La dichiarazione di incorporazione di quasi-macchine

La dichiarazione di incorporazione di quasi-macchine

Quadra Srl presenta un articolo in cui riassume tutti gli obblighi per un fabbricante di quasi-macchine:

La dichiarazione di incorporazione di quasi-macchine prevista dalla parte B dell’allegato II della direttiva 2006/42/CE, deve contenere:

  • ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante della quasi-macchina e, se del caso, del suo mandatario;
  • nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente, che deve essere stabilita nella comunità;
  • descrizione e identificazione della quasi-macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;
  • un’indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti essenziali della direttiva Macchine sono applicati e rispettati e che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità dell’allegato VII B e, se del caso, un’indicazione con la quale si dichiara che la quasi-macchina è conforme ad altre direttive comunitarie pertinenti;
  • un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine; l’impegno comprende le modalità di trasmissione e lascia impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della quasi-macchina;
  • una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della direttiva Macchine;
  • luogo e data della dichiarazione;
  • identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.

La direttiva chiede che vengano indicati i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati sulla quasi-macchina: questa richiesta è coerente con il fatto che a una quasi-macchina non potranno essere applicati tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva, non essendo la quasi-macchina completa e non potendo nella maggioranza dei casi adottare su di essa tutte le misure di protezione necessarie a garantirne un utilizzo sicuro (tali misure dovranno essere adottate sull’insieme complesso di cui la quasi-macchina entrerà a far parte); il fabbricante della quasi-macchina fa in questo modo una “parziale dichiarazione di conformità” ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati, avvertendo implicitamente l’acquirente che quelli non citati dovranno essere da lui analizzati nell’ambito della valutazione dell’insieme nel quale la quasi-macchina è destinata a essere inserita.

È importante sottolineare come la direttiva usi la parola “applicati” e non “applicabili”; infatti nella progettazione e realizzazione di una quasi-macchina il fabbricante è libero — rispettando, chiaramente, gli accordi contrattuali con l’acquirente — di stabilire fino a quale punto applicare la direttiva, lasciando al soggetto che integrerà la quasi-macchina il completamento delle misure di protezione che renderanno la macchina nel suo complesso conforme ai requisiti della direttiva. Per esempio un robot può essere fornito privo di qualsiasi protezione perimetrale oppure dotato di protezioni perimetrali parziali che l’assemblatore completerà all’atto dell’integrazione della quasi-macchina nella macchina complessiva. È inoltre necessario precisare nella dichiarazione di incorporazione se alcuni requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono stati applicati e rispettati solamente per taluni aspetti o per alcune parti della quasi-macchina.

A tale riguardo la guida all’applicazione della direttiva 2006/42/CE commenta:

  • §385 […] 4. 4. La direttiva macchine non determina quali dei requisiti essenziali in materia di sicurezza e di tutela della salute applicabili debbano essere applicati e soddisfatti dal fabbricante della quasi-macchina. Si può tener conto delle considerazioni indicate di seguito per decidere se applicare e soddisfare o meno taluni requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute:
    • il fabbricante della quasi-macchina può essere impossibilitato a valutare pienamente taluni rischi che dipendono dal modo in cui la quasi-macchina verrà incorporata nella macchina finale;
    • il fabbricante della quasi-macchina può concordare con il fabbricante della macchina finale una “ripartizione dei compiti” secondo cui l’applicazione e la soddisfazione di taluni requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono lasciate al fabbricante della macchina finale.

Nell’indicazione prescritta al paragrafo 4 dell’allegato II, parte 1, sezione B, il fabbricante della quasi-macchina deve indicare precisamente nella dichiarazione di incorporazione quali dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili sono stati applicati e soddisfatti. Se un dato requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute è stato soddisfatto per taluni elementi o aspetti della quasi-macchina e non per altri, occorrerà indicarlo. Le istruzioni per il montaggio delle quasi-macchine devono far presente l’esigenza di considerare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute cui non si è ottemperato o si è ottemperato solo in parte.

Un elemento peculiare della dichiarazione di incorporazione è la menzione del divieto di messa in servizio; infatti con esso si avverte l’acquirente che la quasi-macchina non è conforme ai requisiti della Direttiva Macchine essendo destinata a essere assemblata con altre macchine o quasi-macchine per formare un insieme complesso che sarà soggetto agli obblighi della direttiva e che dovrà quindi rispettare i suoi requisiti.

Su questo aspetto giova leggere quanto riportato nella guida all’applicazione della direttiva 2006/42/CE:

  • §385 […] 6. La dichiarazione prescritta dal paragrafo 6 tiene conto del fatto che le quasi-macchine non possono essere considerate sicure fintanto che:
    • non sono stati soddisfatti tutti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla quasi-macchina non assolti dal fabbricante della quasi-macchina;
    • sono stati valutati tutti i rischi derivanti dall’incorporazione della quasi-macchina nella macchina finale e sono state adottate le necessarie misure di protezione per porvi rimedio.

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Alessandro Pratelli

Perito aeronautico, calsse '72. Lavora come redattore tecnico dal 1995 poi fonda AP Publishing. Appassionato di Direttive e norme tecniche. La frase che preferisce? "Se non alzi mai gli occhi, ti sembrerà di essere nel punto più in alto".