La sicurezza delle macchine agricole semoventi: le motoagricole

La sicurezza delle macchine agricole semoventi: le motoagricole

tratta da puntosicuro.it

Per la prevenzione degli incidenti correlati all’uso di macchine agricole semoventi è stata emanata una circolare con particolare riferimento alla sicurezza delle motoagricole. Gli obblighi dei fabbricanti, degli utilizzatori e le linee guida.

In questi anni il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato diverse circolari per favorire la prevenzione e impartire precise disposizioni in merito all’elevato numero di infortuni gravi e mortali causati dal ribaltamento di trattori agricoli e forestali.
A questo rischio non sono soggetti solo i trattori, ma in genere tutte le macchine agricole semoventi operatrici; per questo motivo, è stata recentemente emanata dalla Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Circolare n. 44 del 22 dicembre 2010, “Problematiche di sicurezza delle macchine agricole semoventi – Requisiti di sicurezza delle motoagricole”.

In particolare la circolare sottolinea come queste attrezzature, in particolare quelle di costruzione non recente, “risultano spessissimo prive di appropriate misure di protezione”.

In questo senso – continua la circolare – “stante l’elevata probabilità e il gran numero di infortuni gravi e mortali causati dal ribaltamento di tali mezzi e la estrema gravità delle conseguenze del suo verificarsi, il livello di rischio associato all’utilizzo di queste attrezzature di lavoro si pone a valori assolutamente inaccettabili, talché l’adeguamento delle macchine già in servizio deve essere visto come un intervento di priorità indifferibile di modo che le stesse, corredate degli idonei presidi tecnici, possano garantire i necessari livelli di sicurezza per gli operatori che ne sono alla guida”.

A questo proposito la circolare chiarisce che:
– “l’obbligo dell’adozione di appropriate misure di protezione (dispositivi di protezione in caso di capovolgimento e cinture di sicurezza) riguarda i fabbricanti nel momento in cui immettono sul mercato gli esemplari di nuova produzione;
– l’obbligo di adeguare quelle già in servizio spetta agli utilizzatori – fatte, beninteso, salve le questioni di natura contrattuale tra costoro, in quanto acquirenti, e i fabbricanti”.

Il documento sottolinea poi che la diffusa situazione di carenza di misure di sicurezza contro il rischio da ribaltamento risulta essere particolarmente ricorrente nel caso delle cosiddette motoagricole, “le quali, dopo i trattori, rappresentano la più frequente causa di infortuni gravi e mortali”. Per queste attrezzature, al di là degli obblighi di cui sopra, “i problemi circa l’individuazione e l’applicazione dei predetti presidi di sicurezza agli esemplari già in servizio si pongono in maniera analoga al caso dei trattori, ed in maniera analoga sono suscettibili di trovare soluzione tecnica”.

La circolare richiama l’attenzione degli utilizzatori di esemplari di motoagricole “già in servizio e non dotate dei predetti dispositivi di protezione e ritenzione” sul fatto che, per effetto di quanto indicato negli articoli 70, 71 e nell’allegato V al Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, “sussiste a loro carico un preciso obbligo di procedere al necessario adeguamento”.

Per arrivare a tale adeguamento si ricorda che si possono trarre utili indicazioni dalle linee guida dell’ ISPESL e vengono riportate indicazioni specifiche e presentati dei link di accesso che, tuttavia, non sono corretti.
In coda all’articolo riportiamo il link corretto per poter visualizzare le Linee Guida realizzate dal Dipartimento Tecnologie di Sicurezza dell’ISPESL (ricordiamo che la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 78/2010, prevede l’attribuzione all’INAIL delle funzioni già svolte dall’ISPESL).

Nella circolare si fa specifico riferimento:
– per l’installazione delle cinture di sicurezza, alla linea guida ” L’installazione dei sistemi di ritenzione del conducente”;
– per l’installazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, “limitatamente alle motoagricole con caratteristiche costruttive riconducibili a quelle dei trattori agricoli o forestali propriamente detti e caratterizzate dalla presenza di un sedile destinato solo al conducente”, alla linea guida ” L’installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali”.

Dopo aver riportato una tabella con le indicazioni specifiche per motoagricola/trattore con pianale di carico, il documento ricorda che per agevolare gli utilizzatori per l’individuazione e realizzazione delle misure di adeguamento per tutte le tipologie di motoagricole già in servizio e di costruzione non recente è “in fase di costituzione presso l’INAIL un apposito gruppo di lavoro”.

In attesa dei risultati di tale gruppo di lavoro, “si attira l’attenzione degli utilizzatori sulla necessità che l’uso delle suddette attrezzature di lavoro non corredate dei dispositivi di sicurezza di che trattasi avvenga previa specifica valutazione dei rischi emergenti dalle lavorazioni da effettuarsi, con l’adozione di adatte cautele di carattere organizzativo (affidamento a lavoratori particolarmente esperti ed addestrati, ricognizione delle condizioni dei suoli, ecc.) atte a limitare la probabilità del verificarsi del ribaltamento”.

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare n. 44 del 22 dicembre 2010, “Problematiche di sicurezza delle macchine agricole semoventi – Requisiti di sicurezza delle motoagricole” (formato PDF, 2.0 MB).

Link alle Linee Guida del Dipartimento Tecnologie di Sicurezza dell’Ispesl.

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

 

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Alessandro Pratelli

Perito aeronautico, calsse '72. Lavora come redattore tecnico dal 1995 poi fonda AP Publishing. Appassionato di Direttive e norme tecniche. La frase che preferisce? "Se non alzi mai gli occhi, ti sembrerà di essere nel punto più in alto".