Agricoltura: regole e verifiche di sicurezza per le macchine agricole
Tratto da puntosicuro.it di Tiziano Menduto
In relazione al piano regionale piemontese per la prevenzione in agricoltura e selvicoltura, le nuove regole per l’immissione sul mercato di macchine nuove e per le verifiche di sicurezza di macchine usate. Focus sulle rotoimballatrici.
PuntoSicuro ha recentemente presentato l’ultima newsletter della Regione Piemonte ” Io scelgo la sicurezza” dedicata al tema della sicurezza in agricoltura.
In questa newsletter sono presenti articoli e riferimenti a materiali pubblicati in relazione al “Piano regionale di prevenzione in agricoltura e selvicoltura – anni 2010-2012” predisposto dall’Assessorato alla Tutela della salute e Sanità della Regione Piemonte – in attuazione degli indirizzi definiti dal Piano nazionale approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – e approvato dalla Regione il 7 ottobre 2010.
Il Piano regionale parte dalla constatazione che il settore agricolo è uno tra i settori a maggiore rischio, in particolar modo per l’elevato impiego di mezzi meccanici nelle attività lavorative. Anche in considerazione della presenza di un parco macchine in cui risulta preponderante la presenza di mezzi meccanici con età superiore ai 10 anni.
E in relazione alla necessità di promuovere un’adeguata formazione/informazione per gli operatori è stato prodotto un numero monografico de “ I Quaderni della regione Piemonte – Agricoltura” dal titolo “ Nuove regole per le macchine agricole – Le nuove regole per l’immissione sul mercato di macchine nuove e per le verifiche di sicurezza di macchine usate”.
Come si deduce dal titolo, il volume illustra le regole per l’immissione sul mercato di macchine nuove e per la verifica di quelle usate macchine usate, con particolare riferimento alle seguenti attrezzature:
– trattrice agricola a ruote;
– albero cardanico;
– carri miscelatori trainati;
– trinciatrici;
– spandiconcime;
– rotoimballatrici;
– motocoltivatori;
– motosega;
– macchine semoventi;
– scale.
Nell’introduzione del Quaderno viene riportato l’articolo 70 del Decreto legislativo 81/2008, in merito ai requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro e con specifico riferimento alle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
Nel Quaderno – con riferimento ad alcune schede compilate per gli ispettori ASL come supporto nelle loro attività di verifica del parco macchine usate – si affrontano i “punti di pericolo” delle macchine agricole i punti di pericolo, senza tuttavia tralasciare gli aspetti di sicurezza da tenere in considerazione durante il processo di adeguamento delle macchine usate.
In definitiva queste linee guida vogliono essere uno “strumento informativo in grado di aiutare a valutare i rischi derivanti dall’utilizzo di talune categorie di macchine agricole per renderne più semplice il lavoro di adeguamento”.
A titolo esemplificativo riportiamo alcune indicazioni presenti nel documento relative alle rotoimballatrici, attrezzature di lavoro utilizzate nei cantieri di raccolta dei foraggi per la raccolta di fieno, semisecco, stocchi di mais e altro. Macchine trainate ed azionate dalla trattrice che agiscono formando le rotoballe, “ovvero balle cilindriche di foraggio avvolte su stesse e legate tramite filo o rete in plastica”.
La norma UNI EN 704:2010, “principale riferimento tecnico normativo applicabile, analizza i principali rischi derivanti dall’utilizzo delle rotoimballatrici”.
Ad esempio in merito al rischio di trascinamento in caso di ingolfamento della macchina, si specifica che “pick-up e organi di alimentazione devono essere dotati di un dispositivo in grado di eliminare i pericoli collegati alla rimozione degli ingolfamenti”.
In particolare la “protezione contro contatti involontari con parti in movimento accessibili anteriormente e lateralmente al dispositivo di raccolta, deve essere assicurata da un insieme di barriere e parti fisse della macchina e la loro proiezione su piano orizzontale deve essere continua”. Nel documento – che vi invitiamo a visionare e che non deve comunque essere considerato esaustivo in relazione alle informazioni sulla sicurezza necessarie – si riportano le distanze consigliate delle barriere.
Si indica poi che gli “elementi di raccolta e di alimentazione che possono essere fermati da un ingolfamento devono essere dotati di un dispositivo inversore controllato dalla postazione di guida per mezzo di un comando ad azione mantenuta. Oppure un dispositivo inversore, azionato manualmente, facilmente accessibile da terra o da una piattaforma di lavoro.
Nel caso sia meccanicamente possibile azionare questo dispositivo inversore mentre la macchina è azionata, deve essere fornita una frizione di sovraccarico sonora di arresto”.
Inoltre “la macchina deve essere dotata di un dispositivo che impedisca ai dispositivi alimentatori di essere riavviati dopo il blocco senza un’azione volontaria eseguita dall’operatore (per esempio, un bullone di sicurezza, un limitatore di torsione)”.
Riguardo ai rischi di contatto involontario con gli organi di trasmissione del moto, “le catene ed i pignoni devono essere dotati di ripari o di dispositivi di protezione. Nel caso sia previsto l’accesso frequente nella zona pericolosa i ripari devono poter essere aperti soltanto per mezzo di un attrezzo e devono rimanere solidali alla macchina quando sono aperti. La chiusura dei ripari deve essere automatica e non deve essere necessario alcun attrezzo. Nel caso non sia previsto un accesso frequente nella zona pericolosa i ripari devono poter essere aperti solamente mediante l’utilizzo di un attrezzo e una volta aperti non devono rimanere solidali alla macchina. Se questo tipo di ripari non è utilizzato, la macchina deve essere munita di dispositivi di interblocco mobili oppure di ripari mobili provvisti di un dispositivo che prevenga la sua apertura fintanto che le parti siano in movimento”.
Sempre con riferimento alla rotoimballatrice, nel documento sono infine presenti suggerimenti e indicazioni in relazione a:
– elementi sollevabili: “per permettere all’operatore di eseguire dei lavori di manutenzione e servizio sotto parti della macchina in posizione elevata, devono essere previsti dei supporti meccanici o dispositivi idraulici di bloccaggio che evitino un abbassamento non intenzionale”;
– stabilità della macchina: “per evitare il rischio di schiacciamento dovuto alla perdita di stabilità, la macchina deve essere dotata di appositi piedi di appoggio, cunei di blocco o di un freno di stazionamento”;
– comandi manuali: “per evitare il rischio di ferimento dovuto all’azionamento accidentale dei comandi manuali il loro posizionamento deve essere tale da renderli accessibili all’operatore solamente se si trova al posto di guida”;
– porta di eiezione della balla: “posteriormente alla macchina deve essere evitato qualsiasi contatto con il sistema di guida della balla, per mezzo di ripari fissi (che possono essere parti della struttura della macchina o parte della porta di eiezione)”.
Regione Piemonte, “ Nuove regole per le macchine agricole – Le nuove regole per l’immissione sul mercato di macchine nuove e per le verifiche di sicurezza di macchine usate”, Quaderni Regione Piemonte n. 71 (formato PDF, 5.54 MB).
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