Sentenza di Cassazione. Infortunio con il coltello da kebab
Un infortunio accaduto tempo fa ormai, ma ne veniamo a conoscenza quando spulciamo fra le sentenze di cassazione. Andiamo a leggere quelle che parlano di sicurezza dei prodotti e sicurezza sul lavoro. Stavolta un infortunio accaduto ad un kebabbaro. Quando c’è un infortunio, la documentazione tecnica di prodotto e di processo viene raccolta e finisce sul tavolo del CTU.
L’accaduto è avvenuto a Firenze nel 2014 e la sentenza di Cassazione Penale è del Dicembre 2021. Durante un’operazione di pulizia e affilatura di una lama di un coltello elettrico il dipendente si procurava una grave lesione al quinto dito della mano destra, quasi completamente reciso dalla lama circolare. L’operazione veniva eseguita senza tener conto delle istruzioni fornite dal manuale istruzioni del Fabbricante. In particolare si azionava la lama circolare dell’utensile elettrico senza indossare i DPI anti taglio, utilizzando una mola (pietra abrasiva) diversa da quella fornita dal Fabbricante dell’utensile e dopo aver rimosso la protezione inferiore della lama. Tutte queste prescrizioni erano riportate all’interno delle istruzioni d’uso del Fabbricante.
Al datore di lavoro che è anche garante della sicurezza sul posto di lavoro viene contestato di non aver valutato il rischio nel DVR, di non aver istruito il dipendente sulle modalità di affilatura dell’utensile e di non aver fornito il libretto di istruzioni dell’utensile. Nella descrizione del fatto si evidenzia che proprio la mancata fornitura delle istruzioni per l’uso da parte del datore di lavoro ai suoi dipendenti è stata la causa della rimozione della protezione inferiore.
L’accuse sono confermate e le censure dedotte dall’imputato in appello non sono state ritenute fondate.
Vi riporto la prima fase, dove la cassazione giustifica il suo giudizio contro il ricorso del datore di lavoro: “il ricorso è infondato, rasentando anzi la manifesta infondatezza”.
Ricordiamo che anche la non disponibilità delle istruzioni per l’uso può essere causa di colpa come per esempio la non disponibilità delle istruzioni per l’uso nelle vicinanze del prodotto o macchina, istruzioni perdute o riposte in luogo non facilmente accessibile o scomodo da raggiungere, istruzioni logore e non più leggibili). Quando le cose succedono, purtroppo è inutile arrampicarsi sugli specchi o improvvisare motivazioni e colpe altrui. La sicurezza non ammette sconti e spesso chi meno spende più spende.
Cassazione Penale Sez. 4, 17 dicembre 2021 n. 46167