Pagamenti a 30 giorni e a 60 solo se specificato nel contratto

Pagamenti a 30 giorni e a 60 solo se specificato nel contratto

tratta da studiofonzarblog.it

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs n.192 dal 1° GENNAIO 2013 sono cambiate le disposizioni per le transazioni commerciali in materia di ritardi dei pagamenti, con effetto per le fatture ricevute/emesse dal 1° GENNAIO 2013.
Le disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione (x transazioni commerciali si intendono tutti i rapporti tra imprese private, pubbliche amministrazioni e professionisti che comportano tra gli stessi cessioni di beni e prestazione di servizi, vengono quindi esclusi i rapporti con i privati ed i condomini.)
Le suddette disposizioni non trovano applicazione nelle procedure concorsuali.

I pagamenti e contemporaneamente gli incassi devono avvenire entro 30 giorni, al massimo entro 60 giorni solo se contrattualmente stabilito, trascorsi i quali verranno maggiorati automaticamente degli interessi moratori, senza bisogno di sollecito e preavviso e di costituzione in mora.

La decorrenza degli interessi scatta dal giorno successivo alla data di scadenza, se la data di scadenza o di pagamento non risultano contrattualizzati gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine individuato in 30 giorni dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una qualsiasi richiesta scritta di pagamento ( nota, avviso, ricevuta, avviso parcella, ecc..).

Si può concordare un termine superiore ai 30 gg., ma non superiore ai i 60 gg.e deve essere espressa contrattualmente per iscritto.Può essere prevista una rateizzazione, solo se concordata preventivamente e riportata in fattura, in tal caso gli interessi decorreranno dal mancato pagamento della rata.

Gli interessi moratori per il primo semestre 2013 sono stati stabiliti in 8.35%, in aggiunta a questi è previsto (art.6) il diritto al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
Il creditore ha sempre diritto, senza che sia necessaria la costituzione in mora, di un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, salva la prova del maggior danno subito.

Si evidenzia che una clausola che escluda l’applicazione degli interessi di mora è considerata iniqua e, di conseguenza nulla.

Si precisa che la legge in oggetto da più tutele alle imprese ed i professionisti che devono riscuotere i propri crediti, ma, non comporta un’automatica tassazione degli interessi, in quanto l’art.109 c.7 del TUIR, afferma che gli interessi di mora sono tassati solo al momento dell’incasso: in sostanza gli interessi decorrono ma se non li incassate non venite tassati.


DG studio DEGRASSI Gessi
dottore commercialista e revisore contabile

PS: potete inoltrare questa mail al Vs ufficio acquisti? Sta tirando tutti per il collo (e lui fa il suo lavoro, ci mancherebbe), ma sta violando la legge… che facciamo allora?

Potrebbe interessarti anche

Alessandro Pratelli

Perito aeronautico, calsse '72. Lavora come redattore tecnico dal 1995 poi fonda AP Publishing. Appassionato di Direttive e norme tecniche. La frase che preferisce? "Se non alzi mai gli occhi, ti sembrerà di essere nel punto più in alto".