Il nuovo decreto sulle verifiche periodiche delle attrezzature

Il nuovo decreto sulle verifiche periodiche delle attrezzature

tratta da puntosicuro.it di Riccardo Borghetto

È stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro sulle delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti verificatori. A cura di Riccardo Borghetto.

È stato pubblicato il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011 sulle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all’Allegato VII al D.Lgs. 81/2008 nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo D.Lgs. 81/2008.

Il decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi a fine luglio, fatta eccezione per l’allegato III, che è già entrato in vigore.
Il decreto è in linea con quanto già accaduto in precedenza per le verifiche agli ascensori e impianti elettrici in cui soggetti privati operano all’interno di un regime sostanzialmente pubblico.

Prima di vedere il decreto torniamo all’articolo 71 del D.lgs. 81/08 che è relativo all’uso delle attrezzature di lavoro e stabilisce gli obblighi a carico del datore di lavoro (obblighi di scelta, di valutazione dei rischi, di manutenzione, di formazione e addestramento ecc.).

Nello specifico ci interessano i commi 11, 12 e 13 che riportiamo:

“11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro”

12. Per l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l’ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’ALLEGATO VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Struttura del decreto
Il decreto in oggetto si compone di 6 articoli e 4 allegati. Il decreto disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l’INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell’articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11.

Nel decreto scompaiono i riferimenti all’Ispesl, ente soppresso le cui funzioni sono state assorbite da Inail.
Inail diventa titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
Poiché la capacità organizzativa degli enti preposti è disomogenea sul territorio è previsto che l’INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente (di seguito, ARPA), possono provvedere direttamente alle verifiche anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di seguito, DPL).

In ogni caso tali enti possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell’elenco di cui al comma 4.

La scelta del soggetto pubblico e privato viene fatta dal datore di lavoro all’atto della richiesta di verifica.

È prevista la realizzazione di un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere. Tale elenco viene costituito presso Inail e presso le ASL o anche su base Regionale. Il soggetto abilitato mediante domanda viene inserito nell’elenco da cui può essere escluso da parte della Commissione.
Il soggetto cui viene attribuito il compito di effettuare le verifiche è tenuto al rispetto dei termini temporali (60 gg e 30 gg rispettivamente per la prima verifica periodica e successive).
Ci si aspetta che dove il pubblico non ha funzionato ora funzioni il privato garantendo tempi di risposta certi e rapidi.

L’elenco dei soggetti verificatori definito nell’allegato III è di tipo pubblico, messo cioè a disposizione dei datori di lavoro che andranno a scegliere il soggetto all’interno di tale elenco.
In pratica se gli enti pubblici preposti non riescono a rispettare i tempi definiti dal decreto, il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti abilitati, pubblici o privati che sono riportati nell’elenco.

I soggetti abilitati, pubblici o privati, devono essere in possesso dei requisiti riportati nell’allegato I.

Le modalità di effettuazione delle verifiche (prima e successive) sono definite nell’allegato II.

Le modalità per l’abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all’allegato I sono definite nell’allegato III.

Parte economica
Nel caso di verifiche effettuate dai soggetti pubblici e privati dell’elenco, il 15% dei compensi percepiti spetta ai soggetti pubblici per coprire i costi legati all’attività di controllo dell’operato dei soggetti abilitati, all’attività’ amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata”. Il 5% spetta all’Inail per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata.
In pratica il pubblico fa un passo indietro ma si trattiene un costo del 20% complessivo sulle prestazioni erogate da privati.

Le tariffe dei privati non sono libere. È ammessa una oscillazione non superiore al 15% dalle tariffe applicate dal soggetto titolare della funzione e devono essere comunicate dal datore di lavoro al soggetto titolare della funzione.
Le tariffe sono determinate con decreto e finché non sarà emanato rimangono in vigore quelle attuali.

All’articolo 6 si citano alcuni decreti che continuano a rimanere in vigore:

a) Decreto ministeriale 29 febbraio 1988 recante «Norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³» ;
b) Decreto ministeriale 23 settembre 2004 recante «Modifica del decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m³»;
c) Decreto ministeriale 17 gennaio 2005 recante la «Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche»;
d) Decreto ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329 «Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93».

Viene anche stabilito che i regimi già adottati dalle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono ancora validi.

ALLEGATI

Allegato I

Viene definito che i soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui all’articolo 71, comma 11, devono possedere almeno i seguenti requisiti:

a) Certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo A, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, emesso da ente di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del regolamento CE 765/2008. Lo scopo di accreditamento deve evidenziare la competenza del soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, ovvero un’organizzazione conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 adeguatamente documentata che garantisca competenza del soggetto richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di abilitazione, oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità propria e del proprio personale rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.
In pratica le aziende produttrici possono anche effettuare verifiche, purché ci sia separazione di funzioni aziendali.

b) Operare con personale tecnico dipendente o con rapporto esclusivo di collaborazione. Il sub appalto è vietato tranne per controlli non distruttivi, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione;

c) disporre di una procedura operativa che definisca l’iter tecnico ed amministrativo per l’effettuazione delle verifiche oggetto del presente decreto ed il rilascio delle conseguenti attestazioni di verifica, in conformità a quanto previsto dall’allegato II;

d) disporre di un organigramma generale che evidenzi, in maniera dettagliata, la struttura operativa per ogni Regione in cui si intende svolgere l’attività delle verifiche oggetto del presente decreto e che indichi il nominativo del responsabile tecnico, in possesso di titolo di studio di cui al successivo punto.

