienda una sufficiente formazione in relazione all’utilizzo del macchinario. Pertanto la circostanza che questi avesse gravemente violato i protocolli si sicurezza per l’utilizzo della sega (richiamati da apposita cartellonistica), senza arrestare il movimento della lama all’atto di rimuovere il carter, era stata una condotta abnorme ed imprevedibile da sola idonea a produrre l’evento.

3.2. per ***:

a) il travisamento del fatto ed il difetto di motivazione in relazione alla affermata insussistenza di una delega di funzioni dall’          *** al ***. Invero nella procura speciale rilasciata nel settembre 1996 poteva rinvenirsi tale delega, anche tenendo conto che il         *** era il certificatore ed il progettista del macchinario;

b) inoltre negletta era stata la procura rilasciata a *** il cui esplicitamente gli si attribuiva l’incarico della attuazione delle misure di sicurezza delle macchine e dei prototipi;

c) il difetto di motivazione in relazione alla affermazione che l’imputato avesse ammesso il difetto di sicurezza della macchina, quando invece tale circostanza era stata contestata.

4. I ricorsi sono infondati, ma la sentenza va annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.

4.1. In relazione alla lamentata violazione del principio di correlazione, va osservato che con l’esercizio dell’azione penale al ***   in qualità di legale rapp.te della ditta datrice di lavoro, è stata addebitata la violazione dell’art. 2087 c.c. “perché per colpa consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, nonché in violazione alle norme in materia di prevenzione infortuni (art. 68 D.P.R. 547/55 e artt. 22 e 6 comma 2 del D.Lgs 626/94), … … per non aver protetto, segregate o comunque munito di dispositivi di sicurezza la lama della macchina ***        e non essersi assicurato che *** avesse acquisito una sufficiente ed adeguata formazione in materia di sicurezza e salute relative al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni…”.

L’art. 68 cit. prevede, per ragioni di sicurezza, la protezioni degli organi lavoratori e delle zone di operazione delle macchine. Nelle sentenze di merito, viene anche fatto carico al *** della violazione degli artt. 72 e 82 DPR cit., che prevedono meccanismi di blocco automatico della macchina in caso di rimozione delle protezioni amovibili e in caso di operazioni di caricamento, registrazione e cambio pezzi.

Orbene tale ulteriore attribuzione di titolo di colpa non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza.

Infatti, premesso che le modalità dell’incidente sono state chiarite in modo inequivocabile durante l’istruttoria dibattimentale (esso si è verificato mentre il lavoratore rimuoveva da vicino alla lama dei tovagliolini incastratisi, senza che il movimento della macchina si fermasse) e che pertanto su tali circostanze l’imputato è stato messo in grado di difendersi, va ricordato come questa corte di legittimità, con giurisprudenza consolidata, abbia statuito che “Nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo d’imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, la sostituzione o l’aggiunta di un profilo di colpa, sia pure specifico, rispetto ai profili originariamente contestati non vale a realizzare una diversità o mutazione del fatto, con sostanziale ampliamento o modifica della contestazione.

Difatti, il riferimento alla colpa generica evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell’imputato globalmente considerata in riferimento all’evento verificatosi, sicché questi è posto in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione di tale evento, di cui è chiamato a rispondere (Cass. IV, 38818\05, De Bona; conf. Cass. I, 11538\97, Geremia; Cass. IV, 2393\05, Tucci; Cass. IV, 31968\09, Raso).

Per quanto detto la doglianza è infondata.

4.2. Quanto all’affidamento che il *** poteva fare sul fornitore del macchinario (azienda leader nel settore), va tenuto conto che in materia di lavoro, il datore è il primo garante della sicurezza dei suoi dipendenti. Pertanto in caso di infortuni egli non è esonerato da responsabilità, se non ha esercitato i dovuti controlli e la necessaria vigilanza, in ordine alla fornitura di una macchina non munita dei necessari congegni di sicurezza.

Nel caso di specie, il macchinario era privo dei sistemi di blocco automatico, tanto vero che il *** rimosso il carter di protezione della sega a nastro per rimuovere il fascio di tovagliolini inceppati, ebbe a procurarsi le lesioni alla mano sinistra, perché la lama non aveva arrestato il suo movimento.

Ne consegue la constatazione della evidente violazione delle richiamate norme di sicurezza e la configurabile responsabilità del costruttore, per quanto detto, non esclude ma si associa a quella del datore di lavoro (cfr. Cass. IV, n. 6280\07, Mantelli).

Né può dirsi che la causalità della negligente condotta omissiva del *** sia esclusa dalla condotta disattenta della vittima, la quale, prima di effettuare l’intervento di rimozione, non aveva azionato un pulsante di blocco (quindi non automatico) a sua disposizione.

Invero, questa corte ha più volte ribadito che in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive di organizzazione ricevute (ex plurimis, Cass.4, n. 21587\07, ric. Pelosi, rv. 236721).

Nel caso di specie, come correttamente segnalato nella sentenza di merito, la vittima ha patito l’infortunio mentre svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro presso la sega che gli ha procurato l’infortunio e che era priva dei dispositivi di blocco automatico della lama in movimento.

