Sicurezza delle macchine: rassegna di sentenze 2010 della Cassazione

Sicurezza delle macchine: rassegna di sentenze 2010 della Cassazione

Sentenze emanate dalla Corte di Cassazione nel 2010 relative alla sicurezza delle macchine: le responsabilità del fabbricante, il valore della marcatura CE, le responsabilità in caso di manutenzione. A cura di Anna Guardavilla.

Pubblichiamo la seconda parte dell’intervento di Anna Guardavilla che prende in esame alcune importanti sentenze emesse dalla Cassazione nel 2010 in materia di sicurezza delle macchine, con particolare riguardo ai temi della valutazione dei rischi, del valore e della funzione della marcatura CE, del rapporto tra la responsabilità del datore di lavoro/dirigente e l’epoca dell’acquisto del macchinario, del coordinamento e della gestione dei rischi da interferenze in caso di interventi sulle macchine appaltati a terzi, delle procedure necessarie per l’effettuazione degli interventi sulle macchine e infine delle responsabilità del fabbricante.
 
Leggi la prima parte.

In Cass. Pen. Sez. IV, 7 maggio 2010 n. 17610 viene ribadito il principio per cui il datore di lavoro ha l’obbligo di verificare la funzionalità ed il rispetto delle misure di sicurezza delle macchine indipendentemente dall’epoca del loro acquisto.
La Corte si è qui pronunciata sulla responsabilità di un datore di lavoro “per non avere collocato delle transenne protettive intorno alla reggitrice a pressione nonché un dispositivo di blocco automatico del piano mobile della pressa, permettendo a un lavoratore di introdursi sul piano di lavoro della pressa e cagionando così la morte di questi per schiacciamento. In particolare, la macchina non era dotata di un cancello o transennatura con fotocellula che avrebbe consentito di fermarla automaticamente al passaggio di taluno nella zona del suo movimento.”
A seguito di una serie di considerazioni, la Corte conclude: “nè è discriminante l’acquisto della macchina in epoca precedente all’ingresso in società dell’imputato in quanto le eventuali colpe di terzi non eliminano le responsabilità connesse al dovere di controllo del personale e di verifica dei macchinari.”
Infatti, “sebbene non sia stata espressamente contestata la colpa in eligendo o in vigilando, il ricorrente, quale responsabile della sicurezza dell’azienda ove è avvenuto l’incidente, aveva comunque l’onere di verificare la funzionalità ed il rispetto delle misure di sicurezza delle macchine di cui l’azienda era dotata, indipendentemente dall’epoca del loro acquisto per ipotesi antecedente a quella di ingresso del responsabile in società.”
 
In Cass. Pen. Sez. IV, 4 maggio 2010 n. 16941 viene ribadito il principio per cui la responsabilità del fabbricante per la macchina non conforme non è esclusa da quella del progettista né da quella del datore di lavoro che la impieghi, salvo in caso di totale trasformazione strutturale della macchina da parte dell’utilizzatore.
Secondo la Cassazione, “indubitabile è la posizione di garanzia del costruttore della macchina, che non è esclusa di per sé da quella [in ipotesi concorrente] del progettista e dello stesso datore di lavoro che il macchinario impieghi. Infatti, il costruttore di una macchina risponde per gli eventi dannosi causalmente ricollegabili alla costruzione di una macchina che risulti priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza. L’unica eccezione [che qui non ricorre, e neppure è proposta con il ricorso] è quella dell’utilizzatore che risulti avere compiuto sulla macchina trasformazioni di natura ed entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento (per esempio, nel caso di una totale trasformazione strutturale della macchina) (Sezione IV, 20 marzo 2007, Manenti). Se ciò non si verifica, si ha, quindi, una permanenza della posizione di garanzia del costruttore che non esclude il nesso causale con l’evento, sempre che, ovviamente, quell’evento sia stato provocato dall’inosservanza delle cautele antinfortunistiche nella progettazione e fabbricazione della macchina (ancora, Sezione IV, 26 ottobre 2005, Mollo).”
In questa prospettiva, “risulta evidente [e così si è correttamente espresso il giudice di merito] l’irrilevanza, per escludere la responsabilità del costruttore, di eventuali comportamenti colposi addebitabili al soggetto onerato del progetto del macchinario [soggetto, peraltro, operante all’interno della società costruttrice: così nella sentenza di merito].”
 
