Primo Soccorso
tratta da http://salutesicurezzalavoro.over-blog.it
L’orientamento applicativo dell’art. 45 del D.Lgs. 81/08 non prevede rigidamente l’istituzione, dovunque e comunque, di un generico servizio di “primo soccorso” interno, ma guarda all’assistenza sanitaria di emergenza come ad una “funzione” che il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori nei modi e nei tempi di volta in volta più idonei, con procedure chiare, ben definite e congrue per la propria realtà produttiva, tenuto conto degli specifici rischi lavorativi presenti.
L’emergenza sanitaria deve essere uno strumento operativo pre-programmato, facente parte a tutti gli effetti dell’insieme dei provvedimenti di sicurezza previsti nel documento di valutazione del rischio. Essa si colloca nel “piano delle emergenze” in quanto il datore di lavoro, nell’ambito delle attività lavorative della propria azienda, deve ideare e gestire un modello organizzativo finalizzato a garantire un sistema di gestione della salute e sicurezza dei propri dipendenti per quanto attiene la possibilità di avere incidenti interni con “lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso” che necessitino di essere soccorsi prima dell’arrivo dell’intervento del 118.
Per la formulazione di detto piano è necessaria chiarezza dei ruoli e delle funzioni di tutti i soggetti coinvolti, padronanza condivisa delle procedure di intervento.
I riferimenti normativi di cui si deve tener conto in materia di organizzazione del primo soccorso in ambienti di lavoro sono:
• Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”) – Capo III Gestione della prevenzione dei luoghi di lavoro, Sezione VI – Gestione delle emergenze-.
In tale ambito si collocano tutte le indicazioni relative al primo soccorso con particolare riferimento all’art. 45 (l’allegato IV punto 5 è stato abrogato con D.Lgs. 106/09). Di particolare interesse sono anche gli artt. 18 c.1 lett. a, b, c; 30 c.1 lett. c; art. 43 c. 1 lett. a e c. 3.
• Decreto Ministero della Salute n. 388 del 15 luglio 2003, pubblicato sulla G.U. Del 3 febbraio 2004, che ha regolamentato le disposizioni sul pronto soccorso aziendale in attuazione dell’art. 15, comma 3, del D.Lgs. 626/94 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Il Decreto è entrato in vigore in data 3 febbraio 2005 è richiamato esplicitamente all’art. 45 comma 2.
Si evidenzia che il decreto 81/08 utilizza la dizione, “primo soccorso”, in quanto più adeguata a descrivere cosa deve essere assicurato dal datore di lavoro, per “i lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso”.
Per “primo soccorso” si intende l’insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone in difficoltà, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati. Nessuna azione deve essere svolta senza aver valutato la scena dell’evento. Appena possibile, dopo aver compiuto un esame primario inerente i parametri vitali, è necessario effettuare una chiamata di emergenza per attivare la catena del soccorso, adeguatamente predisposta dal datore di lavoro e finalizzata ad assicurare l’arrivo di personale specializzato e l’eventuale trasporto presso il più vicino centro medico con possibilità anche di ricovero.
Per “pronto soccorso” si intende invece, l’intervento svolto da personale sanitario addestrato a tale compito.
Esiste una distinzione netta pertanto, tra i compiti del primo soccorritore e quelli del soccorritore professionale. Quest’ultimo opera prevalentemente in strutture ospedaliere predisposte ad accogliere casi di urgenza/emergenza in quanto dotati di attrezzature e spazi specificamente dedicati alla breve osservazione (medicina/chirurgia d’urgenza) ove poter prestate le prime cure prima del ricovero presso reparti specialistici.
È necessario sottolineare come al momento attuale entrambe le dizioni di primo soccorso e pronto soccorso siano utilizzate nella normativa in vigore in quanto il termine “primo soccorso” viene proposto dal nuovo D.Lgs. 81/08 – a nostro avviso correttamente – per le fattispecie previste in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, la vecchia definizione di “pronto soccorso” riportata nel Decreto ministeriale 388/03 tuttora in vigore, conserva la sua validità con tutte le perplessità ascrivibili all’uso improprio di tale termine riferito alle realtà aziendali.
Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 pubblicato sulla G.U. n. 101 – Supplemento Ordinario – del 30 aprile 2008.
Il decreto costituisce un insieme delle precedenti norme in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.
Esso ripropone la consolidata previsione normativa dell’obbligo della gestione delle emergenze, riaffermando e completando quanto già introdotto dal D.Lgs. 626/94.