Pertanto la circostanza che il *** preso dalla routine del lavoro e da un eccesso di sicurezza, abbia avvicinato imprudentemente la mano alla lama, dopo la rimozione del carter, non costituisce comportamento abnorme idoneo ad interrompere il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l’evento, condotta connotata da colpa, tenuto conto che la cautela omessa era proprio preordinata ad evitare il rischio specifico (lesione agli arti) che poi concretamente si è materializzato nell’infortunio in danno del ***.

Ne consegue che anche tale motivo di impugnazione è infondato.

4.3.      Quanto all’*** la sua responsabilità è stata affermata in quanto, nella qualità di legale responsabile della ditta fornitrice della sega, aveva immesso sul mercato la macchina *** non conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza su lavoro.

Ora premesso che dalla sentenza di merito emerge con certezza la carenza delle dotazioni di sicurezza del macchinario, va osservato che nessun travisamento si è maturato in relazione ad una eventuale trasferimento della responsabilità nei controlli di sicurezza in capo all’ingegnere ***.

A questi, infatti, con la procura rilasciata il 21\11\1996, veniva tra l’altro attribuito il compito di “… rappresentare la società in tutte le operazioni relative alle dichiarazioni di conformità dei prodotti richieste dalle disposizioni vigenti di diritto comunitari”. Si tratta pertanto di un’attività di “rappresentanza” verso terzi di natura amministrativa e non certo di attribuzione di un controllo tecnico interno con attribuzione dei relativi poteri di spesa.

4.4.      Analoghe considerazioni possono essere fatte in relazione ai compiti attribuiti al “direttore” *** con la procura rilasciata 21\11\1996. In tale atto, infatti, al *** vengono riconosciuti una pluralità di compiti tra cui la vigilanza della sicurezza del lavoro: si tratta di una delega riguardante l’attuazione delle norme di igiene e prevenzione all’interno dell’azienda e non in relazione ai prodotti commercializzati.

Ne consegue che, anche in tale ipotesi, nessun travisamento si è maturato ad opera del giudice di merito.

In ogni caso, anche a voler ammettere, in via del tutto ipotetica, che effettivamente vi sia stata una delega di funzioni anche in relazione alla sicurezza dei prodotti commercializzati, va osservato che tale delega non esclude la responsabilità dell’*** nel caso de quo.

Invero con la delega di funzioni (in passato prevista dall’art. 1 D.Lgs. 626/1994, ora disciplinata esplicitamente nell’art. 16 del D.Lgs. 81\2008), il datore di lavoro trasferisce in capo ad altro soggetto poteri ed obblighi originariamente appartenenti al delegante in materia di sicurezza sui lavoro. In sostanza il datore trasferisce in capo ad altro soggetto la sua posizione di garanzia.

Tale trasferimento è limitato, però, alla sicurezza dei suoi lavoratori e\o degli ambienti di lavoro ove opera la sua azienda : non a caso la delega viene conferita in qualità di “datore di lavoro”.

Pertanto, quest’ultimo, nella diversa qualità di generico “imprenditore” non può trasferire in capo ad altri la responsabilità che egli ha nei confronti di terzi diversi dai suoi dipendenti (in questo caso gli utilizzatori di prodotti privi dei requisiti di sicurezza). Infatti, se fosse ammessa tale possibilità, si consentirebbe per via negoziale di sottrarsi agli obblighi di garanzia nascenti dall’art. 40 c.p. e quindi di intaccare il principio di inderogabilità del precetto penale.

In tali casi una delega, non ha altra funzione che predisporre, in organizzazioni complesse, una migliore organizzazione del lavoro, ma la sua presenza non è destinata ad incidere sulla efficacia causale della condotta omissiva dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 40 cpv.

Sarà possibile invece tenerne conto sul piano dell’elemento soggettivo, valutando la prevedibilità ed evitabilità dell’evento, anche alla luce dell’affidamento che egli poteva tare sul corretto esercizio dei poteri da parte del delegato, in ogni caso senza potersi sottrarre a responsabilità per omessa vigilanza e controllo.

Ne consegue che correttamente il giudice di merito, considerato che l’*** aveva consentito l’immissione in commercio della macchina utensile priva in modo evidente dei requisiti di sicurezza, ne ha dedotto la sua responsabilità ai sensi dell’art. 7 del DPR 547\1955.

5. L’infondatezza dei ricorsi non può condurre al loro rigetto, in quanto nelle more il reato contestato si è estinto per prescrizione (data del fatto 4\12\2001; prescrizione, in assenza di sospensioni, il 4\6\2009).

Ne consegue l’annullamento della sentenza senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 10 giugno 2010

Depositato in Cancelleria 27 settembre 2010

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Alessandro Pratelli

Perito aeronautico, calsse '72. Lavora come redattore tecnico dal 1995 poi fonda AP Publishing. Appassionato di Direttive e norme tecniche. La frase che preferisce? "Se non alzi mai gli occhi, ti sembrerà di essere nel punto più in alto".