Ilresponsabile tecnico deve essere un dipendente del soggetto abilitato ed avere una comprovata esperienza professionale superiore ai 10 anni nel campo della progettazione o controllo di prodotti, impianti e costruzioni. Il personale incaricato di eseguire l’attività tecnica di verifica, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio e professionali:

1)laurea in ingegneria (laurea magistrale in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35) ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S ovvero diploma di laurea con almeno 2 anni di esperienza.
2)laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9. L17, L23 ovvero laurea conseguita nelle seguenti classi: 8, 9, 10, 4 con almeno 3 anni di esperienza acquisita e dimostrabile.
3)diploma di perito industriale con almeno 5 anni di esperienza acquisita e dimostrabile.

Il personale di cui ai punti 2) e 3) può effettuare le verifiche di tutte le attrezzature di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 ad esclusione degli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente.

e) Avere attivato una adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile;

L’adozione di modelli di gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 81/2008 anche se non obbligatoria costituisce titolo preferenziale in ordine alla iscrizione nell’elenco di cui all’allegato III.

Ovviamente è necessario dimostrare che il personale incaricato ha ricevuto idonea formazione.

Incompatibilità
I soggetti pubblici o privati che hanno svolto attività di certificazione di prodotto non possono effettuare la prima delle verifiche periodiche della specifica attrezzatura di lavoro per la quale abbiano rilasciato la certificazione ai fini della marcatura CE.

Allegato II

Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche
Nell’allegato II vengono definite le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature che vengono suddivise nei seguenti gruppi:

1.1.1.Gruppo SC -Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
e) ldroestrattori a forza centrifuga

1.1.2.Gruppo SP -Sollevamento persone
a) Scale aree ad inclinazione variabile
b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
f) Ascensori e montacarichi da cantiere

1.1.3.Gruppo GVR – Gas, Vapore, Riscaldamento
a) Attrezzature a pressione:
1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
2. Generatori di vapor d’acqua
3. Generatori di acqua surriscaldata (1)
4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso ..
6. Forni per le industrie chimiche e affini
b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.

VERIFICHE

Vengono definite:
-Verifica periodica
-Prima verifica periodica (che prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell’attrezzatura di lavoro)
-Indagine supplementare per le attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.

Viene definito che qualora vi sia la constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di qualche direttiva CE, deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione.

Interessante la definizione delle nuove procedure amministrative.

Il datore di lavoro che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ne dà immediatacomunicazione all’INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L’INAIL assegna all’attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.

Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche, il datore di lavoro deve richiedere all’INAIL l’esecuzione della prima delle verifiche periodiche comunicando il luogo presso il quale e’ disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione della verifica. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, di cui all’allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, già messi in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell’obbligo di comunicazione all’INAIL per le finalità di cui al punto 5.1.1.
Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del decreto legislativo n. 81/2008: tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.
Verifiche periodiche successive alla prima
Con la periodicità prevista dall’allegato VII e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL competente per territorio l’esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l’attrezzatura per l’esecuzione delle stesse.

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto e i mezzi necessari per l’esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.

La documentazione (relativa alle verifiche, le denunce e le comunicazioni di messa in servizio) deve essere tenuta presso il luogo in cui l’attrezzatura viene utilizzata.

Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell’esercizio, l’eventuale trasferimento di proprietà dell’attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature, per l’inserimento in banca dati.

Allegato III

Nell’allegato III sono riportate le modalità per l’effettuazione della domanda, nonché per il controllo e il monitoraggio dei soggetti verificatori.

La documentazione viene sottoposta ad una apposita commissione costituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali la quale esprime pareri, tiene ed aggiorna l’elenco dei verificatori, effettua eventuali accertamenti tecnico amministrativi, formula il parere di sospensione o cancellazione nei casi previsti.

L’autorizzazione ha validità quinquennale e può essere rinnovata.

Allegato IV

Nell’allegato IV è riportata la modulistica necessaria per la scheda tecnica di identificazione, parte integrante della documentazione dell’attrezzatura di lavoro.

Riccardo Borghetto

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Alessandro Pratelli

Perito aeronautico, calsse '72. Lavora come redattore tecnico dal 1995 poi fonda AP Publishing. Appassionato di Direttive e norme tecniche. La frase che preferisce? "Se non alzi mai gli occhi, ti sembrerà di essere nel punto più in alto".