Sulla non responsabilità del DDL se c’è un responsabile della sicurezza

Sulla non responsabilità del DDL se c’è un responsabile della sicurezza

tratta da puntosicuro.it, commento a cura di G. Porreca.

Laddove ci sia un responsabile della sicurezza è questi che si deve attivare per il rispetto delle norme antinfortunistiche fermo restando l’obbligo comunque del datore di lavoro di vigilare sul corretto espletamento della sua attività. Di G.Porreca.
Cassazione Sezione III Penale – Sentenza n. 33521 del 30 agosto 2012 –  Pres. Mannino – Est. Amoroso – P.M. Salzano – Ric. omissis 

Laddove ci sia un responsabile della sicurezza è quest’ultimo che deve attivarsi per il rispetto delle norme antinfortunistiche, fermo restando comunque l’obbligo generale da parte del datore di lavoro di vigilare in ordine al corretto espletamento da parte dello stesso delle attività a lui delegate e concernenti l’adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro. E’ quanto emerge da questa sentenza della Corte di Cassazione che ha annullata la sentenza emessa dalla Corte di Appello di condanna di un datore di lavoro che aveva omesso di far sottoporre due lavoratori alla prescritta visita medica di accertamento della loro idoneità al lavoro in turni notturni.

Il caso ed il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha condannato il responsabile legale di una società alla pena di tre mesi di arresto in quanto riconosciuto colpevole del reato previsto dall’articolo 81 c.p., Decreto Legislativo n. 66 del 2003, articoli 14 e 18 bis, per avere omesso di far sottoporre due lavoratori alla prescritta visita medica di accertamento di idoneità al lavoro in turni notturni. La Corte di Appello a seguito del ricorso da parte dell’imputato, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il reato estinto limitatamente ad uno dei lavoratori ed ha  rideterminata la pena per il residuo reato in mesi due e giorni 20 di arresto. Avverso la pronuncia della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione adducendo quattro motivazioni.

Con il primo motivo il ricorrente ha segnalata una erronea applicazione dell’articolo 19 e seguenti del D. Lgs. n. 758/1994 lamentando di non essere stato posto in condizione di poter estinguere la contravvenzione in via amministrativa. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato che la notifica della prescrizione da parte dell’Ispettorato del Lavoro era stata effettuata al solo imputato come persona fisica e non anche allo stesso quale legale rappresentante della società. Col terzo motivo il ricorrente ha sostenuto che il lavoratore era gravemente ammalato e quindi c’era l’impossibilità di sottoporlo a una visita medica, stante la sua radicale inidoneità alla prestazione lavorativa. Col quarto motivo, infine, il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per non aver tenuto conto che in azienda vi era una responsabile della sicurezza del lavoro che rispondeva quindi di tutti gli adempimenti di legge in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accettato parzialmente il ricorso dell’imputato. I primi due motivi, infatti, sono stati ritenuti manifestamente infondati atteso che la Corte d’Appello aveva dato atto che la prescrizione dell’Ispettorato del Lavoro era stata regolarmente notificata all’imputato. Il contenuto della prescrizione, ha sostenuto la suprema Corte,  era tale per cui l’imputato poteva agevolmente rendersi conto che la notifica era stata fatta come legale rappresentante della società datrice di lavoro di quei lavoratori per i quali era mancata la visita medica di accertamento dell’idoneità al lavoro. Anche il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile avendo la Corte d’Appello correttamente osservato che l’eventuale impossibilità del lavoratore di accedere in azienda in quanto malato non avrebbe impedito comunque che la visita medica potesse essere svolta in forma domiciliare.

La Sezione III ha invece accolto il quarto motivo atteso che la sentenza impugnata non ha preso in considerazione la circostanza dedotta come motivo d’appello dalla difesa dell’imputato secondo la quale in azienda vi era un responsabile della sicurezza sul lavoro. In merito a tale ultima osservazione la suprema Corte ha affermato che “laddove ci sia un responsabile della sicurezza, è quest’ultimo che deve attivarsi per il rispetto delle norme antinfortunistiche. Quindi è rilevante accertare se in azienda vi sia stato, o no, un responsabile della sicurezza, fermo restando comunque che il datore di lavoro ha un generale obbligo di vigilare in ordine al corretto espletamento da parte di quest’ultimo delle attività a lui delegate e concernenti l’adozione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro”.

Alla luce di quanto sopra indicato la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso contro la sentenza impugnata rinviando gli atti ad altra sezione della Corte d’Appello di provenienza.

Corte di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 33521 del 30 agosto 2012 –  Pres. Mannino – Est. Amoroso – P.M. Salzano – Ric. omissis  – Laddove ci sia un responsabile della sicurezza è questi che si deve attivare per il rispetto delle norme antinfortunistiche fermo restando l’obbligo comunque del datore di lavoro di vigilare  in ordine al corretto espletamento della sua attività.

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Alessandro Pratelli

Perito aeronautico, calsse '72. Lavora come redattore tecnico dal 1995 poi fonda AP Publishing. Appassionato di Direttive e norme tecniche. La frase che preferisce? "Se non alzi mai gli occhi, ti sembrerà di essere nel punto più in alto".