Oggi, infatti, viene chiarita l’obbligatorietà per il datore di lavoro di adottare “un modello di organizzazione e di gestione” per gli adempimenti relativi alle emergenze, considerando tra queste anche il primo soccorso (art. 30 comma 1 lett. c).
L’articolo specifico del D.Lgs. 81/08 inerente il primo soccorso è l’art. 45, ma prima di procedere all’esame puntuale dello stesso è opportuno illustrare anche quanto riportato in alcuni commi dell’art. 18 “obblighi del datore di lavoro e del dirigente”.
Quest’ultimo al comma 1, lett. b), riporta: il datore di lavoro … e i dirigenti …devono:
“designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”; inoltre alla lett. c) stesso comma recita che ”nell’affidare i compiti ai lavoratori deve tenere conto delle capacità e condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza”.
A tal proposito è utile sottolineare che il decreto 81/08, tra le diverse novità introdotte, ha inserito accanto al datore di lavoro anche la figura del dirigente, per quanto riguarda l’attribuzione di alcuni obblighi, come quello della nomina del medico competente nei casi previsti, art. 18 comma 1 lett. a), e della suddetta designazione dei lavoratori incaricati del primo soccorso. Infatti il datore di lavoro può delegare al dirigente l’organizzazione del primo soccorso; in tal caso quest’ultimo esercita appieno tutte le funzioni previste dalla norma. In mancanza di delega il dirigente, ove presente, è comunque responsabile della distribuzione degli incaricati di primo soccorso, in funzione dei turni di lavoro e della definizione delle procedure per allertare gli addetti.
Il datore di lavoro nel designare i lavoratori incaricati dell’attuazione del primo soccorso e nell’affidare i compiti relativi alla gestione dell’emergenze deve tenere conto per ogni singolo soggetto delle capacità specifiche e delle condizioni in rapporto alla salute e alla sicurezza del medesimo (art. 18 c. 1 lett. c) in funzione delle peculiarità dell’incarico da svolgere. Per fare ciò si avvarrà della collaborazione del medico competente che lo aiuterà nell’individuazione di persone motivate e valide per tale attività.
Sicuramente, soggetti particolarmente emotivi o portatori di affezioni cardiocircolatorie difficilmente potranno essere inclusi tra gli incaricati.
Il D.Lgs. 81/08 all’art. 43 comma 3 precisa inoltre “che i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo rifiutare la designazione.
Gli stessi debbono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva”.
L’addestramento sarà svolto con la collaborazione del medico competente, ed è opportuno prevedere un numero di soccorritori adeguato in funzione:
– del numero dei lavoratori presenti in azienda;
– del tipo di rischi;
– della frequenza e della gravità degli infortuni avvenuti nell’azienda stessa;
– degli eventuali turni lavorativi.
È importante che siano presenti almeno uno-due soccorritori per ogni turno lavorativo.
Per quanto riguarda le tematiche inerenti l’organizzazione e gestione del primo soccorso è necessario considerare nel dettaglio quanto riportato all’art. 45 del Capo III sezione VI.
L’articolo 45 dispone che il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente ove nominato, prenda i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, considerando la natura delle attività svolte, le dimensioni dell’azienda e i rischi specifici in essa presenti, inoltre in base all’art. 43 comma 1 lett. a) provvede a stabilire i necessari rapporti con le strutture sanitarie esterne ai fini di una migliore gestione delle emergenze.
Per quanto attiene alle caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, l’art. 45 fa, come detto, espresso riferimento al Decreto n. 388 del 15 luglio 2003, pubblicato sulla G.U. del 3 febbraio 2004 che viene così confermato nella sua attualità di legge.
Per completezza riguardo le tematiche inerenti le attrezzature e gli ambienti da adibire al primo soccorso, si segnala che esse erano fornite al punto 5) dell’allegato IV del D.Lgs. 81/08, che sotto si riporta, ma si fa presente che nella pubblicazione del D.Lgs. 196/09 (G.U. n.180. 5 agosto 2009 Suppl. Ord. n.142/L), e nella sua ripubblicazione in data 29.9.09 (GU n. 226 del 29-9-2009 – Suppl. Ordinario n.177) è stato omesso il punto 5 dell’All. IV dal titolo “Primo soccorso”(*) che si intende pertanto abrogato ai sensi dell’art. 151 di quest’ultimo decreto.
