La responsabilità del progettista di macchine
dell’Avv. Giorgio Caramori
Una sentenza dello scorso anno della Corte di Cassazione (Sez. IV, n. 16941 del 04/5/2010), induce alcune riflessioni in materia di responsabilità del costruttore e del progettista di macchine.
La materia è certamente delicata, e, molto spesso, stante la rilevanza dell’attività di progetta-zione, in funzione della sicurezza delle macchine, è oggetto di attente valutazioni in ambito aziendale: se, da una parte, è forte l’attenzione del fabbricante alle problematiche connesse alla responsabilità della costruzione di macchine, da cui spesso deriva una accentuata “responsabilizzazione” dei soggetti interni all’azienda, coinvolti nel processo produttivo, dall’altra, e cioè da parte dei progettisti, vi è la comprensibile preoccupazione circa le possibili conseguenze negative in caso di messa in circolazione di macchine non conformi CE, o, ancor peggio, di incidente.
La figura del progettista, che non era considerata nel DPR 547/77, è stata prevista per la prima volta dall’Art. 6 del D.Lgs. 626/94, al solo scopo di precisare che “I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti”.
Nessun dubbio si pone in relazione al fatto che anche i progettisti di macchine, da considerarsi incluse nel concetto di “impianti” in senso ampio, fossero già prima del D.Lgs. 626/94, considerati responsabili per la loro attività: la Corte di Cassazione, con sentenza del 09/3/1989 aveva stabilito che “In caso d’infortunio sul lavoro avvenuto a una macchina, il progettista di tale macchina è penalmente responsabile, qualora al momento della progettazione abbia omesso di prevedere per la macchina stessa dispositivi di sicurezza prescritti dalle specifiche norme antinfortunistiche o destinati a prevenire pericoli non esulanti dalla normale prevedibilità”, e, ancora, la stessa Corte (Sentenza del 02/5/1990) aveva precisato che “destinatari delle norme antinfortunistiche sono anche i progettisti di apparecchi di lavoro” con ciò facendo espressamente intendere che anche il progettista di machina, ha proprie responsabilità in relazione alla conformità CE delle stesse e alla loro sicurezza.
Il nuovo Testo Unico (D.Lgs. 81/2008) ha ripreso sostanzialmente il testo della norma sopra citata, ed ha stabilito che (Art. 22) “I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia”.
Siamo, ovviamente, nell’ambito della responsabilità penale, e la sanzione per la violazione di questa disposizione di legge è di carattere penale: l’Art. 56 del D.Lgs. 81/2008 prevede la pena dell’arresto fino a sei mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.
Il problema è però quello di individuare i criteri attraverso i quali si può configurare una responsabilità per il progettista di macchine: questo perché la scarsissima giurisprudenza nella materia specifica (a differenza per quanto avviene per il progettista civile), non permette di tracciare una linea univoca di interpretazione.
A tale riguardo è opportuno segnalare la sentenza che abbiamo menzionato all’inizio la quale esprime alcuni concetti: “… il costruttore di una macchina risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione di una macchina che risulti priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza (obbligo, per quanto interessa ratione temporis, su di lui incombente per il disposto del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 7). L’unica eccezione (che qui non ricorre, e neppure è proposta con il ricorso) è quella dell’utilizzatore che risulti avere compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento (per esempio, nel caso di una totale trasformazione strutturale della macchina) (Sezione 4^, 20 marzo 2007, Manenti). Se ciò non si verifica, si ha, quindi, una permanenza della posizione di garanzia del costruttore che non esclude il nesso causale con l’evento, sempre che, ovviamente, quell’evento sia sta-to provocato dall’inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbrica-zione della macchina (ancora, Sezione 4^, 26 ottobre 2005, Mollo). In questa prospettiva, risulta evidente (e così si è correttamente espresso il giudice) di merito l’irrilevanza, per escludere la responsabilità del costruttore, di eventuali comportamenti colposi addebitabili al soggetto onerato del progetto del macchinario (soggetto, peraltro, operante all’interno della società costruttrice: così nella sentenza di merito). E’ profilo di (possibile) responsabilità con-corrente che qui non interessa, non essendo stato esaminato in sede di merito e non risultando tale da elidere il nesso eziologico tra il fatto dell’imputato e l’evento dannoso”.
Leggendo il testo, il cui nucleo centrale si è voluto riportare senza interruzioni per una miglio-re comprensione, evidenzia taluni aspetti rilevanti per quanto riguarda non solo la responsabilità del progettista – invero trattata in maniera non molto approfondita – ma anche la posi-zione del fabbricante.
Infatti, volendo sintetizzare i punti più interessanti, la sentenza ha evidenziato che:
– il fabbricante è responsabile della conformità CE della macchina: tale responsabilità può escludersi solo quando la non conformità, e quindi il difetto di sicurezza della macchina sia stata conseguenza di un intervento dell’utilizzatore (o di terzi);
– il fabbricante della macchina ha una posizione di “garanzia” rispetto alla sicurezza della stessa;
– la responsabilità del fabbricante in caso di non conformità CE della macchina si può porre se e nella misura in cui l’incidente sia stato effettiva conseguenza della non conformità;
– l’eventuale colpa del progettista nel non aver adottato – in sede di progettazione della macchina – le misure previste dalle norme tecniche, e nel non aver quindi rispettato i requisiti essenziali di sicurezza, non esclude la responsabilità del fabbricante, potendosi configurare però una responsabilità concorrente tra i due soggetti.
E proprio quest’ultima considerazione consente di affermare che anche il progettista di macchine, in particolare se esterno all’azienda del fabbricante ed alla sua organizzazione, può essere considerato responsabile della violazione dell’Art. 22 del D.Lgs. 81/2008, e delle ulteriori conseguenze anche molto gravi che si possono verificare in caso di incidente con lesioni personali o morte, che sia conseguenza del difetto di sicurezza della macchina.
La responsabilità del progettista è rilevante anche in sede civile: potendo egli essere chiamato a rispondere del suo operato sul piano risarcitorio, e sotto il profilo del rapporto di lavo-ro che intrattenesse con il fabbricante.
Ciò vale anche nel caso di progettista “esterno” all’azienda del fabbricante, e pertanto, in questi casi, qualora si affidi alla progettazione esterna, il costruttore dovrà adeguatamente regolare – dal punto di vista delle responsabilità, con attenzione anche agli aspetti assicurati-vi – i problemi connessi all’eventuale riscontro di un difetto di sicurezza, ed alle conseguenze anche rilevanti che possono derivarne, non solo per le ragioni sopra esaminate, ma anche per i possibili interventi di messa a norma o – diversamente – di ritiro dal mercato, nel quale egli si dovesse trovare coinvolto.