La sicurezza delle macchine: rischio palese e rischio occulto

La sicurezza delle macchine: rischio palese e rischio occulto

tratta da puntosicuro.it

Gli atti di un convegno dedicato alle tecnologie per la sicurezza delle macchine e dei loro sistemi di controllo. Le definizioni di vizio palese e vizio occulto nelle macchine, le azioni degli organi di vigilanza, le sentenze significative.

Bologna, 17 Giu – Uno dei molti convegni che si sono tenuti durante “ Ambiente Lavoro” di Bologna era interamente dedicato alle tecnologie per la sicurezza delle macchine e dei loro sistemi di controllo.
Si tratta del convegno che si è tenuto il 5 maggio 2011 dal titolo “La sicurezza dei prodotti: in particolare delle macchine”; un convegno organizzato da INAIL-Dipartimento Tecnologie di Sicurezza di cui sono stati recentemente pubblicati gli atti.

Durante questo incontro sono stati approfonditi alcuni fra gli aspetti tecnici più significativi e attuali relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine, con riferimento all’evoluzione normativa, alla decretazione tecnica del Decreto legislativo 81/2008 e all’innovazione tecnologica.  Sono state inoltre analizzate diverse tipologie di macchine, scelte tra quelle più diffuse e che presentano, ad oggi, maggiori criticità in relazione ai rischi residui: macchine per imballaggio, macchine utensili, macchine di sollevamento persone e cose.
Infine si sono affrontati anche aspetti come la conformità dei sistemi di comando e delle protezioni, i risultati dell’attività di Accertamento Tecnico per la Sorveglianza del Mercato e degli studi condotti nell’ambito dell’attività di ricerca del Dipartimento Tecnologie di Sicurezza dell’Inail.

Rimandando i nostri lettori ai prossimi articoli di approfondimento del convegno, presentiamo brevemente un intervento che ha affrontato le problematiche relative all’interpretazione del rischio occulto e rischio palese.

In “ Rischio occulto e rischio palese delle macchine”, a cura dell’ing. Avio Ferraresi (Regione Emilia Romagna), si ricorda che al fine di una equilibrata applicazione della normativa, gli Organi di Vigilanza (OdV) – ad esempio con riferimento al comma 4 dell’art. 70 del Decreto legislativo 81/2008 – devono valutare se le carenze riscontrate in una attrezzatura di lavoro “siano palesi o se le stesse si siano già manifestate in sede di utilizzo o se, invece, si possano ritenere occulte”.
Queste le definizioni riportate dal relatore:
-vizio palese:  “la carenza che l’operatore, in possesso di una idonea conoscenza delle Leggi e delle Norme, è in grado di rilevare nel corso della Valutazione dei Rischi. Oppure la carenza già manifestata in sede di utilizzo”;
-vizio occulto: “la carenza legata ad aspetti progettuali non rilevabili da un semplice esame visivo o dall’uso quotidiano della macchina, della quale è responsabile il fabbricante che aveva, o doveva avere, le conoscenze tecniche necessarie”.

Il relatore riprende il contenuto del comma 4 dell’Art.70 del D.Lgs. 81/2008, come modificato del D.Lgs. 106/2009:

Articolo 70 – Requisiti di sicurezza
(..)
4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall’organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell’esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
b) dall’organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell’accertamento tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità  dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70.

Dopo aver dato alcune indicazioni sulle procedure delle ASL, l’intervento si conclude con una rassegna di alcune sentenze significative.
Ne sintetizziamo alcune, rimandando il lettore ad una lettura integrale del documento agli atti relativo all’intervento.

Cassazione Penale, sez. III – Sentenza del 4 luglio 2001, n. 32426
Il caso era relativo all’infortunio ad un lavoratore a seguito del contatto con una parte mobile pericolosa sprovvista di protezione di una macchina. L’infortunio “era derivato per il comportamento scorretto del lavoratore” e la macchina “era stata acquistata ritenendola, in buona fede, conforme alle norme di legge”.
La sentenza indica che “le macchine messe a disposizione dei lavoratori devono essere dotate di dispositivi di sicurezza idonei a proteggere l’addetto anche nel caso di condotta negligente o imprudente del lavoratore.  L’assoluta sicurezza deve essere accertata prima che la macchina sia messa in funzione”. In particolare “già all’atto dell’acquisto il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare il rispetto dei requisiti di sicurezza provvedendo, se necessario, ad applicare i dispositivi di sicurezza mancanti o a integrare quelli già esistenti se questi si presentano in maniera evidente insufficienti”.

Cassazione Penale, sez. IV – Sentenza del 16 maggio 2002, n. 19020
“È fatto obbligo al Datore di lavoro che acquista una macchina di controllarne la conformità alle leggi antinfortunistiche, ancorché provenienti da qualificato fabbricante”.