-(*) (“Allegato IV punto 5. PRIMO SOCCORSO
5.1. Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano più di 25 dipendenti, il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.
5.2. Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione.
5.3. La quantità e la specie dei presidi chirurgici e farmaceutici sono definiti dal decreto del Ministro della Salute 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.
5.4. Pacchetto di medicazione:
5.4.1. Sono obbligate a tenere un pacchetto di medicazione le aziende industriali che non si trovano nelle condizioni indicate nei successivi punti 5.5. e 5.6., nonché le aziende commerciali che occupano più di 25 dipendenti.
5.5. Cassetta di pronto soccorso:
5.5.1. Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso:
5.5.1.1. le aziende industriali, che occupano fino a 5 dipendenti, quando siano ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;
5.5.1.2. le aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti, quando siano ubicate in località di difficile accesso o lontane da posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono non presentino i rischi considerati alla lettera a);
5.5.1.3. le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti, quando siano ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;
5.5.1.4. le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque ubicate che non presentano i rischi particolari sopra indicati.
5.6. Camera di medicazione:
5.6.1. Sono obbligate a tenere la camera di medicazione le aziende industriali che occupano più di 5 dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento.
5.6.2. Quando, a giudizio dell’organo di vigilanza, ricorrano particolari condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende di cui al precedente punto 5.5, in luogo della cassetta di pronto soccorso, sono obbligate ad allestire la camera di medicazione.
5.6.3. Sono obbligate a tenere la camera di medicazione anche le aziende industriali che occupano più di 50 dipendenti soggetti all’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche a norma dell’articolo 40 del presente decreto. (40 nel testo ma è errato in quanto il riferimento semmai era il 41)
5.6.4. La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari previsti al punto 5.1., deve essere convenientemente aerata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino con cuscino e due coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi; di sapone e asciugamani.
5.7.1. Nei complessi industriali, ove la distanza dei vari reparti di lavoro dal posto di pronto soccorso della azienda è tale da non garantire la necessaria tempestività delle cure, l’organo di vigilanza può prescrivere che l’azienda, oltre a disporre del posto centrale di pronto soccorso, provveda ad istituirne altri localizzati nei reparti più lontani o di più difficile accesso.
5.7.2. Detti posti di soccorso, quando le lavorazioni non presentino particolari rischi, devono essere dotati del pacchetto di medicazione. L’organo di vigilanza, in relazione al numero degli operai occupati nel reparto ed alla lontananza di questo dal posto di pronto soccorso, può prescrivere che sia tenuta, in luogo del pacchetto di medicazione, la cassetta del pronto soccorso.
5.7.3. Quando le lavorazioni eseguite nei vari reparti presentino rischi specifici, l’organo di vigilanza può altresì prescrivere che vi siano sul posto i presidi e le apparecchiature di pronto soccorso ritenuti necessari in relazione alla natura e alla pericolosità delle lavorazioni.
5.8. Personale sanitario:
5.8.1. Nelle aziende ove i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria deve essere affisso in luogo ben visibile un cartello indicante il nome, il cognome e il domicilio od il recapito del medico a cui si può ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono, oppure il posto di soccorso pubblico più vicino all’azienda.
5.8.2. Nelle aziende di cui ai punti 5.5. e 5.6., un infermiere od, in difetto, una persona pratica dei servizi di infermeria, deve essere incaricato di curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali destinati al pronto soccorso.
In tale allegato vengono indicati i criteri secondo i quali il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari, contenuti rispettivamente in un pacchetto di medicazione, in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione.
I criteri di scelta sono individuati dalla tipologia dell’azienda e dai rischi presenti in essa, dal numero dei dipendenti e dall’ubicazione dell’azienda stessa sul territorio, rispetto a centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso. L’organo di vigilanza, può dare indicazioni prescrittive più aderenti alla realtà aziendale quali: ulteriori postazioni di primo soccorso, cassetta del pronto soccorso in luogo del pacchetto di medicazione, presidi e apparecchiature sanitarie ritenute necessarie in relazione alla natura ed alla pericolosità delle lavorazioni.”)-.
Decreto Ministero della Salute n. 388 del 15 luglio 2003, pubblicato sulla G.U. del 3 febbraio 2004.
