Sentenza di cassazione. Crollo di una trave prefabbricata

Sentenza di cassazione. Crollo di una trave prefabbricata

Cassazione Penale, Sez. 4, 26 settembre 2018, n. 41901 – Crollo di una trave e mancanza di procedure di sicurezza: il fornitore dei prefabbricati e la ditta di montaggio sono tenuti a formulare istruzioni scritte sulle modalità di impiego dei vari mezzi

Ricollegandoci a quanto è successo oggi a Firenze sulla caduta di una trave o il cedimento strutturale di un pilastro (le cause sono ancora da chiarire), vogliamo portare alla vostra attenzione questa sentenza della cassazione penale del 26 settembre 2018, n. 41901 (fonte Olympus). Questa sentenza riguarda un infortunio sul lavoro dovuto al crollo di una trave prefabbricata e dei controventi. Responsabilità della ditta di costruzione del prefabbricato e della ditta incaricata al montaggio per aver omesso la fornitura delle istruzioni di installazione e montaggio. Buona lettura.

Fatto

1. La Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado con cui M.A.T.C., quale legale rappresentante della Manetta s.p.a., fornitrice della trave crollata, è stata condannata alla multa di euro 1.500,00 perché, in violazione dell’art. 96, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 81 del 2008 e degli artt. 21 e 22, parte III della Circolare n. 13 del 1982 del Ministero del Lavoro, a fronte della variante che aveva comportato modifiche al progetto iniziale, con l’adozione della trave T10, non forniva procedure di sicurezza da adottare nelle varie fasi di lavoro fino al completamento dell’opera, e non riportava tali procedure in un piano antinfortunistico integrativo del p.o.s., omettendo altresì di precisare che la trave T10, la cui parte finale era più larga delle altre, necessitasse di puntellatura, così cagionando lesioni ai lavoratori A.B. e G. P., dipendenti della ICE Costruzioni s.r.l., i quali precipitavano nel vuoto all’esito del crollo della lastra aggiunta sulla trave T10, posizionata direttamente dalla costruttrice Marietta s.p.a., su cui lavoravano (18 ottobre 2012).2. Avverso tale sentenza ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l’imputata, che ha dedotto l’omessa motivazione in ordine ad una specifica richiesta, contenuta nel primo motivo di appello, diretta ad ottenere la propria assoluzione, in quanto la trave T10, in mancanza della comunicazione dei calcoli di portanza, non poteva essere auto-portante, come emerso dalle dichiarazioni dei tecnici sentiti, e doveva, quindi, essere necessariamente oggetto di puntellatura anche in mancanza di una specifica segnalazione da parte della produttrice e fornitrice.

Diritto

1. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento, atteso che il vizio motivazionale lamentato è ininfluente ai fini dell’accertamento della responsabilità penale dell’imputata, che deriva dalla violazione di una specifica regola cautelare di diligenza, esplicitata nell’art. 21 della circolare del Ministero del Lavoro n. 13 del 20 gennaio 1982 (richiamato nel capo di imputazione), ai sensi del quale il fornitore dei prefabbricati e la ditta di montaggio, ciascuno per i settori di loro specifica competenza, sono tenuti a formulare istruzioni scritte corredate da relativi disegni illustrativi circa le modalità di effettuazione delle varie operazioni e di impiego dei vari mezzi al fine della prevenzione degli infortuni. Tale regola cautelare è riferibile a tutti gli elementi prefabbricati (sia a quelli autoportanti sia a quelli non autoportanti), sicché risulta irrilevante l’affermazione di alcuni tecnici, evidenziata nella censura formulata (“tutti i tecnici … hanno dichiarato che nel caso di elementi autoportanti, il produttore degli stessi è obbligato a fornire all’utilizzatore un foglio di calcolo della loro portanza, cosicché nell’assenza di tale essenziale calcolo, per tutte le velette utilizzate nell’opera, l’autoportanza non può che essere esclusa”), da cui l’imputata pretenderebbe di far discendere l’inutilità e superfluità di una specifica informazione, da parte sua, circa la necessità della puntellatura riguardo la trave T10.Come affermato già in epoca risalente, difatti, non costituisce vizio invalidante la motivazione della sentenza di appello l’omesso esame di un motivo di gravame manifestamente infondato (Sez. 5, n. 8924 del 28/06/1974 Ud., Rv. 128583).
A ciò si aggiunga che la Corte di Appello, laddove si è soffermata sulla insufficienza delle motivazioni addotte da Manetta per giustificare la mancata consegna, unitamente alla trave in esame, della documentazione necessaria al suo posizionamento (“l’inosservanza delle procedure rispose a precise esigenze, legate alla tempistica, rappresentante da ICE e assecondate dalla costruttrice Manetta”), ha confermato la violazione della regola cautelare di diligenza che impone al fornitore di un prefabbricato di fornire le relative istruzioni sulla sua istallazione e montaggio, non potendo fare affidamento sulla capacità o idoneità dell’acquirente di desumere tali informazioni dalla struttura e conformazione del bene.
2. Il ricorso va, dunque, rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso 3 luglio 2018

___________________________________________________________________________________________

Art. 96. TU 81/08

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII;

b) predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h).

1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.

2. L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29, comma 3.

Conclusione

Concludendo, la sentenza della Cassazione del 26 settembre 2018, n. 41901, ci ricorda l’importanza cruciale delle istruzioni per l’uso per la sicurezza sul luogo di lavoro.
È essenziale che le aziende rispettino rigorosamente le normative e forniscano istruzioni dettagliate per garantire la sicurezza dei lavoratori.
Di fronte agli eventi recenti accaduti a Firenze, è chiaro che non possiamo permetterci di abbassare la guardia sulla sicurezza.
Dobbiamo impegnarci a fornire formazione adeguata, implementare procedure di sicurezza robuste.
La nostra call to action è chiara: la sicurezza non è una opzione, ma un obbligo morale e legale che dobbiamo tutti rispettare.

Potrebbe interessarti anche

Alessandro Pratelli

Perito aeronautico, calsse '72. Lavora come redattore tecnico dal 1995 poi fonda AP Publishing. Appassionato di Direttive e norme tecniche. La frase che preferisce? "Se non alzi mai gli occhi, ti sembrerà di essere nel punto più in alto".