Di responsabilità del costruttore (nella fattispecie, di una gru) si è occupata anche Cass. Pen. Sez. IV, 4 febbraio 2010 n. 4923.
Secondo i giudici di merito, “dell’infortunio era responsabile il legale rappresentante della ditta costruttrice della gru, per aver omesso le verifiche successive all’accettazione di un pezzo componente della gru prodotto da una ditta rumena, che i periti accertarono essere difettoso e per avere altresì effettuato una difettosa saldatura su tale pezzo.
È stato infatti accertato l’errato dimensionamento del fondello e la non perfetta realizzazione della saldatura con conseguente non tenuta della stessa.”
La Cassazione ribadisce così, secondo un orientamento consolidato, che “la tutela antinfortunistica è anticipata al momento della costruzione, vendita, noleggio e concessione in uso delle macchine, parti di macchine o apparecchi in genere; nella responsabilità per la mancata rispondenza dei prodotti alle normative sono coinvolti tutti gli operatori cui siano imputabili le indicate attività; ognuno di essi è cioè tenuto ad esercitare il necessario controllo di regolarità della macchina o del pezzo, prima che lo stesso esca dalla sfera della sua disponibilità di fatto, col passaggio alla fase economica successiva.”
Nel caso in esame“la B. era “costruttrice in senso giuridico” del macchinario, dal momento che, pur risultando lo stesso composto di pezzi provenienti anche da altre ditte (ed in particolare il pezzo in questione era stato fornito da una ditta rumena), alla predetta B. spettava di accertare la regolarità dei singoli pezzi e del complessivo macchinario, secondo i controlli e le procedure indicate dal D.P.R. n. 459 del 1996 [ora D.Lgs. 17/2010, n.d.r.], al fine di poter ottenere la certificazione necessaria per poterlo immettere sul mercato.
E proprio a questi adempimenti si riferisce il ricorrente laddove sostiene che non poteva essere considerato in colpa dal momento che era stato regolarmente compiuto il “controllo a campione” previsto dal predetto D.P.R. n. 459 del 1996 e necessario per ottenere la detta certificazione.
L’assunto non può essere condiviso.”
 
Di grande interesse sono a questo punto le precisazioni che la Corte fa in merito alla funzione e al valore della marcatura CE: “Le disposizioni della richiamata normativa, con cui si è data attuazione ad alcune “direttive macchine” dell’Unione Europea, attengono alla procedura e ai controlli necessari per ottenere il certificato di conformità e il marchio CE richiesti per immettere il prodotto sul mercato, ma non possono ritenersi tali da assorbire il complessivo dovere di garanzia dei soggetti sopra richiamati nei confronti dei lavoratori, diretti utilizzatori delle macchine stesse.”
Come anche di recente è stato ribadito (Sez. 4^ 12.6.2008 n. 37060), non può costituire valido motivo di esonero della responsabilità del costruttore, quello di avere ottenuto la detta certificazione e di aver rispettato le prescrizioni a tal fine necessarie. Nella specie, quando il macchinario è interamente costruito da una stessa ditta, il controllo sul pezzo poi risultato difettoso avviene direttamente nel corso delle operazioni di saldatura ed è assicurato dalla particolare competenza ed esperienza tecnica delle persone che vengono destinate a tale lavoro.
Mentre quando, come nella specie il pezzo proviene da altra ditta, è possibile rilevare il difetto anche attraverso tecniche quali la radiografia o gli ultrasuoni che non comportino la distruzione del pezzo medesimo. Senza contare che la società B. ha comunque provveduto alla saldatura del pezzo in questione, anch’essa risultata difettosa.
Nella omissione del detto controllo si è ravvisato un profilo di colpa dell’imputato.”
 