Il decreto 388/2003, in vigore dal 3 febbraio 2005, ha rappresentato un momento di fondamentale importanza in quanto non si è limitato a rimodulare le “… caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso…”, definite dal lontano decreto del 1958 e che avevano richiesto modifiche di prassi per renderle più adeguate alle situazioni concrete, ma ha fornito, con l’art. 3, indicazioni precise sui criteri di formazione del personale, in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio.
Per quanto riguarda la classificazione delle aziende è stato introdotto un criterio di riconducibilità, e non solo dell’appartenenza, ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4, come desumibili dalle statistiche nazionali dell’Istituto relative al triennio precedente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Per la consultazione di tali dati è possibile accedere al sito dell’Istituto al seguente indirizzo www.inail.it quindi scegliere la voce “statistiche” e successivamente selezionare “indici di frequenza dell’inabilità permanente”.
Di seguito vengono sintetizzati i contenuti caratterizzanti i singoli articoli.
• Classificazione delle aziende (art. 1)
Le aziende vengono classificate in tre Gruppi A, B e C, tenuto conto della tipologia di attività svolta e dei fattori di rischio presenti, nonché del numero di lavoratori occupati. Dettagli vengono definiti per il gruppo A in termini di attività/rischi presenti e numero di lavoratori, superiore a 5. Per il gruppo B e C – riferito ad aziende non inserite in A- si evidenzia solo il numero di lavoratori, rispettivamente superiore a 3 nel gruppo B e meno di 3 per il gruppo C.
• Organizzazione del pronto soccorso (art. 2)
L’organizzazione del pronto soccorso prevede per le aziende dei gruppi A e B la tenuta presso ciascun luogo di lavoro della “cassetta di pronto soccorso” contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1; per le aziende del gruppo C è previsto il “pacchetto di medicazione” con la dotazione minima indicata nell’allegato 2.
Il Decreto assegna un ruolo di maggiore responsabilità al medico competente che dovrà collaborare con il datore di lavoro per individuare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro eventuali integrazioni ai contenuti minimi della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione.
• Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso (art. 3)
Gli addetti al pronto soccorso, attualmente individuati con il termine di “incaricati di primo soccorso”, dovranno essere formati con corsi teorici e pratici svolti da personale medico e se possibile in collaborazione con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e per la parte pratica con personale infermieristico. I contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell’allegato 3 per le aziende del gruppo A e nell’allegato 4 per le aziende dei gruppi B e C. I corsi dovranno essere ripetuti ogni tre anni.
• Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso (art. 4)
Il presente articolo assegna al datore di lavoro la responsabilità di individuare, sulla base dei rischi specifici presenti all’interno dell’azienda, in collaborazione con il medico competente, le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno e al primo soccorso provvedendo anche alla loro costante manutenzione, efficienza e custodia in luogo idoneo e accessibile.
• Abrogazioni (art. 5)
Questo articolo abroga il vecchio Decreto del Ministero del Lavoro del 28 luglio 1958 che descriveva negli allegati A e B le indicazioni specifiche dei materiali contenuti nel pacchetto di medicazione e cassetta di pronto soccorso, sostituite dagli allegati 1 e 2 del D.M. 388/03 e confermati dal D.Lgs. 81/08.
SANZIONI
Le sanzioni previste per la mancata osservanza delle norme sopracitate erano riportate agli articoli:
– 389 e 392 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547;
– 58 lettere b),c) del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 e sue successive modifiche;
– 89 comma 2 lettere a),b); 92 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 19 settembre 1994 e sue successive modifiche.
Gli stessi sono stati abrogati dall’art. 304 del D.Lgs. 81/08.
Le sanzioni per il datore di lavoro sono contenute nell’art. 55 del D.Lgs. 81/08 che è stato integrato e modificato in varie parti, tra cui la parte sanzionatoria, dal decreto legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, il quale ha generalmente ridotto le sanzioni, sia per quanto riguarda la detenzione che l’ammenda.
Dell’art. 55 si riportano solo la parti relative alle violazioni riguardanti il primo soccorso aziendale, contenute nel comma 5.
D.Lgs. 106/09 – art. 55 – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente:
…5 – il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
• lett. a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 43 comma 1, lettere a), b), 45, comma 1;
• lett. c) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettera d);
• lett. d) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione dell’art. 18, comma 1, lett. a) (non aver provveduto alla nomina del medico competente);
• lett. e) con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell’ articolo 18, comma 1, lettere g), n), p) seconda parte, s) e v);
• lett. f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione dell’ articolo 35, comma 2;