Cessione di macchine pre-CE: gli obblighi dei Curatori Fallimentari

Cessione di macchine pre-CE: gli obblighi dei Curatori Fallimentari

tratto da postilla.it, intervento di Ugo Fonzar,

Questo intervento fa parte della rubrica “non tutti sanno che…”.

Oggi (purtroppo) ci sono molti che fanno il mestiere di Curatori Fallimentari (visto il giro d’aria che c’è ancora in giro) e quindi forse qualcuno di loro sarà interessato a legger la tesi che ho da proporre.
Mi riferisco in particolare alla cessione (a qualsiasi titolo) di macchine (e attrezzature di lavoro in genere ai sensi dell’art. 69 co. 1 lett. a del TU in materia di sicurezza e salute sui posti di lavoro D.Lgs. 81/08 e s.m. e i.) prive di marcatura CE perché messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto (in Italia DPR 459/96 entrato in vigore il 21.09.96): tale cessione è regolamentata dall’art. 79 co. 1.
Tale cessione deve esser accompagnata da una attestazione (per le macchine si applica anche l’art. 11 co. 1 del DPR 459/96 non abrogato dal recente D.Lgs. 17/2010 recepimento italiano della direttiva macchine 2006/42/CE) come sotto indicato:

Attestazione di conformità (secondo l’art. 11, comma 1 del DPR 459/96 e l’art. 72, comma 1 del D.Lgs. 81/08)
Il sottoscritto _______, nato a_________, il _______, residente a __________, nella mia qualità di ….. (Legale Rappresentante della ditta) __________, con sede a ____________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità (ai sensi di quanto stabilito nell’art. 11, co. 1 del DPR 459/96 e l’art. 72, comma 1 del D.Lgs. 81/08) che la macchina/attrezzatura di lavoro
Modello:    _________________________      Tipo:    _________________________
Numero matricola:    _________________________
venduta alla ditta _____________________ con bolla/fattura n. ___ del _______
è conforme alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del DPR 459/96,
è conforme ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i.
e risponde in particolare alle seguenti normative tecniche UNI e CEI (se ci sono elencarle)
Luogo e data    Nome, Funzione e Firma

Ora, nel caso del fallimento il Nome e la Firma sono quelle del Curatore fallimentare. Dove sta scritto ciò? Nelle felici Linee guida (naz.)  del 09/10/199 – Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome – Linee guida e modalità operative per l’applicazione del D.Lgs. 626/94 in relazione alla emanazione del D.P.R. 459/96. (Regolamento di attuazione della direttiva “macchine”) che, anche se parlano di leggi precedenti le terrei ancora per buone (ma qui partono i legali a discuterne) almeno come filosofia di base. Infatti al punto 3 di tali linee guida si dice:

Obblighi del curatore fallimentare
In caso di cessione o alienazione di una macchina il curatore assume tutti gli obblighi previsti nei punti precedenti.

I “punti precedenti”  riguardano le MACCHINE GIA’ IN SERVIZIO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 459/96 (MACCHINE USATE) dove viene spiegato in che casi si deve fare tale attestazione; in buona sintesi, in caso di macchine “non conformi” e dove non è possile far tale attestazione (che risulterebbe falsa):
– o si rottamano (in osservanza delle leggi sui rifiuti e l’ambiente)
– o si cedono a ricondizionatori professionisti

e allora tale attestazione non serve.

Altrimenti si deve considerare una vendita a un “utilizzatore diretto” e applicare pedissequamente tali indicazioni onde evitare “fughe di macchine” pericolose e non “a norma” grazie al fallimento di una fabbrica.

La teoria dice che la fabbrica che utilizzava queste macchine le avrebbe dovute aver già rispondenti all’allegato V del TU (vedi art. 70 co. 2), ma questa è appunto la teoria.

Cosa si rischia?
Per la violazione dell’art. 72 si rischia “solo” una sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro, ma in caso di infortunino c’è il Codice Penale e la cooperazione colposa in lesioni gravi/omicidio colposo.

Come fare quindi?
Grandi possibilità non ci sono, mi viene in mente:
– vendita extra Unione Europea
– adeguamento della macchina (= spendendo soldi) e poi vendita a un utilizzatore diretto con regolare attestazione

Chi pensa di vender la macchina come beni da cannibalizzare deve correre il rischio e aver l’onestà di valutare che la macchina non sia in pratica “usabile” con pochi accorgimenti, pena, come altre furberie di esser coinvolto (scommettiamo che l’utilizzatore finale dirà dove l’ha presa e come era in realtà la macchina?).

Chi vende la macchina negli altri paesi Europei dovrà almeno accertarsi delle obbligazioni “transitorie” ivi presenti in quanto quanto sopra detto vale solo per l’Italia (probabilmente è sempre da ottemperare la Direttiva sociale sulle attrezzature di lavoro 89/655/CEE e s.m. e i. con i relativi Requisiti Minimi di Sicurezza che sono oggi contenuti nei Requisiti Generali di Sicurezza dell’allegato V).

Ricordo poi che far fare una “perizia asseverata” a un esperto non esime il Curatore fallimentare ad eseguire l’attestazione e assumersi le relative responsabilità in caso non sia veritiera… sembra quindi non ci siano grandi scappatoie (ciò è giusto in quanto altrimenti ci sarebbe un mercato dell’usato-pericoloso florido!)

Cessione del ramo d’azienda
Non sono un esperto, ma mi chiedo se tale “stratagemma” per bypassare le obbligazioni “tiene alla prova del 9″. Ritengo di no, ma forse la questione è da approfondire da parte di altri esperti.

Esperienza personale (condivisa con altri): quando ai curatori fallimentari viene ricordato tale disposto, mi han sempre detto “ma io non ho alcuna intenzione di far ciò… parlerò con il Giudice che mi ha nominato” e la cosa è sempre finita lì… buh.

Conclusione
Le macchine (e le attrezzature di lavoro) non marcate CE non si posson vender “visto e piaciuto”. Onde evitare un mercato dell’usato-pericoloso florido sono stati dati specifici obblighi a chiunque ceda tali prodotti onde evitare il propagarsi di infortuni e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Seguono articoli di legge citati.

D.Lgs. 81/08 e s.m. e i.

Art. 69 co. 1 lett. a
attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;

Art. 79 co. 1
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilita’, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.

Art. 70 co. 2
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e
quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari
di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di
cui all’ALLEGATO V.

DPR 459/96

Art. 11 co. 1
1. Fatto salvo l’art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

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Alessandro Pratelli

Perito aeronautico, calsse '72. Lavora come redattore tecnico dal 1995 poi fonda AP Publishing. Appassionato di Direttive e norme tecniche. La frase che preferisce? "Se non alzi mai gli occhi, ti sembrerà di essere nel punto più in alto".