Cassazione Penale, sez. IV – Sentenza del 5 dicembre 2008, n. 45335
Il caso era relativo ad un infortunio ad un “lavoratore che ha introdotto un braccio in una zona pericolosa della macchina mentre un collega abbassava parte della stessa”.
La sentenza indica che “eventuali concorrenti profili colposi addebitabili al fabbricante non elidono il nesso causale tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo al lavoratore nel caso in cui introduce in azienda e mette a disposizione del lavoratore una macchina che, per vizi di costruzione, possa essere fonte di danno per le persone”.

Cassazione Penale, sez. IV – Sentenza del 23 febbraio 2010, n. 7294
Il caso faceva riferimento all’infortunio ad un “lavoratore che ha introdotto una mano in una tramoggia di carico sprovvista di protezione all’imbocco”.
La sentenza indica che “il grave infortunio si è verificato a causa della condotta dell’imputato (DdL) che avrebbe dovuto prendere tutte le iniziative possibili al fine di garantire agli addetti al macchinario di lavorare in condizioni di sicurezza”. E non vi è automatismo tra la presenza di una dichiarazione CE di conformità del macchinario e l’esenzione di responsabilità da parte del datore di lavoro allorquando, il ‘vizio’ del macchinario, lungi dall’essere ‘occulto’ ed invisibile, era addirittura evidenziato dal costruttore”.

Cassazione Penale, sez. IV – Sentenza del 18 gennaio 2011, n. 1226
L’infortunio era di un “lavoratore che, per pulire la zona di avvolgimento del filo, introduceva una mano tra la bobina di avvolgimento ed il contro rullo rimanendo impigliato con il guanto e trascinato”.
La sentenza “a nulla rilevava che il macchinario fosse munito di certificato di conformità, avuto riguardo agli obblighi del datore di lavoro, ivi compreso quello della verifica del macchinario utilizzato”. E “a  nulla rilevando la marcatura CE che non esonera da responsabilità, in ragione dell’accertata non conformità della macchina ai requisiti di sicurezza”.

Corte Europea – Sentenza del 8 settembre 2005 – Causa C-40/04
Secondo la Corte Europea “sarebbe in contrasto con la direttiva 98/37/CE assoggettare l’importatore di una macchina, della quale il fabbricante ha dichiarato la conformità alla direttiva, all’obbligo di verificare la conformità del prodotto in questione ai suddetti requisiti essenziali”. Inoltre, “per adempiere a tale obbligo, essi sarebbero privi delle conoscenze tecniche e specifiche necessarie, di cui dispone il fabbricante in quanto costruttore”.
Sempre secondo la Corte Europea gli importatori devono verificare che la macchina sia:
– marcata CE;
– accompagnata dalla Dichiarazione CE di conformità nella lingua dell’utilizzatore;
– accompagnata dalle istruzioni nella lingua dell’utilizzatore”.
Inoltre le “disposizioni della direttiva 98/37/CE non ostano, in linea di principio, con il riconoscimento della responsabilità dell’importatore nel caso in cui egli sapesse, o avrebbe dovuto sapere, che la macchina non era conforme ai requisiti essenziali applicabili, purché si fatto requisito di diligenza non equivalga ad imporgli l’obbligo di verificare egli stesso la conformità della macchina a tali requisiti essenziali, né altri obblighi che, ai sensi della citata direttiva incombono al fabbricante”.

Gliatti del convegno:

– “ Rischio occulto e rischio palese delle macchine”, Avio Ferraresi – Regione Emilia Romagna (formato PDF, 476 kB);
– “ Le macchine per imballare”, Paolo Capelli – UCIMA  (formato PDF, 404 kB);
– “ Le macchine per imballaggio”, Luigi Monica – INAIL-DTS (formato PDF, 3.47 MB);
– “ Le macchine utensili”, Luciano Di Donato – INAIL-DTS  (formato PDF, 2.54 MB);
– “ Le macchine di sollevamento”,  Laura Tomassini- INAIL-DTS (formato PDF, 619 kB);
– “ Le autogru”, Federico Lovera (formato PDF, 2.78 MB);
– “ I sistemi di controllo delle macchine: confronto fra la norma ISO EN 13849-1 e la norma IEC EN 62061”, Fabio Pera – INAIL-DTS (formato PDF, 251 kB);
– “ Functional Safety EN ISO 13849-1”, Paolo De Benedetto – PILZ  (formato PDF, 864 kB).

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Alessandro Pratelli

Perito aeronautico, calsse '72. Lavora come redattore tecnico dal 1995 poi fonda AP Publishing. Appassionato di Direttive e norme tecniche. La frase che preferisce? "Se non alzi mai gli occhi, ti sembrerà di essere nel punto più in alto".