In Cass. Pen. Sez. IV, 15 aprile 2010 n. 14499 la Corte ha stabilito la responsabilità del datore di lavoro per inadeguata valutazione dei rischi inerenti una specifica operazione di manutenzione di una macchina  e quindi per la mancata individuazione di una procedura idonea.
La colpa dell’imputato era consistita nell’avere omesso di impartire le opportune disposizioni affinché i lavori di manutenzione sulla macchina impastatrice di calcestruzzo, alla quale era addetto il lavoratore infortunatosi, fossero eseguiti a macchina ferma e messa in sicurezza, omissione che aveva causato al lavoratore gravi lesioni alla gamba sinistra.
Nella fattispecie,“era accaduto che il lavoratore, dovendo provvedere alla sostituzione di alcuni pezzi all’interno del mescolatore, era entrato dentro la vasca di mescolamento di una delle due macchine presenti in officina ed aveva preso ad operare dall’interno tenendo le gambe sul fondo, a contatto con la pala mescolatrice, previamente disattivata dal circuito elettrico.
Di tale operazione egli aveva dato notizia al collega, addetto al funzionamento delle impastatrici.
Allontanatosi quest’ultimo [collega] per altre incombenze, dopo oltre due ore dall’inizio della riparazione, mentre il lavoratore era ancora all’interno dell’impastatrice, non visibile dall’esterno, il collega era ritornato alla postazione di comando del macchinario con il compito di preparare il calcestruzzo.
Avendo ritenuto che il lavoratore avesse terminato il proprio intervento, il collega aveva azionato il comando di avviamento dell’impastatrice, subito interrotto dalle grida del lavoratore, la cui gamba sinistra era stata afferrata dall’ingranaggio.”
Come risulta chiaro “la causa dell’infortunio è stata, dallo stesso consulente tecnico del PM, individuata nel sostanziale scoordinamento degli interventi del personale della ditta durante le operazioni di manutenzione” .
Era stata inoltre accertata dall’organo di vigilanza intervenuto sul luogo la mancata individuazione di una procedura da seguire nel corso di interventi di manutenzione dei macchinari, la quale procedura “avrebbe dovuto prevedere l’indicazione analitica delle disposizioni di sicurezza da adottare, quali:
a) la previa segnalazione dell’uomo al lavoro,
b) la messa in sicurezza della macchina con disattivazione certa del circuito elettrico,
c) l’informazione agli altri addetti della presenza dell’operaio nella vasca,
d) il coordinamento di un preposto.”
In assenza di tale procedura, sottolinea la Cassazione, “gli operai procedevano sulla base della loro esperienza, senza il necessario coordinamento e la dovuta informazione sui rischi.”
E dunque – conclude la Corte – “quale che fosse stata la causa immediata della ripartenza della macchina, vi era stata, da parte dell’imputato, una grave violazione degli obblighi di valutazione dei rischi, di predisposizione delle relative misure di sicurezza, di informazione degli operatori, di controllo dell’effettivo rispetto delle prescrizioni, di coordinamento del lavoro”.
Pertanto il datore di lavoro deve comunque “rispondere dell’assenza di coordinamento tra gli operai intervenuti sulla macchina, anche a causa della mancanza previsione di specifiche disposizioni in caso di interventi manutentivi.
Disposizioni comunque necessarie, malgrado la presenza dei dispositivi di sicurezza, in considerazione dell’eventualità di un loro mancato funzionamento.”
 
 
Anna Guardavilla

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Alessandro Pratelli

Perito aeronautico, calsse '72. Lavora come redattore tecnico dal 1995 poi fonda AP Publishing. Appassionato di Direttive e norme tecniche. La frase che preferisce? "Se non alzi mai gli occhi, ti sembrerà di essere nel punto più in alto".