Responsabilità degli attori per acquisto di macchina marcata CE ma non sicura

Responsabilità degli attori per acquisto di macchina marcata CE ma non sicura

tratta dal forum dell’editoriale c.lex dell’Avv. Giorgio Caramori,
QUESITO: quali conseguenze, in ordine alla responsabilità, posso ravvisarsi a carico del datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro, verificatosi nell’utilizzo di una macchina regolarmente marcata “CE”? La marcatura “CE” di una macchina, attestando la rispondenza a tutti i requisiti essenziali di sicurezza, esonera il datore di lavoro dalla responsabilità datoriale, nel caso di infortunio provocato dalla macchina marcata CE poi rilevatasi non sicura?

Effettivamente, l’argomento è di grande interesse e di enorme attualità.
L’apposizione della marcatura “CE” su una macchina, infatti, dovrebbe dimostrare che la macchina sia conforme a tutti i requisiti di sicurezza imposti dalla legge e, quindi, dovrebbe essere una macchina sicura.
Questo aspetto , però, come afferma la Corte di Cassazione, non esonera il datore di lavoro dalla propria responsabilità datoriale, che abbia fatto legittimo affidamento sul significato dell’apposizione della marcatura “CE”.

Pertanto, al quesito appena posto, si ritiene di dover rispondere, in maniera anche poco coincisa, ma sicuramente completa e dettagliata, riportando una parte della sentenza della Corte di Cassazione Penale, sez. IV, del 18.01.2011, n. 1226, in base alla quale, infatti, il datore di lavoro non può fare legittimo affidamento sull’apposizione della marcatura “CE”, dovendo lo stesso, per specifici obblighi di legge, andare oltre e verificare la concreta sicurezza della macchina e delle attrezzature che offre in dotazione ai propri dipendenti.

Per completezza argomentativa si impongono solo talune ulteriori precisazioni in relazione alle tesi difensive prospettate dal ricorrente, circa l’affidamento sull’esistenza del certificato di conformità CEE e di analisi del rischio per il macchinario utilizzato dal lavoratore poi infortunatosi – muovendo dall’asserita non evidenza dell’anomalia che il macchinano stesso presentava – nonché relativamente all’addestramento del lavoratore.
Infondate sono le censure proposte in relazione al marchio “CE” apposto sulla macchina.

L’imputato aveva introdotto nella sua azienda, e messo a disposizione dei suoi dipendenti, una macchina realizzata senza il rispetto delle norme antinfortunistiche, norme del cui assoluto ed integrale rispetto egli, quale datore di lavoro della parte lesa, e responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, avrebbe dovuto accertarsi, a nulla rilevando la marchiatura “CE” che non esonera da responsabilità, in ragione dell’accertata non conformità della macchina ai previsti requisiti di sicurezza.

Ancor meno può esonerare da responsabilità l’eventuale affidamento sulla notorietà e competenza tecnica del costruttore.
L’imprenditore, invero, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte, è, comunque, il principale destinatario delle norme antinfortunistiche previste a tutela della sicurezza dei lavoratori ed ha l’obbligo di conoscerle e di osservarle indipendentemente da carenze od omissioni altrui e da certificazioni pur provenienti da autorità di vigilanza: “il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “CE” o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità (in termini, Sez. 4, n. 37060 del 12/6/2008 Ud. – dep. 30/09/2008 – Rv. 241020); “il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro e dunque anche quello di accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri ed idonei all’uso, rispondendo in casi di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento e ciò a prescindere dalla eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi (in termini Sez. 4, n. 6280 del 11/12/2007 Ud. – dep. 08/02/2008 – Rv 238959). Ciò che rileva, dunque, ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro, è che tra i compiti di prevenzione del datore di lavoro è anche quello di dotare il lavoratore di strumenti e macchinari del tutto sicuri (v. Sez.. 4, 10 novembre 2005, Minesso).

In altri termini, il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza.
Pertanto, non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilità il datore di lavoro, che non abbia assolto appieno il suddetto obbligo cautelare neppure che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura (per riferimenti, Sez. 4, 26 aprile 2000, Mantero ed altri)”.

 

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Alessandro Pratelli

Perito aeronautico, calsse '72. Lavora come redattore tecnico dal 1995 poi fonda AP Publishing. Appassionato di Direttive e norme tecniche. La frase che preferisce? "Se non alzi mai gli occhi, ti sembrerà di essere nel punto più in alto".