2 – Il Regolamento Macchine 2023/1230: il formato digitale
Dopo i considerando e le definizioni trattati nell’articolo precedente, andiamo adesso ad analizzare l’articolo 10 del Regolamento Macchine 2023/1230. Nello specifico il paragrafo 7 elenca quali caratteristiche devono avere le istruzioni per l’uso quando sono date in formato digitale.
Cosa si intende per “formato digitale”
Nell’articolo precedente abbiamo posto particolare attenzione ai considerando 39 e 40 e all’art. 3 del Regolamento Macchine, in cui si affrontano rispettivamente:
- le istruzioni per l’uso in termini di precisione e comprensione
- le istruzioni per l’uso fornite in formato digitale stampabile
- le definizioni di maggior rilievo come “istruzioni per l’uso” e “ciclo di vita” di un prodotto.
L’art. 10 paragrafo 7
In questo articolo, invece, tratteremo l’art. 10 paragrafo 7 che è dedicato al Fabbricante:
I fabbricanti garantiscono che le macchine o i prodotti correlati siano accompagnati dalle istruzioni per l’uso e dalle informazioni di cui all’allegato III. Le istruzioni possono essere fornite in formato digitale. Tali istruzioni e informazioni descrivono chiaramente il modello di prodotto al quale corrispondono.
Il prodotto deve essere “accompagnato da istruzioni” e ciò significa anche in formato digitale. Ma di che tipo? PDF, HTML? Fino ad oggi si è accettato che il formato cartaceo sia richiesto dalle autorità di vigilanza del mercato laddove il regolamento o la direttiva UE applicabile richiedono istruzioni per l’uso che “accompagnano” il prodotto (vedere Decisioni 764, 765 e 768 del 2008). Altri regolamenti emanati prima del RM, non consentono la fornitura del formato digitale, come il regolamento sui prodotti che operano in bassa tensione, strumenti di misura e attrezzature in pressione. Questo potrebbe cambiare dopo l’ingresso del RM.
Tuttavia, poiché è necessario fornire istruzioni per l’uso chiare, comprensibili e leggibili, il formato digitale dovrebbe consentire una presentazione delle istruzioni per l’uso compatibile con tali requisiti. Il formato digitale deve consentire di realizzare una versione stampata delle istruzioni per l’uso se richiesto dall’utente.
Sembra che le istruzioni per l’uso stampabili costituiscano una sorta di “linea di base”, mentre i formati digitali non stampabili (come i video, ad esempio) possono arricchire o integrare le istruzioni stampabili.
Solo le istruzioni per l’uso vengono menzionate rispetto al formato digitale. Il contesto è che la possibilità di fornire informazioni in formato digitale è stata discussa durante le procedure legislative, solo per quanto riguarda le “istruzioni per l’uso”. Va notato che in questo caso il legislatore non si preoccupa di un documento specifico, ad esempio un manuale di istruzioni, ma piuttosto del contenuto e delle informazioni in quanto tali, che possono essere fornite digitalmente.
Il requisito di “descrivere chiaramente il modello del prodotto” a cui si riferiscono le informazioni è ovvio e può essere trovato anche nella norma IEC/IEEE 82079-1, clausola 7.2 “identifiers”. L’utente non deve accedere accidentalmente a informazioni che non si applicano al macchinario specifico o al prodotto correlato. Garantire ciò è responsabilità del produttore. In questo senso il “Modello” potrebbe applicarsi anche a un tipo di prodotto specifico, a una versione del prodotto, ecc.
Come dare l’accesso alle istruzioni in formato digitale
a) indicare sulla macchina o sul prodotto correlato, oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, le modalità di accesso alle istruzioni in formato digitale;
Cosa vuole dire “dare accesso” alle istruzioni in formato digitale? Potrebbero essere validi sia il download da Internet, sia il dare un dispositivo di archiviazione di massa fornito con il prodotto, sia dare una memoria di massa integrata nel prodotto insieme a tutti i mezzi necessari per visualizzare le istruzioni accanto al prodotto oppure dare un dispositivo di lettura fornito con il prodotto, ad esempio un tablet.
Se si utilizza un marchio sulla macchina per dare l’accesso alle istruzioni in formato digitale si intende una etichetta fisica. Deve essere chiaro cosa rappresenta il marchio. Alcuni standard forniscono pittogrammi che possono essere utilizzati a questo scopo, come il pittogramma M002 nella norma ISO 7010 e il pittogramma mostrato nella norma IEC/IEEE 82079-1:2019, clausola 7.3, Figura 2.
