1 – Il Regolamento Macchine 2023/1230: Considerando e definizioni

Regolamento Macchine 2023/1230. PARTE I

1 – Il Regolamento Macchine 2023/1230: Considerando e definizioni

Durante il webinar che abbiamo tenuto lo scorso 12 Marzo abbiamo parlato di come le istruzioni per l’uso, nel loro formato, potrebbero e dovrebbero cambiare per incontrare le esigenze degli utenti. Quale sarà la reazione dei Fabbricanti di fronte al formato digitale delle istruzioni per l’uso?

I requisiti secondo il Regolamento Macchine 2023/1230

Le fonti citate da cui abbiamo elaborato questo articolo sono: Regolamento Macchine 2023/1230, Guida Blu sui prodotti, Norma IEC 82079-1, White Paper tekom “New Machinery Regulation (UE) 2023/1230 – Instructions for Use and Technical Documentation”, Decisioni 764, 765 e 768 del parlamento Europeo.

Andiamo ad analizzare i contenuti del Regolamento Macchine (RM): abbiamo i considerando 39 e 40, l’articolo 3 con le definizioni e l’articolo 10 sugli obblighi del Fabbricante di macchine e prodotti correlati. Questi sono i punti più importanti che analizzeremo nel seguente articolo e nei successivi due che verranno pubblicati prossimamente. I costruttori di quasi-macchine hanno obblighi simili al Fabbricante di macchine. Distributori e importatori hanno obblighi elencati negli articoli 11 e 12 in riferimento alle istruzioni per l’uso.

Considerando 39). Tutta la documentazione pertinente, quali le istruzioni per l’uso, devono contenere informazioni precise e comprensibili, sia disponibile in una lingua facilmente comprensibile dagli utilizzatori, come stabilito dallo Stato membro interessato, deve tener conto degli sviluppi tecnologici e delle variazioni del comportamento dell’utilizzatore, sia il più possibile aggiornata. Nel caso in cui i prodotti siano messi a disposizione sul mercato in confezioni contenenti varie unità, le istruzioni e le informazioni dovrebbero accompagnare l’unità minima disponibile in commercio.

Il considerando 39) introduce le istruzioni per l’uso e ne parla in termini di precisione e comprensione. Le istruzioni per l’uso devono essere in lingua dello stato membro della UE in cui deve essere utilizzata la macchina o il prodotto correlato e devono tener conto di sviluppi tecnologici e cambiamenti di comportamento degli operatori. Per questo ultimo punto (cambiamenti di comportamento) aspettiamo di leggere la guida per capire cosa intende la Commissione Europea.

Le istruzioni per l’uso devono essere aggiornate e messe a disposizione per ogni confezione/gruppo immesso sul mercato separatamente.

Considerando 40)Le istruzioni e altra documentazione pertinente possono essere forniti in formato digitale stampabile. Il fabbricante dovrebbe provvedere affinché i distributori possano fornire gratuitamente, su richiesta dell’utilizzatore al momento dell’acquisto, le istruzioni per l’uso in formato cartaceo. Il fabbricante dovrebbe inoltre prendere in considerazione la possibilità di fornire i dati di contatto a cui l’utilizzatore possa richiedere che le istruzioni gli siano inviate per posta.

Il considerando 40) già dice che le istruzioni per l’uso possono essere fornite in formato digitale stampabile. Il requisito di stampabilità è avvalorato dal paragrafo successivo che dice che le istruzioni per l’uso devono essere fornite su carta se l’utente lo richiede al momento dell’acquisto della macchina o del prodotto correlato. Addirittura possono essere inviate per posta, perché chiede al Fabbricante di fornire un indirizzo a cui l’utilizzatore può rivolgersi per chiedere l’invio della stampa delle istruzioni per l’uso! Dal formato digitale alla spedizione per posta!

Ti invitiamo a leggere il nostro articolo “L’importanza delle informazioni per l’uso in formato elettronico” per ampliare la tua conoscenza sull’importanza delle informazioni per l’uso contenute in un formato elettronico (Pdf, HTML, etc.).

Cosa si intende per “istruzioni per l’uso” e “ciclo di vita” di un prodotto

L‘articolo 3 del RM affronta le definizioni. Quella più interessante è sicuramente la definizione di “istruzioni per l’uso”.

17): «istruzioni per l’uso»: le informazioni fornite dal fabbricante quando la macchina o il prodotto correlato è immesso sul mercato o messo in servizio, al fine di informare l’utilizzatore della macchina o del prodotto correlato in merito all’uso previsto e corretto di tale macchina o prodotto correlato, nonché le informazioni in merito a eventuali precauzioni da adottare quando si utilizza o si installa la macchina o il prodotto correlato, comprese le informazioni sul mantenimento della sicurezza e dell’idoneità della macchina o del prodotto correlato per il suo intero ciclo di vita.

Le istruzioni per l’uso sono un insieme di informazioni. Queste informazioni sono quelle elencate nell’allegato III al punto 1.7.4. L’estensione nel RM che le informazioni debbano garantire di mantenere la macchina o il prodotto correlato «adatta allo scopo» per tutta la vita, estende l’obbligo del Fabbricante anche dopo l’immissione sul mercato. Per la sostenibilità, l’UE si concentra sulla durabilità del prodotto. Le informazioni potrebbero contenere anche informazioni sulla riparazione. A tal proposito riportiamo il paragrafo 3 del RES 1.3.2: Nelle istruzioni per l’uso devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione.

34): «ciclo di vita»: il periodo che va dal momento in cui una macchina o un prodotto correlato è immesso sul mercato o messo in servizio fino al momento in cui è scartato, compresi il tempo effettivo in cui la macchina o il prodotto correlato può essere utilizzato e le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori servizio), rottamazione o altre modifiche fisiche o digitali previste dal fabbricante;

Il limite temporale “per tutta la durata del ciclo di vita della macchina o prodotto correlato” (dalla culla alla tomba!) apre uno scenario nuovo. Dovranno essere date tutte le informazioni per mantenere adatto allo scopo il prodotto per il periodo che il Fabbricante ne “dichiara” la vita utile. Qua ci saranno nuovi limiti legali? Come cambierà il confine fra manutenzione ordinaria e straordinaria? Quante informazioni per la riparazione dovranno essere redatte e fornite all’utilizzatore?

Conclusioni

In conclusione, il Regolamento Macchine 2023/1230 pone particolare attenzione alle informazioni per l’uso e alla documentazione tecnica correlata, richiedendo precisione, comprensibilità e aggiornamento costante. Le definizioni di “istruzioni per l’uso” e “ciclo di vita” evidenziano l’importanza di garantire la sicurezza e l’idoneità del prodotto per tutta la sua durata.

Per rimanere aggiornati su questo argomento e scoprire ulteriori dettagli e implicazioni del Regolamento Macchine, vi invitiamo a leggere le prossime due parti di questo articolo che saranno pubblicate prossimamente.

Restate sintonizzati per non perdere nessuna informazione utile e aggiornata sul tema!

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Alessandro Pratelli

Perito aeronautico, calsse '72. Lavora come redattore tecnico dal 1995 poi fonda AP Publishing. Appassionato di Direttive e norme tecniche. La frase che preferisce? "Se non alzi mai gli occhi, ti sembrerà di essere nel punto più in alto".