Decreto semplificazioni: soppressi i controlli sulla sicurezza?

Decreto semplificazioni: soppressi i controlli sulla sicurezza?

tratta da puntosicuro.it, di Tiziano Menduto

L’articolo 14 contenuto nel D. Legge 5/2012, relativo alle semplificazioni dei controlli sulle imprese, contiene alcuni punti critici che rischiano di ridurre o rendere meno efficaci i controlli sulla sicurezza, sulla salute e sui temi ambientali.

Roma, 1 Mar – In questi giorni organi di stampa, politici, esponenti sindacali e associazioni stanno lanciando un allarme in merito al possibile depotenziamento relativo ai controlli ambientali e sulla sicurezza sul lavoro in merito ai contenuti del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.

E un primo segnale di ascolto di questo allarme è stato il parere favorevole espresso ieri dalle Commissioni riunite I e X della Camera ad alcuni cambiamenti al testo del decreto-legge che potrebbero, se approvati in aula (in relazione anche al percorso che il governo sceglierà per la votazione del decreto), portare a un cambiamento di impostazione al concetto di “Semplificazione dei controlli sulle imprese”.

Vediamo comunque di fare un po’ di chiarezza e approfondire nel merito queste “grida di allarme”, rimandando tuttavia una più appropriata interpretazione della normativa a futuri articoli e approfondimenti di PuntoSicuro.

Stiamo parlando del decreto-legge n. 5 del 2012 che, nel solco dei precedenti decreti-legge n.112 e 200 del 2008, persegue l’ obiettivo della semplificazione, incidendo su un ampio spettro di settori normativi.
Il decreto-legge, che è entrato in vigore il 10 febbraio 2012 e che in qualche caso si intreccia con il decreto-legge che riguarda il tema contiguo delle liberalizzazioni, si compone di 63 articoli che, come detto, incidono su un ampio spettro di settori normativi.

Tuttavia la norma che ha portato a queste denunce di depotenziamento e soppressione dei controlli è contenuta nell’articolo 14 che tratta della “Semplificazione dei controlli sulle imprese”.

Dopo aver ricordato, al comma 1, che la disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le  aziende agricole, è ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai principi della semplicità, della  proporzionalità dei controlli stessi e  dei  relativi  adempimenti  burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del  coordinamento dell’azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali, si arriva al comma 3 che recita: al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo é autorizzato ad adottare (…) uno o più regolamenti (…) volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese.

Alcomma 4 è previsto che tali regolamenti siano emanati su proposta del Ministro per la P.A., dello sviluppo economico e dei Ministri competenti (…) sentite le associazioni imprenditoriali, ma senza riferimento, ad esempio alle associazioni dei prestatori di lavoro, ai sindacati.

Il comma 4 riporta poi i principi e criteri di tali regolamenti.

Si parla di “proporzionalità dei  controlli”, di “eliminazione di attività di controllo non necessarie”, di “coordinamento e programmazione dei controlli”, di “informatizzazione  degli  adempimenti”. Fino ad arrivare al punto f) dove si legge: soppressione o riduzione dei controlli sulle imprese in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità (UNI EN ISO-9001), o altra appropriata certificazione emessa, a fronte di norme armonizzate, da un organismo di certificazione accreditato da un ente di accreditamento designato da uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi del Regolamento 2008/765/CE, o firmatario degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento (IAF MLA).
E nel comma 5 si indica che le regioni e gli enti locali, nell’ambito dei propri ordinamenti, devono confermare le attività di controllo di loro competenza ai principi di cui al comma 4 (entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate apposite Linee guida mediante intesa in sede di Conferenza unificata).

Torniamo alla lettera f) e rileviamo che la norma UNI EN ISO 9001:2008 indica in realtà i principi relativi alla qualità di processo per produrre beni o erogare servizi mirando prioritariamente alla soddisfazione del cliente. Un’azienda che adotta il sistema di gestione per la qualità (SGSQ), UNI EN ISO 9001:2008, si assume degli obblighi relativi al proprio rapporto di qualità con i clienti, obblighi che non hanno riferimento ai controlli in relazione, ad esempio, a salute, ambiente e sicurezza.
Insomma potrebbe bastare avere un certificato UNI ISO-9001 o altra appropriata certificazione emessa, per vedere ridotti o soppressi tutti i controlli della pubblica amministrazione, tranne che in materia fiscale e finanziaria.

Inoltre lo stesso comma 4, lettera d), riguardo ai controlli parla di collaborazione amichevole con i soggetti controllati  al  fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità. E in tema di controlli, al fine di prevenire rischi e situazioni di irregolarità cui corrispondono sanzioni penali, il termine “amichevole” potrebbe essere interpretato in forma distorta. E le soluzioni “amichevoli” potrebbero fare riferimento a controlli concordati e con preavviso.

In riferimento a questi contenuti e al rischio che questo articolo si risolva in un effettivo depotenziamento dei controlli, sono stati presentati diversi emendamenti dall’ onorevole Antonio Boccuzzi.

Ad esempio un emendamento presuppone la soppressione della lettera f) in quanto le UNI EN ISO 9001:2008 non hanno a che fare con i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.
Un altro emendamento non sopprime il punto f) ma ne cambia il testo facendo riferimento a “programmazione e modulazione dei controlli sulle imprese tenendo conto, per i reati previsti, della effettiva adozione e efficace attuazione del modello di organizzazione e di gestione di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231”.

I pareri positivi espressi ieri dalle Commissioni della Camera citati all’inizio dell’articolo, riguardano nello specifico l’ipotesi di cancellazione della Lettera f.
Inoltre, il termine collaborazione “amichevole” sarebbe mutato in collaborazione “leale”.

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

 

Potrebbe interessarti anche

Alessandro Pratelli

Perito aeronautico, calsse '72. Lavora come redattore tecnico dal 1995 poi fonda AP Publishing. Appassionato di Direttive e norme tecniche. La frase che preferisce? "Se non alzi mai gli occhi, ti sembrerà di essere nel punto più in alto".