Le informazioni su come accedere alle istruzioni digitali dipendono dal mezzo utilizzato per la presentazione delle informazioni digitali. Per il download è possibile utilizzare un link o, meglio ancora, un ID-Link.
È importante tenere presente che le informazioni su come accedere alle istruzioni digitali dovrebbero essere presentate in una forma leggibile dall’uomo, ad esempio aggiungendo un collegamento non troppo complesso, in modo che un utente possa digitarlo correttamente. Inoltre, l’accesso alle informazioni non dovrebbe essere troppo complicato.
Se si utilizza Internet come canale per fornire istruzioni digitali, la pagina di destinazione dovrebbe consentire una facile navigazione verso le istruzioni per l’uso. Anche la pagina di destinazione deve essere fornita nella lingua appropriata oppure la lingua deve essere selezionabile.
Il documento che indica il modo con cui accedere alle informazioni digitali deve essere un documento stampato. Non può essere fornito solo in formato digitale, poiché non avrebbe molto senso fornire un collegamento alle informazioni digitali in formato digitale.
Come presentare le istruzioni in formato digitale
b) presentare le istruzioni per l’uso in un formato che consenta all’utilizzatore di stamparle e scaricarle, nonché di salvarle su un dispositivo elettronico in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di avaria della macchina o del prodotto correlato; tale requisito si applica anche quando le istruzioni per l’uso sono integrate nel software della macchina o del prodotto correlato;
La presentazione delle istruzioni per l’uso in formato digitale (fisico) include i seguenti componenti:
- il formato digitale del(i) file(i)
- il software necessario per presentare le informazioni
- il dispositivo necessario per contenere il/i file, compresi tutti i requisiti che il dispositivo deve soddisfare (supporto di memorizzazione)
- il dispositivo necessario per leggere il supporto di memorizzazione, soprattutto se il supporto di memorizzazione è una chiavetta USB o un CD-ROM; in questo caso bisogna tenere conto che l’uso delle chiavette USB è spesso limitato a causa dei rischi e che i dispositivi CD-ROM non sono più ampiamente utilizzati.
Per la presentazione delle istruzioni per l’uso in formato digitale (online) invece:
- la necessità di una connessione internet che includa una velocità di trasmissione sufficiente e la disponibilità del server
- dispositivi necessari per interagire con la presentazione delle informazioni, ad esempio un dispositivo di puntamento, touch screen, smartphone o tablet, ecc.
Conclusioni
Il requisito della stampabilità sembra un po’ inappropriato considerando la possibilità di fornire informazioni in formato digitale. Tuttavia, si è rivelato non negoziabile durante il processo legislativo come posizione di “ripiego” intesa a garantire l’accessibilità delle istruzioni per l’uso a tutti gli utenti. Inoltre, un formato stampabile può essere considerato una sorta di requisito “di base”. Secondo lo stato della tecnica la stampabilità è garantita quando si utilizza il formato PDF. Questo potrebbe ostacolare la diffusione del formato HTML.
Una questione aperta è il formato della stampa. Si potrebbe supporre che dovrebbe essere A4. Il formato lettera statunitense può essere appropriato anche se l’area di stampa è limitata alla larghezza di A4. I formati più grandi non sono appropriati perché non si può generalmente presumere che gli utenti abbiano i mezzi per stampare formati di grandi dimensioni. In linea di principio sono possibili formati più piccoli, ma potrebbero comportare uno spreco di carta indesiderato (ad esempio, se A6 viene stampato su carta A4).
L’obbligo di fornire istruzioni d’uso “stampabili” esclude dall’utilizzo alcuni formati: Video, audio, modelli interattivi, AR, VR. È chiaro quindi che le istruzioni per l’uso digitali non possono essere presentate solo attraverso il video o la realtà aumentata. Questi e altri supporti non stampabili possono, tuttavia, essere utilizzati come informazioni aggiuntive per fruire delle istruzioni in modo più confortevole. Tuttavia, da soli non sono idonei a rispettare gli obblighi previsti dal RM.
Per rimanere aggiornati su questo argomento e scoprire ulteriori dettagli e implicazioni del Regolamento Macchine, vi invitiamo a leggere la terza e ultima parte di questa tematica che sarà pubblicata prossimamente.
Se, invece, vi siete persi la prima parte, relativa ai considerando 39 e 40 e all’art. 3 del RM, cliccate qui.
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