Carrelli trasportatori: come migliorare la gestione del rischio
tratta da puntosicuro.it
Indicazioni e consigli per la prevenzione e il miglioramento della gestione del rischio dovuto all’uso di carrelli elevatori e trasportatori: investimenti di pedoni, norme di circolazione, formazione e prevenzione dei comportamenti imprudenti.
Segnaliamo alcune indicazioni e consigli per la prevenzione e il miglioramento della gestione del rischio dovuto all’uso di carrelli elevatori e trasportatori a cura del Servizio Prevenzione Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (Spisal) dell’ ULSS n. 5 Ovest Vicentino.
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Igiene e Sicurezza degli
Ambienti di Lavoro
S.P.I.S.A.L.
Indicazioni per la Prevenzione 2010
Ogg: miglioramento della gestione del rischio da carrelli trasportatori.
In occasione di verifiche sulla Gestione della Sicurezza (SGS) di parecchie Aziende in occasione di infortuni significativi (art 29 Decreto Legislativo 81/08) abbiamo riscontrato alcuni aspetti della gestione del rischio da carrelli elevatori che a nostro parere consentono significativi miglioramenti.
La dinamica che abbiamo osservato ripetersi frequentemente consiste nell’investimento di un pedone da parte di un carrello con guidatore a bordo, in un’area dove è prevista la presenza contemporanea di carrelli e di pedoni.
Gli investimenti erano avvenuti sia durante la retromarcia, che durante la marcia in avanti.
Frequenti i casi in cui l’incidente era accaduto quando il carrello si era messo in moto da fermo.
Nella totalità dei casi osservati il processo di verifica ex art 29 attivato dalla strutture aziendali (RSPP e Capi Reparto) aveva portato ad una corretta ricostruzione della dinamica, tuttavia generalmente era stata poco approfondita l’analisi degli errori connessi all’incidente con conseguente realizzazione di Azioni Correttive generiche e poco efficaci.
In conclusione dei rilievi, nella maggior parte dei casi da noi esaminati, il RSPP indicava come causa dell’evento la disattenzione di entrambi i soggetti interessati, l’infortunato e il conducente dal carrello, e quindi le verifiche si concludevano con Azioni Correttive (AC) consistenti nella ripetizione di Formazione e/o con la redazione di generici inviti ai Lavoratori di prestare maggiore attenzione.
In alcuni casi le AC messe in atto sono consistite nel migliorare le delimitazioni delle vie di percorrenza ravvivando la vernice delle tracce sui pavimenti, oppure di spostare alcune lavorazioni in aree più lontane dai percorsi dei carrelli.
Senza sottovalutare l’efficacia di questi interventi, riteniamo utile condividere con tutti gli Interessati dei suggerimenti che pensiamo utili per migliorare ulteriormente la sicurezza, connessa all’uso dei carrelli trasportatori, in particolare per gli aspetti Organizzativi e di Formazione.
Nella ricostruire la dinamica è consigliabile non fermarsi alla rilevazione della “disattenzione“ dei soggetti coinvolti, ma conviene cercare di indagare e registrare più dettagliatamente l’errore di comportamento provocato dalla scarsa attenzione.
Per esempio verificare se per caso: il guidatore trascurava di guardare per qualche momento nella direzione in cui si stava muovendo” oppure “il guidatore dimenticava di guardare dietro di sé prima partire in retromarcia”.
In altri casi invece “il lavoratore a piedi si era avvicinato al carrello oltre la distanza di sicurezza dimenticando di richiamare l’attenzione del conducente sulla sua presenza nell’area pericolosa”.
Oppure “il lavoratore a piedi si era avvicinato al carrello trascurando i segnali luminoso e sonoro attivati dall’avvio della retromarcia”.
È naturalmente scontata la necessità di verificare sempre l’idoneità delle misure preventive strutturali (delimitazione percorsi, definizione distanza di sicurezza nel DVR, efficienza dei segnalatori di retromarcia, ecc), ma spesso per migliorare la prevenzione è anche indispensabile avviare Azioni Correttive mirate a correggere gli errori di comportamento specifici rilevati, intervenendo sull’Organizzazione della Prevenzione e nell’ambito delle Formazione, anche prendendo lo spunto dalla rilevazione dettagliata dell’errore di comportamento descritto come negli esempi sopra citati.
Nell’ambito delle misure Organizzative, è opportuno verificare se le Regole di Comportamento per i Conducenti di Carrelli e per i Lavoratori a piedi contenute nel DVR sono adeguate.
È necessario che nel DVR sia definita la Distanza di Sicurezza da tenere tra carrello e Pedone indicandola in misura non inferiore ad 1 metro.
Di norma nelle Regole di Comportamento deve essere vietato ai Conducenti di transitare vicino a pedoni che si trovano a distanza inferiore. Analogo divieto deve essere stabilito per i pedoni.
Si possono eventualmente definire le regole di sicurezza particolari per le circostanze in cui è necessario che un carrello operi in presenza di uno o più lavoratori a terra a distanza inferiore a quella di Sicurezza.
Per la revisione delle Regole di Comportamento per la gestione dei questo rischio, si può consultare a pag 29 e nelle schede 3 e 4 l’Opuscolo “ Linee Guida per la gestione del rischio da carrelli trasportatori”.
Nonostante sia un po’ datato, contiene molti suggerimenti originali per analizzare e prevenire i rischi da carrelli trasportatori.
Per assicurare una diffusa e permanente adesione a queste Regole bisogna che nel DVR siano individuati i Preposti delle aree interessate dal rischio che sono stati incaricati di osservare il comportamento di entrambi, ed eventualmente di attivarsi per sollecitare l’adeguamento alle Regole in occasione di comportamenti non conformi. Questi Preposti devono essere adeguatamente formati ad utilizzare preferibilmente il convincimento.
Potrebbe essere utile attivare metodi di incentivazione dei comportamenti prudenti e nello stesso tempo istituire strumenti di dissuasione analoghi alla Patente a Punti del Codice della Strada. Soprattutto per quei Conducenti che, anche secondo la nostra esperienza, dimostrano uno stile di guida piuttosto… esuberante.
Conclusioni: in occasione di numerosi controlli sulla gestione del rischio da carrelli elevatori abbiamo riscontrato che le misure di prevenzione del rischio di investimento da carrelli trasportatori talvolta mancavano di specifiche Regole di Sicurezza per Guidatori e per Lavoratori, circa il comportamento da tenere rispettivamente quando ci si avvicina ad un lavoratore a piedi o quando un lavoratore si avvicina ad un carrello con guidatore a bordo, anche se fermo.
Riteniamo opportuno suggerire a tutti i Datori di Lavoro di controllare, tramite il RSPP, se le Misure di Prevenzione adottate per il rischio di investimento da carrelli trasportatori comprendono anche le Regole di Comportamento per Guidatori e le Regole di Comportamento per i Pedoni ed in particolare è necessario verificare se nel DVR se è stata definita la distanza di sicurezza prevista dal punto 1.4.3 dell’ all. IV del DLegvo 81/08 e se tutti i Conducenti ed i Lavoratori esposti sono stati informati su come comportarsi quando devono operare a distanza inferiore.
Per assicurare il rispetto delle Regole è necessario organizzare un sistema di Supervisione istruendo i Preposti a controllare e correggere i comportamenti non adeguati alla prevenzione del rischio.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons