La documentazione necessaria per le macchine certificate

La documentazione necessaria per le macchine certificate

tratta da puntosicuro.it

La nuova  direttiva macchine 2006/42/CE, da poco recepita in Italia, definisce nuovi criteri per la certificazione delle macchine rispetto alla precedente 98/37/CE; in particolare si concentra su tre aspetti: la valutazione dei rischi, i requisiti tecnici e documentali per le quasi macchine e la documentazione tecnica da fornire in accompagnamento alla macchina.

Noi ci vogliamo qui concentrare particolarmente su questo ultimo aspetto per vedere quali informazioni il fabbricante deve fornire all’utilizzatore e per capire quale “atteggiamento” deve tenere quest’ultimo, nella veste di datore di lavoro, anche ai sensi di quanto previsto a suo carico dal titolo III del D.Lgs. 81/2008.
Partiamo dalla direttiva: cosa prevede per la documentazione? All’allegato I, il paragrafo 1.7.4 descrive quale deve essere il contenuto delle istruzioni fornite con la macchina. Riportiamo e commentiamo i passi più significativi (gli estratti del paragrafo 1.7.4 sono in corsivo). In particolare al paragrafo 1.7.4.2 si afferma che:
Ciascun manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti:

e) i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l’uso, la manutenzione e la riparazione della macchina e per verificarne il corretto funzionamento;
Non è una richiesta del tutto nuova, ma è importante per ribadire il principio che anche disegni e diagrammi possono essere necessari per consentire a operatori e manutentori di lavorare in sicurezza; ricordiamo ancora una volta che gli schemi elettrici, pneumatici e idraulici delle macchine (quando sono presenti i relativi impianti) sono documenti indispensabili per evitare gravi errori durante le operazioni di messa in sicurezza e/o di manutenzione!

k) le istruzioni per la messa in servizio e l’uso della macchina e, se necessario, le istruzioni per la formazione degli operatori;
La novità sono le istruzioni per la formazione; quindi il fabbricante non si può limitare a consegnare un manuale d’uso e manutenzione “ragionevole” ma deve anche specificare quale formazione debba ricevere il personale addetto all’uso della macchina, in cui chi scrive include, sebbene non esplicitamente citata, la manutenzione, anche in conformità alla definizione di uso di una attrezzatura di lavoro data nel titolo III del D.Lgs. 81/2008.
Se l’interpretazione sopra è corretta fra le istruzioni per la formazione dovranno essere date anche quelle relative agli addetti alla manutenzione elettrica; quindi il fabbricante dovrà indicare quale formazione dovrà essere data agli “elettricisti” indicando come minimo le norme EN di riferimento.

l) le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate;

m) le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall’utilizzatore, incluse, se del caso, le attrezzature di protezione individuale che devono essere fornite;
Poiché il fabbricante è tenuto, con la nuova direttiva, ad effettuare la valutazione dei rischi, che comprende anche l’indicazione dei rischi residui, è abbastanza ovvio che debba anche indicare tali rischi nel manuale. Il punto, a nostro avviso, è come dare questa indicazione. Ci pare quantomeno ovvio che l’indicazione debba consentire agli addetti di capire i rischi tanto da potere evitare di farsi male … quindi non una indicazione generica ma una precisa indicazione di dove e quando sono presenti i rischi residui.
Naturalmente oltre a dire quali sono i rischi residui il fabbricante deve dire, nei limiti del suo ambito di competenza, quali misure l’utilizzatore deve prendere per evitare danni.

q) il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria; se si può verificare un blocco, il metodo operativo da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza;
Questa è una assoluta novità; riteniamo si possa riferire esclusivamente agli aspetti di avarie e infortuni in cui una manovra sbagliata potrebbe causare ulteriori problemi di sicurezza. Per esempio il caso in cui un lavoratore resta intrappolato con un arto nella macchina e nel tentativo di liberarlo si provoca un movimento che gli causa un danno maggiore. Quindi si devono identificare le situazioni in cui manovre sbagliate, eventualmente dettate dalla fretta, possono danneggiare i lavoratori, e per quelle definire il corretto modo di operare.

r) la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere effettuate dall’utilizzatore nonché le misure di manutenzione preventiva da rispettare;

s) le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione, incluse le misure di protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni;

t) le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e la sicurezza degli operatori;

Questi ultimi sono tutti punti che a diverso titolo riguardano la manutenzione; da una parte la sicurezza della macchina riferibile alla corretta esecuzione della manutenzione, dall’altra la sicurezza durante la esecuzione di interventi di manutenzione. Anche in questo caso al fabbricante vengono richieste informazioni più dettagliate e approfondite rispetto a quanto prevedeva la 98/37/CE, che derivano necessariamente da una analisi tecnica dei possibili guasti e dalla conseguente pianificazione della manutenzione, e da una analisi dei modi di intervento (per esempio di LOTO) e dalle relative precauzioni da adottare.

A questo punto, dopo la breve disamina delle novità della direttiva, che fanno gravare sul fabbricante un carico di responsabilità di “informazione” non indifferente, proviamo a considerare la questione dal punto di vista del datore di lavoro. Il titolo III del D.Lgs. 81/2008 modifica significativamente il profilo di responsabilità del datore di lavoro in relazione alle attrezzature di lavoro (di cui le macchine sono un sotto –  insieme), introducendo due importantissime novità (oltre a qualche precisazione e miglioria):
– Viene riconosciuta la validità della certificazione di prodotto (marcatura CE), in particolare stabilendo che alle attrezzature non CE il datore di lavoro deve applicare i requisiti del titolo III capo I, dell’allegato V e dell’allegato VI mentre alle attrezzature CE il datore di lavoro deve applicare i requisiti del titolo III capo I e dell’allegato VI; la modifica è rilevante perché l’allegato V, che non si applica alle attrezzature CE, è l’unico che contiene requisiti fortemente tecnici che costringono a “entrare” nel merito della progettazione delle macchine in relazione alla sicurezza d’uso. In ogni caso vale il principio generale che il datore di lavoro, nella sua valutazione, dovrà tenere conto dei rischi residui della macchina (di quelli palesi se la macchina è marcata CE) per dare ai lavoratori le misure supplementari o le regole operative per lavorare in modo sicuro.
– Viene esaltata l’importanza della manutenzione programmata e delle verifiche periodiche; in particolare il datore di lavoro è tenuto a effettuare le verifiche periodiche necessarie per prevenire che le attrezzature di lavoro subiscano deterioramenti pericolosi (art. 71 comma 8). In questo caso il datore di lavoro deve seguire quanto indicato sui manuali, e in mancanza di questi (a cui noi aggiungiamo anche la situazione di evidente “carenza” di indicazioni) deve ricorrere alle norme o alle buone prassi.

Se ci riferiamo, secondo lo spirito di questo articolo, a macchine nuove marcate CE il datore di lavoro si viene a trovare in una situazione nuova e del tutto singolare: in pratica se riceve le istruzioni della macchina conformi (veramente conformi!!!) ai requisiti dell’allegato I della direttiva:
– Sa già quali sono i rischi residui e le misure di sicurezza strettamente attinenti alla macchina
– Sa già quali manutenzioni (e verifiche) periodiche fare e con quale frequenza e con quali metodi
– Conosce le manovre da fare in caso di emergenza
– Conosce le regole base per eseguire in modo sicuro la manutenzione
– Ha delle prime indicazioni sulla formazione da fornire a tutti gli addetti
Quindi il suo campo di azione sarebbe (preghiamo di notare il condizionale!!!) limitato a due aspetti:
– La valutazione dei rischi derivanti dall’inserimento della macchina nei modi di lavoro e nell’ambiente aziendale
– La valutazione di eventuali misure aggiuntive per eliminare o ridurre i rischi residui “lasciati” dal costruttore

Vogliamo evitare di discutere approfonditamente sul fatto che spesso da una valutazione dei rischi attenta possono davvero emergere ulteriori situazioni di rischio non indicate dal costruttore, e che le misure di sicurezza da lui indicate potrebbero essere non del tutto ottimali perché, per esempio, di eccessivo intralcio alla produzione; ci interessa invece ragionare sul collaudo della documentazione in sede di accettazione della macchina.

Una piccolissima nota: per le aziende che vogliono implementare un modello organizzativo esimente della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, l’articolo 30 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 81/2008 evidenzia l’importanza della acquisizione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie per legge.

Quindi, anche in virtù di tale indicazione, ma non solo, si evidenzia come il datore di lavoro sia tenuto ad acquisire la corretta (dovuta) documentazione delle macchine, e nel caso che stiamo esaminando, un manuale che abbia i contenuti previsti. In caso contrario sarebbe negligente, e se la macchina risultasse causa di un infortunio si potrebbe ipotizzare un nesso causale fra la scarsa qualità del manuale e l’evento lesivo.  Invitiamo a ripercorrere alcuni degli esempi fatti quando si commentavano le varie prescrizioni della direttiva secondo questa chiave di lettura; precisiamo anche che la responsabilità eventuale del datore di lavoro non esclude in alcun modo la responsabilità evidente del fabbricante che accompagna la macchina con un manuale non conforme: un manuale non conforme è del tutto equivalente a una protezione non conforme.

Quindi il primo punto per chi acquista la macchina è la verifica della completezza e correttezza formale della documentazione (incluso il manuale che diventa un elemento essenziale). Chiariamo comunque che questa non può ancora sostituire una analisi tecnica attenta, sebbene non eccessivamente approfondita, della macchina in quanto tale e dei modi di lavoro che la medesima di fatto impone per la sua propria conformazione.

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Alessandro Pratelli

Perito aeronautico, calsse '72. Lavora come redattore tecnico dal 1995 poi fonda AP Publishing. Appassionato di Direttive e norme tecniche. La frase che preferisce? "Se non alzi mai gli occhi, ti sembrerà di essere nel punto più in alto".