Sentenza di Cassazione. Infortunio del manutentore macchine.

Sentenza di Cassazione. Infortunio del manutentore macchine.

Cassazione Penale, Sez. 4, 21 giugno 2022, n. 23808 – Infortunio del manutentore macchine. Mancata comunicazione da parte del datore di lavoro del diverso funzionamento dei presidi di sicurezza in modalità manuale

In questo fatto, accaduto nel novembre 2014 intervengono tre aspetti: la modifica del funzionamento della macchina, la mancata informazione/formazione del lavoratore e il mancato aggiornamento del manuale di uso e manutenzione dopo la modifica.

Ancora una volta si ribadisce che il manuale di uso e manutenzione, anche per gli utilizzatori, deve essere aggiornato dopo le modifiche sulla macchina. Così come deve essere eseguita la formazione (tracciabilità della formazione) dopo un intervento di manutenzione sulla macchina che modificano il funzionamento della macchina e dei dispositivi di sicurezza.

Buona lettura.

Data udienza 27/04/2022

1. La Corte d’appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine, ha confermato la condanna di A.S. nella qualità di amministratore delegato, rappresentante della ditta S. Spa e perciò datore di lavoro per il reato di cui all’art. 590 cod. pen ai danni del dipendente R.M., aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, rideterminando la pena inflitta in mesi 4 di reclusione.

2. Il processo ha ad oggetto un infortunio sul lavoro, descritto nelle sentenze di merito conformi nel modo seguente.
Il 4 novembre 2014 R.M., dipendente dal 2002 della S. spa con funzioni di manutentore macchine fin dal 2004, mentre stava compiendo operazioni di manutenzione sulla linea Spianatura S57, aveva subito un infortunio alla mano sinistra rimasta intrappolata tra le cesoie agganciate all’albero a camme del macchinario e aveva riportato fratture multiple con lesioni tendinee (guarigione avvenuta oltre il quarantesimo giorno).
R.M. era stato chiamato dal fratello R., operaio anch’egli dipendente della ditta, per un intervento di manutenzione, in quanto nella macchina sulla quale stava lavorando il ciclo del taglio non si svolgeva regolarmente a causa dell’allentamento delle viti dell’albero a camme, determinato da un cuscinetto rovinato che avrebbe dovuto essere sostituito il giorno seguente. R.M. aveva arrestato la cesoia con apposito pulsante, girato la chiave per impostare il macchinario in modalità manuale e, quindi , aperto il cancello di sicurezza che consentiva di accedere alla linea e che, da aperto, determinava il blocco del macchinario; giunto sul posto aveva iniziato a regolare gli ingranaggi con l’aiuto del fratello e, mentre era intento a spostare le camme per intervenire sulle viti allentate, improvvisamente il macchinario aveva eseguito un ciclo completo di taglio, impigliando la sua mano sinistra.
Si era accertato che la diversa configurazione del quadro elettrico, attuata nel corso di lavori sulla macchina effettuati dalla ditta Friultek di Paolo P. nel mese di agosto-settembre su incarico di S., aveva determinato un diverso funzionamento dei presidi di sicurezza in modalità manuale.
I giudici di merito avevano ritenuto che l’infortunio fosse ascrivibile alla condotta colposa della datrice di lavoro, la quale aveva mantenuto in esercizio una macchina oggettivamente pericolosa, senza aver adeguatamente formato/informato il lavoratore in relazione alle mutate condizioni di sicurezza.

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Alessandro Pratelli

Perito aeronautico, calsse '72. Lavora come redattore tecnico dal 1995 poi fonda AP Publishing. Appassionato di Direttive e norme tecniche. La frase che preferisce? "Se non alzi mai gli occhi, ti sembrerà di essere nel punto più in alto".