Infortunio Apprendista: La Responsabilità del Datore di Lavoro (Cassazione 16816/2022)
Cassazione Penale, Sez. 4, 02 maggio 2022, n. 16816. L’infortunio di un apprendista sul luogo di lavoro comporta responsabilità penali gravose per il datore di lavoro, specialmente in assenza di una vigilanza adeguata.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16816 del 2 maggio 2022, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale in ambito di prevenzione infortuni: la tutela dell’apprendista e l’estensione della posizione di garanzia del datore di lavoro e dei preposti. Il caso riguarda un infortunio occorso a un giovane tecnico durante la manutenzione di una macchina del caffè, un evento che ribadisce l’inderogabilità degli obblighi di formazione e vigilanza.
Il caso: l’infortunio all’apprendista tecnico
L’incidente si è verificato mentre un apprendista tecnico stava fornendo assistenza per la riparazione di una macchina del caffè professionale. Durante le operazioni, un componente della macchina (presumibilmente una molla o un elemento sotto pressione) veniva espulso violentemente, colpendo il lavoratore all’occhio e causandogli gravi lesioni.
Nei gradi di merito, il legale rappresentante della società era stato condannato per il reato di lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.), aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche. Il ricorso in Cassazione si basava principalmente sulla tesi che l’infortunio fosse da attribuire a una manovra incauta del lavoratore o a una tragica fatalità non prevedibile.
La decisione della Suprema Corte
La Quarta Sezione Penale ha rigettato il ricorso, confermando la condanna del datore di lavoro. I punti cardine della sentenza toccano aspetti fondamentali del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro):
- L’insufficienza della formazione
Uno dei pilastri della decisione riguarda la formazione. La Corte ha rilevato che l’apprendista non era stato adeguatamente istruito sui rischi specifici legati alla manutenzione di quel particolare modello di macchina del caffè. La formazione non può essere un mero adempimento burocratico, ma deve tradursi in una conoscenza effettiva delle procedure di sicurezza atte a prevenire rischi meccanici o di proiezione di oggetti.
- La mancanza di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Il lavoratore non indossava occhiali protettivi o visiere al momento dell’impatto. La Cassazione ha ribadito che, secondo il Titolo III, Capo II del D.Lgs. 81/08, è compito del datore di lavoro non solo fornire i DPI idonei ma anche esigerne l’uso effettivo. Nel caso di un apprendista, tale controllo deve essere ancora più rigoroso, data la naturale inesperienza del soggetto.
- Lo statuto speciale dell’apprendista
La sentenza sottolinea un principio fondamentale: l’apprendista non è un lavoratore esperto “finito”. Egli si trova in azienda per imparare e, proprio per questa ragione, gode di una tutela rafforzata , come previsto dal Testo Unico dell’Apprendistato.. Il datore di lavoro e il tutor hanno l’obbligo di vigilare costantemente sulle sue attività, prevenendo anche errori dovuti a eccesso di confidenza o a una parziale conoscenza dei pericoli.
- Il “comportamento abnorme” del lavoratore
La difesa aveva tentato di invocare l’abnormità del comportamento del lavoratore per escludere il nesso di causalità. La Cassazione ha però chiarito che l’imprudenza, la negligenza o l’imperizia del lavoratore (specialmente se apprendista) non interrompono il nesso di causalità se il rischio non è stato correttamente gestito a monte dal datore di lavoro. Un comportamento è “abnorme” solo quando è esorbitante rispetto alle mansioni e imprevedibile, ma un errore durante una riparazione rientra nel rischio tipico dell’attività lavorativa.
Conclusioni: le lezioni per le aziende
Questa sentenza rappresenta un importante monito per le imprese che impiegano apprendisti o giovani lavoratori. I punti chiave da trarre sono:
- Analisi dei rischi puntuale: Valutare ogni singola operazione secondo quanto previsto dal DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
- Addestramento pratico: Oltre ai corsi teorici, è fondamentale l’addestramento sul campo sotto la supervisione di personale esperto.
- Vigilanza attiva: Non basta consegnare i DPI; occorre monitorare che vengano usati sempre e correttamente.
In definitiva, la Cassazione ribadisce che la sicurezza sul lavoro non è solo una questione di “carta”, ma di cultura e presenza costante del garante accanto al lavoratore, specialmente quando quest’ultimo è ancora in fase di formazione.
Fonte: Olympus – Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro (Università degli Studi di Urbino Carlo Bo).